Fatturazione elettronica

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Pubblicata la risoluzione 68/E in tema di bollette e nuovo spesometro

Con la pubblicazione della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.68 del 21 settembre scorso, è stato chiarito che le bollette emesse nei confronti di soggetti passivi per l’addebito dei corrispettivi relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica, ecc. sono da considerarsi sotto ogni profilo delle fatture e quindi devono essere inserite nella Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevuteprevista dall’articolo 21 del D.L. n. 78 del 2010, come sostituito dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 193 del 2016.
L’Agenzia delle Entrate ha rilevato che non vi sono elementi tali da escludere le bollette-fatture dall’obbligo di invio della nuova “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute”, e considerato che il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 ha previsto alcune semplificazioni stabilendo che le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono esonerate dalla trasmissione delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali, per le bollette-fatture relative alla fornitura di acqua, depurazione e servizio di fognatura sussiste l’obbligo di comunicazione, limitatamente alle fatture emesse nei confronti di soggetti passivi, in quanto trattasi di fatture a tutti gli effetti.
E’ stato infine evidenziato che con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, dal 1° gennaio 2019 è prevista l’abrogazione dell’obbligo di invio della “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute” sostituita dall’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica tramite SDI.
 
Link: www.agenziaentrate.gov.it
 
 
Umberto Zanini, Dottore Commercialista e Revisore Legale

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