Cassazione Civile: il mancato deposito della relata di notifica della sentenza impugnata comporta l’improcedibilità
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 26 settembre 2024, n. 25754 è tornata ad occuparsi dell’applicazione del secondo comma dell’art. 369 c.p.c. e delle conseguenze del mancato rispetto di questa norma. Vediamo in questo articolo quanto disposto dalla Suprema Corte.
Nel caso di specie il ricorrente aveva provveduto a notificare la sentenza impugnata a controparte, ciò ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione. Al momento dell’iscrizione a ruolo, però, la difesa aveva omesso di allegare – oltre alla copia autentica del provvedimento impugnato – la PEC di notificazione, contenente la prova dell’avvenuta notifica, nonché la relata di notificazione. Gli Ermellini, applicando in modo letterale il disposto di cui all’art. 369 comma II c.p.c., hanno dichiarato l’improcedibilità del ricorso.
Si ricorda che, nello specifico, l’articolo in questione, espressamente stabilisce: “Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena d’improcedibilità:
- il decreto di concessione del gratuito patrocinio;
- copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai numeri 1 e 2 dell’articolo 362;
- la procura speciale, se questa è conferita con atto separato;
- gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.
Visto il necessario deposito della relata, così come previsto dal comma II n° 2 dell’articolo in parola, la Corte di Cassazione, pur ritenendo il ricorso improcedibile, ha chiarito i casi possibili di sanatoria a seguito dell’erronea mancata allegazione della relazione, questo attraverso l’analisi delle precedenti pronunce della Corte stessa che si sono susseguite nel corso degli ultimi 11 anni.
La declaratoria di improcedibilità, quindi, potrà essere evitata qualora:
- il ricorso sia stato comunque notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza e quindi nel rispetto del termine breve per l’impugnazione;
- qualora la controparte abbia depositato la prova della notificazione e, di conseguenza, anche la relata di notifica, o qualora – comunque – tale relata sia per altro verso già stata inserita nel fascicolo digitale;
- qualora il ricorrente abbia provveduto alla produzione separata di una copia con la relata nel rispetto del termine di cui al primo comma dell’art. 369 c.p.c.