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Piano Transizione 5.0: esaurimento fondi e prospettive future

Con il Decreto Direttoriale del MIMIT del 6 novembre 2025, è stato ufficialmente comunicato l’esaurimento delle risorse disponibili per il Piano Transizione 5.0, a seguito della riduzione della dotazione complessiva da 6,3 miliardi a 2,5 miliardi di euro nell’ambito della revisione del PNRR e dei fondi REPower EU, approvata dalla Commissione Europea, ma in attesa di ratifica finale da parte dell’Ecofin. Nonostante ciò, le imprese potranno continuare a presentare le comunicazioni preventive di prenotazione del credito fino al 31 dicembre 2025, che saranno inserite in lista d’attesa e gestite in ordine cronologico in caso di rifinanziamento. Attualmente, risultano circa 13.000 progetti già caricati sulla piattaforma GSE, per un valore complessivo di oltre 2,9 miliardi di euro.

Il Governo ha annunciato di essere al lavoro per reperire nuove risorse, così da garantire la copertura delle richieste per cui non è stata confermata la prenotazione del credito, ma che permangono in lista d’attesa. A tal proposito si rimane in attesa di ulteriori sviluppi in seguito all’incontro tenutosi a Palazzo Piacentini giovedì 20 novembre a cui hanno partecipato il Ministro delle Imprese del Made in Italy, il Ministro dell’Economia e Finanze, il Ministro per gli affari Europei e le diverse associazione di categoria che rappresentano le imprese.

Effetto domino sul Piano Transizione 4.0

La chiusura improvvisa del Piano Transizione 5.0 ha generato un effetto domino sul Piano Transizione 4.0, con una corsa alla prenotazione del credito d’imposta ai sensi del D.D. del 15 maggio 2025 (e successive modifiche apportate dal D.D. 16 giugno 2025), che ha portato a un rapido esaurimento del plafond stanziato dalla Legge di Bilancio 2025 n. 207/2024 pari a 2,2 miliardi di euro.

In data 11 novembre 2025 il GSE ha comunicato che le risorse per il Piano Transizione 4.0 sono esaurite.

Dal credito d’imposta al super ammortamento: cosa cambia nel 2026

Per dare continuità ai Piani Transizione 4.0 e 5.0 la bozza della Legge di Bilancio 2026 prevede ancora la possibilità di poter ottenere un maggior beneficio fiscale sulla base del conseguimento del risparmio energetico al di sopra di una certa soglia, richiedendo come primo step per accedere all’incentivo l’effettuazione di un investimento con le caratteristiche di Industria 4.0 interconnesso e integrato al sistema informativo aziendale (Bene Allegati A o B Legge n.178/2020, che molto probabilmente saranno ampliati).

Il Disegno di Legge di Bilancio 2026, bollinato dal MEF, prevede all’articolo 94 la reintroduzione del meccanismo del super/iper ammortamento, in sostituzione dei crediti d’imposta 4.0 e 5.0. Per quanto concerne l’intensità del beneficio fiscale le aliquote di maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile saranno presumibilmente le seguenti:

  • +180% per investimenti fino a 2,5 milioni € interconnessi e integrati al sistema informativo aziendale (requisiti Industry 4.0);
  • +100% da 2,5 a 10 milioni € interconnessi e integrati al sistema informativo aziendale;
  • +50% da 10 a 20 milioni € interconnessi e integrati al sistema informativo aziendale.

Qualora l’investimento consenta anche una riduzione dei consumi energetici ≥3% a livello di struttura produttiva oppure ≥5% in relazione al processo produttivo, le aliquote del super ammortamento potranno essere maggiorate rispettivamente a +220%, +140% e +90%.

Al fine di una quantificazione del beneficio di cui si godrebbe rapportato al costo dell’investimento, si riporta la seguente tabella riepilogativa dove a fianco della percentuale di super ammortamento è riportata la relativa percentuale di abbattimento del costo sostenuto.

Scaglione % Maggiorazione Costo fiscale Deduzione extra Risparmio netto
Fino a 2,5 mln +180% 280,0 180,0 43,2%
2,5 – 10 mln +100% 200,0 100,0 24,0%
10 – 20 mln +50% 150,0 50,0 12,0%

In sostanza un’impresa nella forma di società di capitali che effettua un investimento di importo pari a 100.000 € e applica una deduzione maggiorata per il 180% dell’importo dell’investimento, godrebbe di un risparmio fiscale (considerando solamente l’aliquota IRES pari al 24%) pari a circa il 43% del costo dell’investimento. Qualora l’investimento generi anche un risparmio energetico al di sopra delle soglie previste dall’articolo 94, potrà essere applicata una deduzione del costo pari al 220%, generando così un risparmio fiscale pari a più del 50% del costo dell’investimento.

Periodo di validità

Il nuovo incentivo si applicherà agli investimenti avviati dal 1° gennaio 2026 (salvo eventuali deroghe retroattive) e conclusi entro il 31 dicembre 2026, oppure entro il 30 giugno 2027, purché entro il 31 dicembre 2026 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia versato un acconto almeno pari al 20% del costo dell’investimento.

Differenze rispetto ai crediti d’imposta e al Piano Transizione 5.0

Il nuovo incentivo presenta una serie di differenze rispetto ai vecchi incentivi relativi ai crediti di imposta 4.0 e 5.0, in particolare:

  • niente più investimenti trainanti e trainati: sarà possibile agevolare “autonomamente” gli impianti che utilizzano fondi di energia rinnovabile (es: fotovoltaico, solare termico), senza prevedere alla base l’investimento di un bene 4.0 secondo gli Allegati A e B della Legge n.178/2020; nel caso di impianti fotovoltaici, come previsto dall’attuale Piano Transizione 5.0 saranno agevolabili solamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12 comma 1 lettere a) b) c) della Legge n.11/2024 (moduli di produzione UE);
  • agevolazione diluita nel tempo: segue il piano di ammortamento fiscale, non più in 3 quote costanti (4.0) o 5 quote (5.0), né in un’unica soluzione;
  • imprese in perdita fiscale: il vantaggio si manifesta come maggiore perdita riportabile negli esercizi successivi, a differenza del credito d’imposta che era fruibile subito, indipendentemente dall’utile;
  • meno vincoli e barriere all’attuazione dei progetti, tra cui l’eliminazione del rispetto del vincolo DNSH disciplinato dal Regolamento UE 2020/852, poiché le risorse che finanzieranno il nuovo incentivo saranno di provvista Nazionale e non Europea, come per il Piano Transizione 5.0 le cui risorse derivano dalla Missione n.7 del PNRR “Repower EU” – Investimento 15;
  • semplificazioni normative: come previsto dall’articolo 38 comma 9-bis del D.L. 19/2024 poi convertito in Legge (attuale Piano 5.0), anche il nuovo incentivo prevede delle semplificazioni normative per i casi in cui si configuri lo scenario di investimento sostitutivo di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione per l’accesso all’incentivo. In tal caso la riduzione dei consumi energetici si riterrà in ogni caso conseguita.

Allegato B e nuove tecnologie

Il D.D.L .2026 prevede inoltre la reintroduzione dell’Allegato B (beni immateriali) con un probabile ampliamento alle tecnologie legate all’Intelligenza Artificiale e alle nuove tecnologie emergenti.

Cumulabilità con altri incentivi e aiuti di stato

Per quanto concerne il concetto di cumulabilità tanto discusso nell’ambito del Piano 5.0, il comma 8 dell’articolo 94 del DDL. 2026 in merito alla possibilità di cumulare il superammortamento con ulteriori agevolazioni sia di provvista Nazionale che Europea, applica lo stesso principio riportato nella FAQ 8.6 del MIMIT relativa al Piano Transizione 5.0, permettendo quindi la sinergia tra più agevolazioni, a condizione che le medesime quote di costo di un singolo investimento non siano coperte da più incentivi/agevolazioni. A livello operativo pertanto la base di calcolo per il super ammortamento dovrà essere assunta al netto di altri contributi e agevolazioni a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi.

Nota importante

Tutte le disposizioni contenute nel DDL. 2026 sono bozza non definitiva e potranno essere oggetto di emendamenti da Parte del Parlamento prima dell’approvazione finale (attualmente è in corso la discussione in Commissione di Bilancio).

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