“Cesti natalizi”: quali sono le regole IVA e redditi?
Nei prossimi mesi la nostra azienda agricola intende sviluppare l’offerta dei “cesti Natalizi”. Quali sono le regole da rispettare ai fini IVA e redditi?
L’offerta di cesti natalizi può configurarsi come una attività occasionale e accessoria di confezionamento e commercializzazione di beni di produzione propria accanto a beni acquistati da terzi.
La circolare n. 44/E del 12 maggio 2002 chiarisce bene la questione.
“Non si evidenzia un legame di accessorietà e strumentalità rispetto ad un’attività di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento, nel caso dell’attività svolta dall’imprenditore agricolo che si limita a commercializzare, parallelamente ai beni di propria produzione, altri prodotti acquistati presso terzi. Infatti, mentre l’attività di commercializzazione svolta dall’imprenditore agricolo sui beni di propria produzione costituisce l’ultima fase del processo tecnico-economico dell’attività agricola, l’attività di semplice commercializzazione di prodotti altrui da parte dello stesso imprenditore è del tutto priva di ogni legame di strumentalità e complementarietà con l’attività di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento. Si ritiene, quindi, che per le cessioni di beni, acquistati in precedenza presso terzi, ed effettuate nello svolgimento di tale attività, quand’anche sia rispettato il criterio della prevalenza dei prodotti propri, non si applichi il regime speciale Iva. Di conseguenza, troverà applicazione il regime recato dal comma 5 dell’articolo 34”. Pertanto, si ritiene che, con riferimento all’attività di confezionamento e commercializzazione, occasionale ed accessoria, di cesti regalo utilizzando sia beni di produzione propria che beni acquistati da terzi, ai fini Iva debba essere applicato il regime dell’impresa mista di cui all’art. 34, comma 5.”
Quindi ai fini IVA, relativamente ai prodotti propri, si utilizzeranno le percentuali di compensazione previste dal citato art. 34, mentre per quanto riguarda i prodotti acquistati da terzi, si applicano le modalità proprie del regime analitico.
Ai fini IRPEF le attività di conservazione, commercializzazione e valorizzazione che hanno ad oggetto prodotti agricoli acquistati da terzi e che non sono esercitate congiuntamente ad un processo di manipolazione o trasformazione, venendo a mancare ogni connessione con l’attività agricola principale, producono redditi d’impresa da determinarsi analiticamente e sono, quindi, esclusi anche dall’applicazione del regime forfettario di cui all’articolo 56-bis del TUIR. Tuttavia, la commercializzazione di prodotti acquistati da terzi, effettuata solo occasionalmente (come nel caso dei cesti natalizi) si ritiene che determini un reddito diverso calcolato dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione.