Fattura elettronica invece che trasmissione dei corrispettivi
E’ possibile per gli esercenti emettere le sole fatture elettroniche anziché dotarsi di un RT per trasmettere i dati dei corrispettivi? Quali sono le controindicazioni? In questo articolo andremo a rispondere alle suddette domande cercando di capire il perimetro di applicazione di una tale soluzione.
Al 31 dicembre 2019 i registratori telematici ed i server-RT censiti risultavano essere 1.040.242, ma non tutti gli esercenti si sono già adeguati all’obbligo normativo, dato che fino al 30 giugno 2020 (periodo transitorio) è possibile continuare ad emettere gli scontrini fiscali tramite i registratori di cassa oppure compilare le ricevute fiscali, purché entro la fine del mese successivo i corrispettivi vengano trasmessi previo inserimento manuale mediante webform presente nell’area Fatture e corrispettivi del sito dell’Agenzia delle Entrate, oppure tramite canale web-service o SFTP messo a disposizione dalla software house.
Dal 1° luglio 2020 sarà però necessario adeguarsi, ma per alcuni di loro potrebbe essere conveniente non adottare un registratore telematico (d’ora in poi RT), quanto decidere di emettere unicamente fatture elettroniche.
L’art. 1 primo comma DMEF 7 Dicembre 2016, riporta testualmente che “I soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
tenuti alla certificazione dei corrispettivi ai sensi dell’art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e che non sono esonerati dalla medesima (…), documentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con un documento commerciale, salvo che non sia emessa la fattura o la fattura semplificata di cui agli articoli 21 e 21?bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972”.
La stessa risposta a interpello n.149 del 21 maggio 2019 riporta testualmente che “Ne consegue che l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica non ricorre laddove il contribuente decida di continuare a certificare i corrispettivi mediante fattura, che, a partire dal 1° gennaio 2019, ai sensi dell’articolo 1 del d.lgs. n. 127 del 2015, deve essere elettronica e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.”
Vediamo ora due esempi concreti: il caso di un’autofficina e quello di un’impresa che svolge servizio di manutenzione delle caldaie.
? Autofficina
Il titolare dell’autofficina, oltre a dotarsi di un RT per trasmettere i dati dei corrispettivi e di un software per trasmettere le fatture elettroniche nei casi in cui venga richiesta dal cliente con partita IVA, può optare per l’emissione delle sole fatture elettroniche. In quest’ultimo caso, considerato che siamo nell’ambito delle prestazioni dei servizi, è necessario distinguere la situazione in cui alla ultimazione della prestazione segue subito il pagamento, dal caso in cui il pagamento viene eseguito successivamente.
- Pagamento del corrispettivo contestualmente all’ultimazione della prestazione
In questo caso il titolare dell’autofficina potrà emettere una fattura elettronica immediata, da inoltrare a SDI nei successivi dodici giorni, indicando nel campo <Data> del file XML la data in cui la prestazione è stata ultimata, e che corrisponde alla data del pagamento. Qualora la controparte sia un consumatore finale, sarà necessario consegnare una copia cartacea della suddetta fattura elettronica, che comunque il cliente potrà reperire nell’area Fatture e corrispettivi del sito dell’Agenzia delle Entrate.
E’ ammissibile altresì emettere una fattura elettronica differita, nel qual caso si dovrà certificare l’intervento con l’emissione di una “idonea documentazione” in grado di identificare le controparti, datata e numerata progressivamente, quale per esempio una scheda lavoro riportante gli interventi eseguiti sull’automezzo. La fattura elettronica, che potrà avere la data di fine mese e che dovrà essere trasmessa a SDI entro il giorno 15 del mese successivo, dovrà altresì richiamare il numero e la data della scheda lavoro, suggerendo di allegarla al file XML. Da rilevare poi che il consumatore finale, considerato che non viene emesso alcun documento commerciale dal RT, non potrà partecipare alla lotteria nazionale dei corrispettivi;
- Pagamento del corrispettivo successivamente all’ultimazione della prestazione
In questo caso, rilevato che l’esigibilità della prestazione non si è ancora verificata, dato appunto che il pagamento non è stato eseguito, il titolare dell’autofficina rilascerà comunque al cliente la scheda lavoro, ed emetterà la fattura elettronica immediata indicando per esempio nel campo <Data> del file XML la data in cui è stata ultimata la prestazione oppure anche la data di fine mese. Qualora la controparte sia un consumatore finale, sarà necessario consegnare una copia cartacea della suddetta fattura elettronica, che comunque il cliente potrà reperire nell’area Fatture e corrispettivi del sito dell’Agenzia delle Entrate.
? Manutenzione caldaie
Anche in questo caso, il manutentore potrà adottare due diverse modalità, che dipendono dalla circostanza se la prestazione si considera o meno effettuata a norma dell’art.6 del DPR 633/72.
- Pagamento del corrispettivo contestualmente alla ultimazione della prestazione
In questo caso il manutentore potrà emettere una fattura elettronica immediata, da inoltrare a SDI ed indicando nel campo <Data> del file XML la data in cui la prestazione è stata ultimata, e che corrisponde alla data del pagamento. Qualora la controparte sia un consumatore finale, sarà necessario consegnare una copia cartacea della suddetta fattura elettronica, che comunque il cliente potrà reperire nell’area Fatture e corrispettivi del sito dell’Agenzia delle Entrate.
E’ sempre possibile emettere una fattura elettronica differita, nel qual caso si dovrà certificare l’intervento con l’emissione per esempio di un rapporto di manutenzione, in grado di identificare le controparti, datata e numerata progressivamente, dopodichè si dovrà emettere la fattura elettronica che potrà avere la data di fine mese da trasmettere a SDI entro il giorno 15 del mese successivo, e che dovrà richiamare il numero e la data del rapporto di manutenzione, allegandolo al file XML. Da rilevare poi che il consumatore finale, considerato che non viene emesso alcun documento commerciale dal RT, non potrà partecipare alla lotteria nazionale dei corrispettivi;
- Pagamento del corrispettivo successivamente all’ultimazione della prestazione
Considerato che l’esigibilità della prestazione non si è ancora verificata, il manutentore rilascerà comunque un rapporto di manutenzione, e potrà emettere la fattura elettronica immediata indicando nel campo <Data> del file XML la data in cui è stata ultimata la prestazione oppure anche la data di fine mese. Qualora la controparte sia un consumatore finale, sarà necessario consegnare una copia cartacea della suddetta fattura elettronica, che comunque il cliente potrà reperire nell’area Fatture e corrispettivi del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Umberto Zanini, Dottore Commercialista e Revisore Legale