Processo civile telematico

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Prima norma sull’intelligenza artificiale per tutti i professionisti

Sul recente n° 223 della Gazzetta Ufficiale (25 settembre 2025) è stata pubblicata la Legge 23 settembre 2025, n. 132, con disposizioni e deleghe al Governo in materia di Intelligenza Artificiale. Si tratta del primo vero e proprio intervento normativo in materia di IA approntato dal nostro Parlamento e, vista l’attualità della materia, speriamo che sia seguito da molti e più particolareggiati provvedimenti sul punto. Vediamo in questo articolo quanto previsto dalla normativa.

La Legge, emanata in conformità al Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 riportante regole armonizzate sull’Intelligenza Artificiale, porta con sé novità importanti anche per le professioni legali e per i professionisti in generale.

L’art. 13 della Legge in oggetto, stabilisce espressamente che: “1. L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera. 2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.”

Posto che la norma appare molto generica e non particolareggiata in ordine, non solo ai casi di applicazione, ma anche in relazione alle modalità effettive di attuazione della stessa, la dottrina si è attualmente espressa con tre principali ordini di orientamento:

  1. fornire al cliente un’informativa specifica nel caso di utilizzo di sistemi di IA
  2. adeguare le proprie informative privacy con una sezione specifica relativa all’utilizzo dei sistemi di IA.
  3. Oltre a fornire un’informativa specifica al cliente, dare atto dell’accettazione della stessa all’interno della procura alle liti rilasciata dal cliente (come già avviene, ad esempio, per la mediazione).

Questo autore ritiene sia maggiormente pratica – e comunque aderente alla normativa – la soluzione di cui al punto 2) anche se sarà certamente auspicabile, da un lato, un approfondimento sui casi in cui l’informativa sia necessaria (ad esempio: solo nei casi di utilizzo di strumenti che comportino il trasferimento di dati del cliente a terzi?) e, dall’altro, sulla necessità di uno specifico consenso da parte del cliente all’utilizzo di tali strumenti.

Il dibattito è al momento aperto e sarà certamente ripreso all’interno del prossimo Congresso Nazionale Forense (previsto dal 16 al 18 ottobre a Torino) che vede come primo tema dell’evento – fra i tre previsti – proprio l’Intelligenza Artificiale collegata all’attività professionale forense. Si auspica una partecipazione massiccia dell’avvocatura a tale evento e, in particolare, che siano discussi e approfonditi i temi cruciali legati allo sviluppo e all’utilizzo degli strumenti di IA nella professione.

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