Esercizio del diritto di precedenza anche a contratto in corso
I diritti di precedenza, disciplinati dall’articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, riguardano in maniera leggermente differenziata le lavoratrici e i lavoratori a tempo determinato in generale, le lavoratrici che hanno fruito del congedo di maternità nell’esecuzione di un contratto a tempo determinato e, infine, i lavoratori stagionali. La Corte di Cassazione – con la sentenza 15 luglio 2024, n. 19348 – ha precisato quando può essere esercitato tale diritto.
L’articolo 24, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015, stabilisce che – salvo diversa disposizione dei contratti collettivi (nazionali, territoriali e/o aziendali) – il dipendente che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha lavorato per un periodo superiore a 6 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
Ebbene, salvo che il contratto collettivo non preveda diversamente, secondo la Suprema Corte (cfr. la sentenza 15 luglio 2024, n. 19348) non è necessario che il dipendente – fermo il requisito dell’aver lavorato (presso quel medesimo datore) “per un periodo superiore a 6 mesi” – attenda la cessazione del contratto per esercitare il proprio diritto di precedenza, peraltro sempre e solo in forma scritta. Ne consegue che tale diritto può essere esercitato anche a contratto in corso di svolgimento.
Esempio
Assunzione a termine dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024
Anzianità minima (6 mesi e 1 giorno): il diritto di precedenza è esercitabile dal 2 luglio 2024
Esercizio effettivo (esempio): 31 luglio 2024
Scadenza del diritto di precedenza: 1 anno dalla cessazione del rapporto (ossia 31 dicembre 2025)
Tale soluzione interpretativa, peraltro, era già stata avallata dal Ministero del Lavoro (cfr. la risposta a interpello 12 febbraio 2016, n. 7), nella quale si legge che, in considerazione del fatto che il diritto di precedenza viene esercitato previa manifestazione espressa per iscritto da parte del lavoratore, in mancanza o nelle more della stessa, il datore può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti a termine in essere. Ciò, evidentemente, sia nelle ipotesi in cui il contratto a termine di durata superiore a 6 mesi sia cessato, che nel caso in cui il contratto a termine, una volta trascorsi i 6 mesi, risulti ancora in corso.