Fatturazione elettronica

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Novità sul servizio di consultazione delle e-fatture fornito dall’Agenzia delle Entrate

Ci sono  almeno tre importanti novità con riguardo al servizio di “Consultazione ed acquisizione delle fatture” fruibile nell’area “Fatture e corrispettivi” del sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate:

  • Adesione al servizio di consultazione dal 31 maggio al 2 settembre 2019

Con provvedimento del Direttore dell’agenzia delle entrate  prot. 107524 del 29 aprile 2019, l’adesione al servizio di Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici potrà essere svolta dal 31 maggio al 2 settembre 2019, rilevando che la suddetta adesione potrà essere eseguita direttamente dal soggetto Iva oppure da un intermediario appositamente delegato di cui all’art. 3, comma 3, del DPR 322 del 1998;

  • Nuove deleghe per l’adesione al servizio di consultazione, se acquisite prima del 21 dicembre 2018

Con risposta alla FAQ n.61 del 18 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla data del 21 dicembre 2018 non  consentiranno loro di eseguire per conto dei propri clienti, l’adesione al servizio di Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, che sarà attivo dal 31 maggio al 2 settembre 2019. Gli intermediari di cui all’art. 3, comma 3, del DPR 322 del 1998, per poter effettuare le operazioni di adesione (o recesso) al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche per conto dei propri clienti, se delegati prima del 21 dicembre 2018, dovranno acquisire nuovamente la suddetta delega;

  • Dal 31 maggio 2019 soppressione delle deleghe inviate tramite PEC

Con provvedimento del Direttore dell’agenzia delle entrate  prot. 96618 del 17 aprile 2019, a decorrere dal 31 maggio 2019 è soppressa la presentazione dei moduli tramite PEC per il conferimento delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, così come contemplato al punto 4.8 del provvedimento del Direttore dell’agenzia delle entrate  del 5 novembre  2018, come modificato dal provvedimento del Direttore dell’agenzia delle entrate  del 21 dicembre  2018.
Link: www.agenziaentrate.gov.it
Umberto Zanini, Dottore Commercialista e Revisore Legale

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