Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e Covid-19
Facciamo il punto sulle novità normative del periodo “emergenziale” sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo, evidenziando i comportamenti corretti da seguire.
Aziende e Consulenti, ormai da molti mesi, si trovano di fronte a una serie di norme aventi carattere “emergenziale” che incidono sui tradizionali istituti del diritto del lavoro: e la disciplina del licenziamento non fa eccezione.
Le prime novità in materia – in relazione sia al licenziamento collettivo che a quello individuale per giustificato motivo – sono state introdotte dall’articolo 46 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, a più riprese modificato.
Da ultimo, è l’articolo 14 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, a disciplinare il “blocco” della possibilità del datore di lavoro di recedere dal rapporto, prevedendo però alcune specifiche eccezioni.
Al netto dei pochi casi ora ammessi in via derogatoria, il datore deve prima fruire dei nuovi periodi di integrazione salariale o dell’esonero contributivo di cui all’articolo 3 del nuovo decreto legge.
Insomma, un accavallarsi di norme e condizioni che certamente non agevola l’individuazione di soluzioni “semplici” e soprattutto “a prova di errore”. Ecco perché, con questa guida pratica, abbiamo pensato di fare il punto sull’istituto, evidenziando i comportamenti corretti da seguire in questa delicatissima materia.
Questo caso pratico è sviluppato dal punto di vista normativo dal dott. Alberto Bosco, che illustra come operare in modo corretto in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, per gli aspetti più pratici e operativi, vi guideremo nella redazione di una pratica di recesso di rapporto di lavoro con la soluzione software Sistemi JOB/Pratiche.