FAQ • Crisi di impresa

Valutazione della continuità aziendale: le deroghe previste dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020 a causa dell’emergenza Covid, sono applicabili anche ai bilanci consolidati?

Il co.2 dell’art.38 della legge n.77 del 17 luglio 2020, recante disposizioni transitorie in materia di redazione del bilancio alla valutazione, è applicabile anche in sede di redazione dei bilanci consolidati?

La continuità aziendale rappresenta un principio cardine su cui si basa la redazione dei bilanci d’esercizio. Tuttavia, l’emergenza epidemiologica ha portato ad una contrazione economica e ad un’incertezza significativa sul futuro tali da minare la capacità di molte aziende di continuare a costituire un complesso economico funzionante in un prevedibile arco temporale.

Alla luce di ciò, al fine di evitare che l’applicazione dei normali criteri di valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività possa accentuare le conseguenze negative della pandemia, l’art. 38 quater co.2 della legge n. 77  del 17 luglio 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 19 maggio 2020, n.34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID – 19” ha introdotto un’importante facoltà di deroga al disposto dell’art. 2423-bis co.1 del c.c., qualora sussistano determinate condizioni. In particolare, “nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020”.

Ciò significa che i bilanci in corso al 31 dicembre 2020 possono essere comunque redatti utilizzando criteri di classificazione e valutazione previsti nei casi di accertata continuità aziendale, nonostante gli effetti negativi della pandemia siano annoverati tra i fatti aziendali di competenza dell’esercizio. Pertanto, viene attribuita importanza al passato, a discapito dell’immediato futuro. Tale deroga, così come precisato dal documento interpretativo n.8 pubblicato in consultazione dall’OIC trova applicazione anche per i bilanci consolidati. Infatti, anche se il comma 2 dell’articolo 38-quater della faccia espresso riferimento esclusivamente ai bilanci d’esercizio, l’Organismo Italiano di Contabilità ha ritenuto di dover estendere l’applicazione delle disposizioni contenute nel documento suddetto anche ai bilanci consolidati. Sarebbe illogico, infatti, che una società rediga il bilancio d’esercizio in continuità, avvalendosi della deroga prevista dalla norma, e nel contempo dichiari nel proprio bilancio consolidato l’assenza di continuità aziendale

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