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Trasferta e Trasfertisti: le novità dopo il decreto fiscale

La conversione in legge del decreto 22 ottobre 2016, n. 193 (cd. decreto fiscale), e l’intervento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate offrono lo spunto per un sintetico riepilogo delle disposizioni vigenti in materia di trasferta e ora anche di “trasfertismo”.
 
Anche se nessuna norma contiene una definizione legale della “trasferta”, almeno dal punto di vista sostanziale, va subito precisato che con tale espressione si indica il mutamento temporaneo del luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa, con la certezza però che il lavoratore, a breve, farà rientro nella sede di lavoro originaria. La trasferta si distingue quindi dal trasferimento e dal distacco, come evidenziato nella tabella che segue.
 

Trasferta Temporaneo mutamento della sede di lavoro, normalmente di breve durata
Trasferimento Definitivo mutamento della sede di lavoro
Distacco Temporaneo mutamento della sede di lavoro, con prestazione che viene resa presso un soggetto diverso dal datore di lavoro

 
Trattandosi del legittimo esercizio del potere organizzativo da parte del datore di lavoro, non occorre il consenso del lavoratore, a differenza di quanto avviene per il caso di trasferimento che è invece soggetto, in talune fattispecie (si pensi ai soggetti affetti da handicap o ai sindacalisti), a particolari restrizioni.
 
Avendo dunque presente che è trasfertista il lavoratore per il quale: nel contratto o nella lettera di assunzione, manca l’indicazione della sede di lavoro, che svolge un’attività che lo costringe a spostarsi di continuo e, infine, che percepisce, per lo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, un’indennità o maggiorazione di retribuzione fissa, attribuita senza distinguere se egli si è effettivamente recato in trasferta e dove questa si è svolta, viceversa – nel caso della trasferta vera e propria – l’articolo 51, comma 5, del TUIR n. 917/1986 fissa le regole per l’imposizione contributiva e fiscale (cfr. tabella che segue).
 

INDENNITÀ DI TRASFERTA: QUESTE LE REGOLE
Fattispecie Regola Note
Trasferte nel comune Sono esenti unicamente i rimborsi delle spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, per esempio le ricevute del taxi o i biglietti dell’autobus Sono esenti i rimborsi delle fatture per car sharing, equiparato ai mezzi pubblici
Trasferte in Italia * Indennità esenti fino a 46,48 euro al giorno. Il limite è ridotto di:
a) 1/3 se c’è il rimborso delle spese di alloggio o vitto, o in caso di alloggio o vitto fornito gratis;
b) 2/3 se c’è il rimborso delle spese di alloggio e di quelle di vitto.
Le spese di viaggio e di trasporto sono sempre rimborsabili senza limiti e non sono imponibili.
Trasferte all’estero * Indennità esenti fino a 77,47 euro al giorno. Il limite è ridotto di:
a) 1/3 se c’è il rimborso delle spese di alloggio o vitto, o in caso di alloggio o vitto fornito gratis;
b) 2/3 se c’è il rimborso delle spese di alloggio e di quelle di vitto.
Le spese di viaggio e di trasporto sono sempre rimborsabili senza limiti e non sono imponibili.
* In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale, non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di 15,49 euro, elevati a 25,82 euro per trasferte all’estero.

 
Una disciplina particolare riguarda le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto terzi: queste, per la determinazione del reddito d’impresa, invece della deduzione, anche analitica delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal personale dipendente fuori dal territorio comunale, possono dedurre un importo pari a 59,65 euro al giorno, elevati a 95,80 euro giornalieri per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
 
Detto quindi che, per aversi trasferta, occorre che il dipendente sia stabilmente assegnato a una determinata sede di lavoro, ben individuata nel contratto di lavoro o nella lettera di assunzione, una questione assai interessante è quella legata al rimborso delle spese di viaggio mediante l’indennità chilometrica, con riferimento alle tabelle elaborate dall’ACI, che individuano il valore chilometrico corretto in relazione al tipo di autovettura utilizzata dal dipendente. A tale proposito, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 92/E del 30 ottobre 2015, ha chiarito quanto segue:

  1. a) non è imponibile l’importo erogato al dipendente a titolo di rimborso chilometrico che sia calcolato in base alla minore distanza (rispetto al luogo di esecuzione della trasferta) tra la casa del lavoratore, rispetto a quella che si avrebbe partendo invece dalla sede di lavoro;
  2. b) è invece imponibile la somma data dalla differenza tra l’importo del rimborso che è stato erogato calcolando il maggior numero di chilometri percorsi partendo dall’abitazione rispetto a quelli che sarebbero stati percorsi iniziando la trasferta dalla sede di lavoro.

 
Quanto agli infortuni verificatisi durante l’esecuzione della trasferta, l’Inail (cfr. la circ. n. 52 del 23 ottobre 2013) ha precisato che sono tutelati, con l’eccezione del caso di svolgimento di attività non pertinenti e del ricorrere del cd. rischio elettivo, tutti gli eventi occorsi a un lavoratore in trasferta dal momento del suo inizio fino al rientro presso l’abitazione, con le particolarità riassunte nella tabella che segue.
 

INFORTUNIO IN TRASFERTA: COSÌ LA TUTELA INAIL
Infortunio avvenuto nel tragitto dall’abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione (e ritorno) Tutto ciò che accade nel corso della trasferta va considerato come verificatosi in attualità di lavoro, in quanto accessorio all’attività lavorativa e a questa funzionalmente connesso, e ciò dal momento in cui la missione ha inizio e fino al momento della sua conclusione.
Infortuni durante gli spostamenti dall’albergo al luogo in cui va svolta la prestazione (e ritorno) Tutti gli infortuni occorsi durante gli spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi dall’albergo al luogo in cui va svolta la prestazione lavorativa (e viceversa) devono essere trattati come infortuni in attualità di lavoro e non come infortuni in itinere.
Infortuni avvenuti nella stanza d’albergo in cui il dipendente soggiorna Gli occorsi dentro la stanza d’albergo non sono parificabili a quelli avvenuti in casa: essi sono indennizzabili poiché tale soggiorno è necessitato dalla trasferta ed è connesso con l’attività lavorativa.

 
Infine, va evidenziato che, recentemente, il Ministero del lavoro (cfr. la Nota 14 giugno 2016, prot. n. 11885) – con riguardo alla compilazione del Libro Unico del Lavoro – ha precisato che la non conforme registrazione della voce “trasferta” può configurare l’infedele registrazione nei casi in cui sia riscontrata una difformità tra la realtà e quanto registrato sul LUL, sempre che l’erronea scritturazione abbia determinato la differente quantificazione dell’imponibile contributivo. Tale difformità si configura nel caso in cui la trasferta non è stata effettuata o laddove l’indennità occulta (con intento elusivo) emolumenti dovuti ad altro titolo. Infine sono sanzionabili anche le eventuali difformità riscontrate dall’ispettore nel caso di avvenuta registrazione, sotto la voce trasferta, di somme erogate invece per compensare prestazioni effettuate da parte dei cd. lavoratori trasferisti.
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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