Il nuovo contenzioso tributario: le novità dal 2 settembre 2024
In un precedente intervento ci siamo occupati delle novità del contenzioso tributario già in vigore, con decorrenza dal 4 e 5 gennaio scorso. In questo articolo invece approfondiremo quanto sarà in vigore dal prossimo 2 settembre, ossia dalla “ripresa” delle attività processuali post conclusione della sospensione feriale (dal 1° al 31 agosto, ma nel 2024 il 1° settembre è domenica).
La rappresentanza in giudizio per le Regioni
Anche per le Regioni giunge la disposizione che prevede come queste possano stare in giudizio tributario anche mediante i dirigenti degli uffici finanziari e tributari nonché mediante i funzionari incaricati individuati dall’ente con proprio provvedimento.
Ciò non toglie, in ragione di quanto prevede la normativa vigente, che le Regioni possano conferire l’incarico a un professionista abilitato al patrocinio tributario, come un avvocato o un dottore commercialista.
La procura al difensore
Novità di rilievo sul fronte della procura da rilasciare al difensore abilitato, relativamente ai ricorsi e agli appelli oggetto di notifica dal 2 settembre di quest’anno.
La “tradizionale” modalità di conferimento della procura alla lite, ossia mediante sottoscrizione autografa della stessa e successive autentica da parte del difensore, con attestazione di conformità all’originale, e trasformazione in allegato in formato pdf-A viene così “sacralizzata” normativamente con l’espressa previsione del D. Lgs. n. 546/1992.
In precedenza, l’osservanza di tale modalità era frutto della ricaduta del Codice dell’Amministrazione Digitale (cosiddetto CAD, normato dal D. Lgs. n. 82/2005) nel rito tributario e delle disposizioni del Mef disciplinanti il processo tributario telematico, ricalcate sulle previsioni del citato CAD, già suggerita da Sistemi sia nel proprio applicativo PTT sia nell’e-book dedicato al processo tributario telematico.
Diversamente, quando la procura è rilasciata digitalmente dal contribuente, ossia mediante sottoscrizione digitale da parte dello stesso, il difensore non è più tenuto a certificare la sottoscrizione del proprio cliente.
La pec del difensore
Come noto, l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore nell’atto processuale è un obbligo previsto dalla legge, che ne richiede l’indicazione nel ricorso o nel primo scritto difensivo.
La novità è che diviene onere del difensore comunicare ogni variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata a quelli delle altre parti costituite e alla segreteria la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore né a effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria.
Inoltre, in caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, al quale spetta poi informare tutti gli altri.
Tuttavia, la legge ora prevede che una qualsiasi irregolarità concernente le comunicazioni, la notificazione e il deposito telematici, così come delle norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l’obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.
Le attestazioni di conformità
Nell’ambito delle disposizioni che disciplinano i poteri di attestazione di conformità previsti per le parti processuali, il Legislatore ha ora introdotto la disposizione secondo cui il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all’originale.
La novità sta facendo molto discutere, atteso che un’interpretazione rigorosa che ne dovesse derivare imporrebbe alle parti di allegare soltanto quegli atti e documenti che le medesime hanno avuto possibilità di visionare “in originale”, da cui la conseguente attestazione di conformità.
A contrario, l’impossibilità di visionare – o di accedere – all’atto o al documento originale precluderebbe alla parte l’attestazione: giacché a fronte di un’eventuale richiesta del giudice, ovvero della controparte, di esibizione dell’originale ove ciò non fosse possibile determinerebbe l’estromissione dello stesso dal processo (oltre alle conseguenze per la parte circa la dichiarazione indebitamente rilasciata).
La norma appena introdotta, si tratta del comma 5-bis dell’art. 25-bis del D. Lgs. n. 546/1992, a ben vedere si palesa conflittuale con quanto previsto dal primo comma del medesimo articolo: quest’ultimo recita che “Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme” la parte ne attesta la conformità secondo le previsioni del CAD.
Per cui, da un lato, viene prevista la possibilità di produrre documenti attestati anche se detenuti in copia conforme e, dall’altro, il giudice potrebbe non tenere conto dei medesimi nell’ambito del processo: un’antinomia che speriamo venga presto risolta con un chiarimento ufficiale che tuteli le parti e la relativa attività difensiva.
La redazione degli atti processuali
Al pari di quanto previsto nel processo civile, anche in quello tributario fa il suo ingresso il principio della redazione degli atti processuali – nonché dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali – in modo chiaro e sintetico.
Qualcosa che probabilmente riecheggerà il decreto 7 agosto 2023, n. 110, varato in ambito processual-civilistico, ferma restando la disposizione che prevede come con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e i consigli nazionali dei professionisti abilitati alla difesa davanti alle corti di giustizia tributaria, saranno emanate le norme tecniche per il processo tributario telematico, nonché approvati i modelli per la redazione degli atti processuali e per le deposizioni testimoniali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali.
La testimonianza scritta
L’avvento della testimonianza scritta nel processo tributario è riconducibile alla riforma del 2022, introdotta con la Legge n. 130 dello stesso anno, che richiamava l’applicabilità delle regole previste dall’art. 257-bis del codice di procedura civile (soltanto in parte applicabile al rito tributario).
La novità è che la versione innovata del quarto comma dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 546/1992 supplisce alla mancata approvazione del modello da parte del Mef, come prevista dalla citata Legge n. 130, prevedendo che la notificazione dell’intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, il cui modello con relative istruzioni è reso disponibile sul sito istituzionale dal Dipartimento della Giustizia tributaria, può essere effettuata anche in via telematica e che se il testimone è in possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato deposita telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal testimone dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte, a sua volta, con una valida firma digitale.