Il credito agrario e le differenze con il credito ordinario
Ho una azienda industriale e ho diversificato acquisendo una azienda agricola vitivinicola nella forma di una SRL. Devo fare degli investimenti importanti e sento parlare di credito agrario.
Cosa lo differenzia dal credito ordinario?
Negli ultimi anni il confine tra credito agrario e credito ordinario è abbastanza “confuso”, non tanto nella normativa ma nella gestione normale delle operazioni finanziarie con gli istituti di credito.
La norma alla base è la seguente:
Testo unico bancario articolo 43:
“1. Il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle a esse connesse o collaterali. (…)
3. Sono attività connesse o collaterali l’agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonché le altre attività individuate dal Cicr.
4. Le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio possono essere effettuate mediante utilizzo, rispettivamente, di cambiale agraria e di cambiale pesca. La cambiale agraria e la cambiale pesca devono indicare lo scopo del finanziamento e le garanzie che lo assistono, nonché il luogo dell’iniziativa finanziata. La cambiale agraria e la cambiale pesca sono equiparate a ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria”.
Dalla norma si comprende che:
1) lo scopo: finanziarie le attività agricole e le attività connesse all’agricoltura e non tanto o solo gli imprenditori agricoli.
2) lo possono erogare tutti gli istituti di credito e non gli istituti specializzati in agricoltura
3) non ci sono vincoli di durata e l’emissione della cambiale agraria è una opzione
4) non serve un titolo di conduzione di un fondo e possono essere finanziati gli investimenti nella manipolazione e trasformazione (la cantina appunto). Il credito agrario è rivolto quindi a finanziare l’intera catena agroalimentare.
Le differenze principali con il credito ordinario si limitano quindi allo scopo, alla possibilità di avere garanzie tipiche come il privilegio legale o l’emissione di cambiali agrarie e alla fiscalità che prevede la detraibilità, nei limiti dei redditi domenicale e agrario, degli interessi passivi e oneri pagati sui finanziamenti agrari ex articolo 15, comma 1, lettera a, Tuir.
Quindi i confini sono effettivamente labili e poco significativi. Molto più importante è il fatto che chi eroga credito agrario conosce il mondo dell’agricoltura e meglio saprà accompagnare l’azienda vitivinicola nelle sue necessità finanziarie.