Lavoro e HR

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Volontari del soccorso alpino: si alle co.co.co.

L’articolo 2, co. 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, dispone che, dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Tuttavia, tali disposizioni non si applicano alle collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74, recante “disposizioni per favorire l’attività svolta dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico” (CNSAS).
 
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, premesso che l’attività dei membri del CNSAS si considera prestata in modo volontario e senza fine di lucro, ferma la possibilità che essa possa dar luogo anche a collaborazioni personali e continuative, ha precisato che:

  1. tali attività, per il loro contenuto, possono ritenersi organizzate in funzione di tempi e luoghi strettamente connessi alla necessità di far fronte a un determinato evento, di solito imprevedibile;
  2. l’etero-organizzazione del committente, nelle collaborazioni con il CNSAS, è affievolita, poiché non gli è dato scegliere tempi e luoghi della prestazione;
  3. la novità introdotta nell’articolo 2, co. 2, del D.Lgs. n. 81/2015, dal 12 agosto 2018, esclude tali collaborazioni dagli effetti “estensivi” della disciplina del rapporto di lavoro subordinato (INL, circolare 3 aprile 2019, n. 6).

 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore

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