Lavoro e HR

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Tutele crescenti: indennità e offerta di conciliazione

Gli importi delle indennità che il datore deve versare al dipendente cui si applica il contratto a tutele crescenti, illegittimamente licenziato per giusta causa o giustificato motivo (oggettivo o soggettivo) e al quale non spetti la reintegrazione, sono stati modificati dal cd. “decreto dignità”, ossia dal decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, entrato in vigore il 14 luglio 2018. A decorrere da tale data, per datori grandi e piccoli, la situazione è quella riportata in tabella.
 

TUTELE CRESCENTI: RISARCIMENTO e OFFERTA DI CONCILIAZIONE (IMPORTI)
Anni Datore “grande” Datore “piccolo”
Risarcimento Conciliazione Risarcimento Conciliazione
1 6 2 3 1
2 6 2 3 1
3 6 3 3 1,5
4 8 4 4 2
5 10 5 5 2,5
6 12 6 6 3
7 14 7 6 3,5
8 16 8 6 4
9 18 9 6 4,5
10 20 10 6 5
11 22 11 6 5,5
12 24 12 6 6
13 26 13 6 6
14 28 14 6 6
15 30 15 6 6
16 32 16 6 6
17 34 17 6 6
18 e oltre 36 18 6 6

 
Va precisato che per “anni” si intende il numero di anni di servizio presso il medesimo datore; il termine “risarcimento” individua il numero di mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR spettanti al lavoratore; infine, la colonna “conciliazione” indica l’importo (numero mensilità di retribuzione) che il datore deve offrire se intende (è libero di farlo o meno) offrire la conciliazione ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015.
 
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore

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