Fatturazione elettronica

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Obbligo di fattura elettronica dal 2018 in ambito Tax free shopping

Dal 2018 le vendite di beni effettuati a cittadini residenti fuori dalla UE dovranno essere comunicate dal cedente obbligatoriamente con fatture elettroniche. Nel presente articolo andremo ad analizzare le procedure di acquisto in ambito Tax free shopping e cosa cambierà dal 2018 per gli operatori del settore.
 
Conformemente a quanto stabilito dagli artt. 146 e 147 della direttiva 2006/112/CE, l’art.38-quater del DPR 633/72 consente ai soggetti domiciliari o residenti fuori dalla Comunità Europea di avere lo sgravio dell’IVA inerenti i beni acquistati, purché:
 

  1. l’acquisto sia eseguito da persone fisiche in veste di privato cittadino (e non quindi nell’esercizio di impresa, arti o professioni);
  2. l’acquisto riguardi beni (e non quindi servizi) di importo comprensivo di IVA superiore ad € 154,94;
  3. i beni siano destinati al consumo personale o familiare, e quindi il beneficio non è applicabile qualora per esempio l’acquisto bei beni venga effettuato in “quantità sproporzionata”;
  4. i beni siano trasportati nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità Europea entro il 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
  5. l’acquisto del bene sia giustificato dalla emissione di fattura.

Il motivo di un tale regime è da ricercarsi, oltre che nella volontà del legislatore Europeo ed Italiano di agevolare il viaggatore che acquista merce nell’ambito della UE, anche nella circostanza che l’IVA è una imposta che si applica nel momento in cui il bene viene immesso in consumo, che nei suesposti casi sono appunto Paese extra UE.
Nella pratica l’acquisto di beni in regime di Tax free shopping verte quasi sempre su beni di piccole dimensioni ma con un rilevante valore economico, ed a tal riguardo la stessa Amministrazione Finanziaria aveva elencato alcune categorie merceologiche oggetto di frequenti acquisti da parte di viaggiatori extra UE, come ad esempio oggetti di oreficeria e gioielleria, apparecchi di telefonia, cosmetici, prodotti alcolici e vitivinicoli, computer ed accessori, abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori, etc.
Lo sgravio dell’IVA può essere riconosciuto al viaggiatore extra UE secondo due diverse procedure:

  1. Detassazione immediata degli acquisti emettendo la fattura senza applicazione dell’IVA;
  2. Emissione della fattura con IVA, e con successivo rimborso del tributo a cura del cedente oppure tramite l’ausilio di appositi operatori denominati società VAT-refund (oppure tax refund o tax free ).

 
La prima procedura prevede che l’esemplare della fattura consegnato al cessionario debba essere restituita al cedente entro quattro mesi con l’indicazione degli estremi del passaporto e con il visto doganale (customs stamp) di uscita dalla UE, ed in caso di mancata restituzione il cedente dovrà procedere alla regolarizzazione dell’operazione a norma dell’art.26 primo comma del DPR 633/72 entro un mese dalla scadenza del suddetto termine.
 
Al fine però di evitare il rischio di procedere con eccessive regolarizzazioni delle operazione causate dagli inadempimenti degli acquirenti, il cedente solitamente preferisce adottare la seconda soluzione impiegando le società VAT-refund, cioè operatori specializzati che dietro pagamento di una commissione anticipano l’IVA al viaggiatore extra UE. Da maggio del 2015, in concomitanza con l’Esposizione Universale di Milano, per velocizzare il rilascio del visto doganale ai viaggiatori extra UE, l’Agenzia delle Dogane ha messo a disposizione delle società di gestione aeroportuale, delle società VAT-refund e degli esercenti, la piattaforma OTELLO (Online Tax Refund at Exit: Light Lane Optimization), a cui è possibile accedere previa sottoscrizione di apposita istanza di adesione. I suddetti attori possono quindi colloquiare con OTELLO attraverso messaggi XML trasmessi via web service, ed in particolare:

  1. le società VAT-refund (direttamente oppure tramite la società di gestione aeroportuale) trasmettono ad OTELLO la richiesta di rimborso dell’IVA, indicando gli estremi dell’esercente e del viaggiatore,  i dati della fattura e del biglietto aereo;
  2. OTELLO, dopo aver verificato la completezza dei dati ricevuti, esegue sui suddetti dati delle analisi dei rischi, dopodichè trasmette (tramite “canale verde”) il visto doganale (che non è altro che un codice alfanumerico) consentendo alle società VAT-refund di rimborsare direttamente al viaggiatore l’IVA, oppure trasmette (tramite “canale rosso”) la fattura con i codici richiesta in caso di controllo fisico dei beni da eseguirsi presso l’ufficio doganale, dopodichè, se dai suddetti controlli non sono emersi rilievi, sarà lo stesso ufficio a rilasciare il visto doganale.

 
La procedura di rimborso dell’IVA in caso di acquisto presso l’aeroporto può quindi svolgersi secondo una delle due seguenti modalità:

  • Acquisto in un negozio avente un accordo con una società VAT-refund

In caso di acquisto presso un negozio avente un accordo con una società VAT-refund, il processo si svolge secondo i seguenti  passaggi chiave:

  • Al momento dell’acquisto il viaggiatore extra UE mostra il passaporto necessario a dimostrare di avere i requisiti per beneficiare del regime di tax free shopping;
  • L’esercente consegna al viaggiatore la fattura con IVA, al fine di essere presentata all’ufficio della società VAT-refund dell’aeroporto;
  • Il viaggiatore si reca presso la società VAT-refund la quale trasmette ad OTELLO il messaggio riportante i dati dell’acquisto;
  • OTELLO esegue i controlli sui dati ricevuti e trasmette alla società VAT-refund il visto doganale;
  • Il viaggiatore consegna alla società VAT-refund la fattura, il passaporto, il biglietto aereo, e mostra i beni acquistati;
  • La società VAT-refund rimborsa l’IVA al viaggiatore (contanti o tramite accredito su carta di credito) trattenendo la propria commissione per le attività prestate.

 

  • Acquisto in un negozio non avente un accordo con una società VAT-refund

In caso di acquisto presso un negozio senza accordo con una società VAT-refund, il processo si svolge secondo i seguenti  passaggi chiave:

  • Al momento dell’acquisto il viaggiatore extra UE mostra il passaporto necessario a dimostrare di avere i requisiti per beneficiare del regime di tax free shopping;
  • L’esercente consegna al viaggiatore la fattura con IVA, al fine di essere presentata all’ufficio doganale dell’aeroporto;
  • Il cedente trasmette ad OTELLO il messaggio riportante i dati dell’acquisto;
  • OTELLO esegue i controlli sui dati ricevuti;
  • Il viaggiatore si reca presso l’ufficio doganale e consegna la fattura, il passaporto, il biglietto aereo, e mostra i beni acquistati;
  • L’ufficio doganale rilascia al viaggiatore il visto doganale (codice alfanumerico)
  • Il cedente rimborsa l’IVA al viaggiatore.

 
Con la conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193 (legge 1 dicembre 2016 n.225) l’art.4-bis ha introdotto con effetto dal 1 gennaio 2018 l’obbligo da parte del cedente di beni di cui all’art.38-quater del DPR 633/72, di emettere fatture unicamente in modalità elettronica. Anche se il termine utilizzato dal legislatore non è propriamente “fattura elettronica” ma bensì “emissione delle fatture (…) in modalità elettronica”, nella sostanza si tratterà certamente di fatture elettroniche dato appunto che al secondo comma dell’art.4-bis si richiama la necessità di “garantire l’interoperabilità tra il sistema di fatturazione elettronica e il sistema OTELLO (Online tax refund at exit: light lane optimization)”, ed a tal riguardo è da rilevare che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle Entrate, dovrà emanare le modalità ed i contenuti inerenti la fatturazione delle suddette cessioni.
Dal 2018 quindi non più trasmissione ad OTELLO di messaggi XML riportanti alcuni dati indicati in fattura, ma trasmissione delle fatture elettroniche che quasi certamente saranno nello stesso formato XML ad oggi impiegato per veicolare le fatture elettroniche tramite il sistema di interscambio alla PA ed in ambito B2B.
 
Umberto Zanini, Dottore Commercialista e Revisore Legale

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