Fatturazione elettronica

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Pubblicata la guida alla compilazione delle fatture elettroniche secondo il nuovo tracciato

Quali sono i principali aspetti contenuti nella guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate a seguito dell’introduzione del nuovo tracciato della fattura elettronica? Quali sono i principali punti di attenzione? In questo articolo andremo a dare una risposta a tutte queste domande.

Il 23 novembre scorso è stata pubblicata dall’Agenzia delle Entrate la Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro. Il documento, composto da 27 pagine, contiene utili indicazioni su come compilare le fatture elettroniche secondo il nuovo tracciato che sarà obbligatorio dal 1° gennaio 2021, oltre che suggerimenti su come evitare errori e scarti dei file da parte del sistema di interscambio.

In particolare, i tre principali aspetti da considerare sono i seguenti:

Dal 1° gennaio 2021 i nuovi codici TD non saranno obbligatori

Come più volte rilevato in questa rubrica, l’adozione dei nuovi codici TD, dal 1° gennaio 2021 non sarà un obbligo, dato che nella guida viene in più occasioni indicato che il soggetto IVA “può” utilizzare i nuovi TD, demandando quindi al contribuente la scelta se adottare o meno tale procedura.

Da gennaio 2021, avendo ricevuto per esempio da un’impresa di pulizie una fattura elettronica con codice TD01 e codice  nature N.6.7, sarà possibile continuare a stampare su carta il documento annotandovi l’imposta e l’aliquota, anziché trasmettere al sistema di interscambio il documento con il codice TD16. Lo stesso dicasi per il TD17 in caso di acquisto di servizi dall’estero, per il TD18 in caso di acquisti intracomunitari, per il TD19 in caso di acquisto di beni ex art.17, secondo comma, DPR 633/72, e per il TD22 e TD23 nei casi di estrazione beni da deposito iva. Analoghe considerazioni anche per il TD24, il TD25, il TD26 e il TD27.

Diverso è invece il caso del TD20, l’autofattura per regolarizzare o integrare le fatture ex art. 6, commi 8 e 9-bis del D.Lgs 471/97, e del TD21, l’autofattura per splafonamento. Entrambe le suddette autofatture servono infatti a sanare specifiche irregolarità, e se in passato era richiesta l’emissione di un apposito documento in duplice esemplare da presentare all’ufficio competente, ad oggi si ritiene che tale procedura sia superata e che quindi l’impiego dei codici TD20 e TD21 sia nella sostanza un obbligo.

Dal 1° gennaio 2021 i nuovi codici N2, N3, N6 saranno obbligatori

Dal 1° gennaio 2021, non dovranno più essere utilizzati i codici N2, N3, N6 generici, ma i nuovi codici  N2, N3, N6 specifici (e.g. N2.1, N2.2, N3.1, etc), diversamente le fatture elettroniche saranno scartate dal sistema di interscambio. Da rilevare, così come riportato nella FAQ  n.149 del 15 ottobre 2020, che non sarà scartata una fattura elettronica trasmessa al sistema di interscambio dopo il 31 dicembre 2020, se la fattura elettronica è stata prodotta con il vecchio tracciato e con il campo <Data> antecedente il 1° gennaio 2021. In sostanza, una fattura elettronica datata 31 dicembre 2020 ma trasmessa il 10 gennaio 2021 sarà accettata da SDI anche con il vecchio tracciato, mentre una fattura elettronica con data 1° gennaio 2021 o successiva sarà accettata solo se conforme al nuovo tracciato.

Fare attenzione al campo <Data>  del documento

In base al tipo di TD utilizzato, è necessario fare attenzione al campo <Data>, e in particolare:

  • per il documento TD16, da utilizzare nelle integrazioni delle fatture in reverse charge ricevute da fornitori italiani, nel campo <Data> dovrà essere indicata la data di ricezione della suddetta fattura in reverse charge o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura, e che se ricevuta dal sistema di interscambio, dipenderà dal canale utilizzato:
  1. se ricevuta tramite PEC, è la data di quando il file XML viene depositato nella casella PEC del destinatario, dato che da questo momento il suo gestore PEC invia al sistema di interscambio una ricevuta di avvenuta consegna;
  2. se ricevuta tramite web-service, è la data di quando il web-service del destinatario riceve il file della fattura e restituisce l’esito di presa in carico, e corrisponde alla data della Response;
  3. se ricevuta  tramite SFTP, è la data di quando il supporto “FO” costituito da un file-archivio  ZIP viene messo a disposizione nella directory di scambio;
  • per il documento TD17, da utilizzare nelle integrazioni/autofatture per acquisti servizi dall’estero, nel campo <Data> dovrà essere indicata:
  1.  la data di ricezione, o una data ricadente nel mese di ricezione della fattura, nel caso di acquisto di servizi intracomunitari;
  2. la data di effettuazione dell’operazione, nel caso di acquisto di servizi extra-comunitari o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano;
  • per il documento TD18, da utilizzare nelle integrazioni per acquisti di beni intracomunitari, nel campo <Data> dovrà essere indicata la data di ricezione, o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero;
  • per il documento TD19, da utilizzare nelle integrazioni/autofatture per acquisti di beni ex art.17, secondo comma, DPR 633/72, nel campo <Data> dovrà essere indicata:
  1. la data di ricezione, o una data ricadente nel mese di ricezione della fattura, nel caso di acquisto di beni intracomunitari;
  2. la data di effettuazione dell’operazione, nel caso di acquisto di beni extra-comunitari o acquisti effettuati da fornitori residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano;
  • per il documento TD20, da utilizzare per regolarizzare le fattura ex art. 6, commi 8 e 9-bis del decreto legislativo 471/97, nel campo <Data> dovrà essere indicata la data di effettuazione dell’operazione di cessione o di prestazione di servizi, così come previsto dall’articolo 21, secondo comma, D.P.R. 633/1972;
  • per il documento TD21, da utilizzare nel caso di autofattura per splafonamento, nel campo <Data> dovrà essere indicata la data di quando si effettua la regolarizzazione.
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