FAQ • Crisi di impresa

Valutazione dei crediti d’imposta

Il debitore riceve avviso da parte dei creditori pubblici qualificati che la propria esposizione ha superato la soglia rilevante. Decorsi 90 giorni senza che lo stesso abbia proceduto a estinguere o regolare per intero la propria posizione debitoria, ovvero senza che abbia presentato istanza di composizione assistita della crisi e dell’insolvenza, i creditori pubblici sono in ogni caso obbligati a procedere senza indugio alla segnalazione all’OCRI?

No, i creditori pubblici qualificati, ai sensi del comma 5 dell’art. 15 del D. Lgs n. 14/2019, sono esonerati dall’obbligo di segnalazione se il debitore fornisce prova documentale di essere titolare di crediti d’imposta o altri crediti verso pubbliche amministrazioni per un ammontare complessivo non inferiore alla metà del debito verso il creditore pubblico qualificato.

Allo stesso modo, conclusa l’audizione del debitore dinanzi all’OCRI, ai sensi dell’art. 18, il collegio dispone in ogni caso l’archiviazione quando l’organo di controllo societario se esistente o, in sua mancanza un professionista indipendente, attesti l’esistenza di crediti d’imposta o altri crediti verso pubbliche amministrazioni per i quali siano decorsi 90 giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i debiti, determina il mancato superamento delle soglie che hanno determinato la segnalazione. Va precisato che, l’attestazione è utilizzabile solo nel procedimento dinanzi all’OCRI.

A cura di Nicola Lucido – Dottore Commercialista in Pescara, Dottore di ricerca in Economia Aziendale, Ricercatore area aziendale Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

Con queste FAQ cerchiamo di rispondere ai principali dubbi degli operatori che sono alle prese con la gestione dei nuovi obblighi introdotti dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Gli argomenti oggetto delle FAQ saranno trattati su questo portale anche in maniera più approfondita.

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