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Gli “esodati” del Piano Transizione 5.0: dal D.L. 38/2026 alla correzione del D.L. 42/2026

Il Piano Transizione 5.0 ha generato il fenomeno degli “esodati”, imprese con progetti tecnicamente ammissibili ma escluse per esaurimento delle risorse PNRR. Vediamo in questo articolo i recenti interventi normativi a sostegno di queste imprese, i vincoli temporali e gli aspetti operativi che richiedono un’attenta pianificazione.

Il contesto: imprese con domanda in stato tecnicamente ammissibile, ma prive di copertura PNRR

Il Piano Transizione 5.0, introdotto dall’articolo 38 del D.L. 19/2024 poi convertito nella Legge n. 56 del 29 aprile 2024 finanziato con risorse di provenienza europea a valere sulla Missione 7 Repower EU del PNRR è stato caratterizzato da una dinamica abbastanza travagliata nel biennio 2024-2025, per concludersi con due Decreti Legge emanati nei mesi di marzo e aprile 2026 che chiudono definitivamente la partita del credito di imposta 5.0, agevolando le imprese i cui progetti di innovazione erano in stato “tecnicamente ammissibile” (quindi privi della conferma ufficiale della prenotazione del credito) con un’aliquota di credito pari a quasi il 90% di quanto richiesto, in relazione ai beni materiali e immateriali di cui agli Allegati A e B della Legge n. 232/2016 (Allegato B in versione aggiornata con l’introduzione di nuovi beni agevolabili definiti dall’art 38 del  D.L. 19/2024).

Per quanto concerne le spese relative a impianti FER, le spese connesse alle certificazioni energetiche ex ante ed ex post e le spese relative alla certificazione contabile, il Legislatore sembra aver optato per un meccanismo differente rispetto al credito di imposta, ovvero per la concessione di un contributo a fondo perduto, le cui modalità di calcolo e concessione e relative tempistiche saranno disciplinate da apposito Decreto.

Per fornire un quadro generale completo, a novembre 2025 con apposito Decreto Direttoriale del Mimit era stato comunicato l’esaurimento anticipato delle risorse.

Di conseguenza numerose imprese pur avendo:

  • presentato le comunicazioni preventive al GSE
  • ottenuto la valutazione di ammissibilità tecnica dei progetti

sono rimaste escluse dal beneficio per insufficienza dei fondi disponibili, pur avendo rispettato gli adempimenti previsti dal D.L. 175 del 21 novembre 2025.

È a queste imprese che il dibattito ha attribuito la definizione di “esodati del Piano Transizione 5.0”.

Lo sblocco delle risorse si è reso possibile dopo la rimodulazione del PNRR, proposta dalla Cabina di Regia e approvata dalla Commissione UE e dal Consiglio UE, grazie all’utilizzo integrale del Fondo instituito dal comma 770 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2026, e dello stanziamento fatto in precedenza dal D.L. 175/2025 poi convertito nella Legge n. 4 del 15 gennaio 2026, per un impegno complessivo pari a 4,25 miliardi di euro.

Il D.L. 38 del 27 marzo 2026: l’intervento originario

Il primo intervento normativo finalizzato a garantire uno sblocco parziale delle risorse è contenuto nell’articolo 8 del D.L. 38/2026, cosiddetto Decreto Fiscale, pubblicato nella G.U. n. 72 del 27 marzo 2026.

Contenuto originario
La norma prevedeva:

  • il riconoscimento di un credito d’imposta limitato al 35% di quello originariamente prenotato, pari al 15,75% del Progetto di Innovazione per le imprese che potevano usufruire dell’aliquota del 45% (meno dell’aliquota di imposta prevista dal credito di imposta 4.0)
  • uno stanziamento complessivo di 537 milioni di euro per il 2026, con il parziale utilizzo del Fondo di cui al comma 770 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2026
  • l’agevolazione esclusivamente per beni strumentali di cui agli Allegati A e B della legge 232/2016 e le spese per la redazione delle certificazioni energetiche e contabili
  • l’esclusione degli investimenti in fonti rinnovabili.

Il credito doveva essere:

  • comunicato dal GSE alle imprese beneficiarie entro il 30 aprile 2026, previa comunicazione preventiva all’Agenzia Entrate
  • utilizzabile esclusivamente in compensazione F24 entro il 31 dicembre 2026, decorsi 5 giorni dalla comunicazione di possibilità di utilizzo in compensazione da parte del GSE (eliminando quindi la modalità di fruizione in cinque quote annuali di pari importo).

Questo primo assetto ha suscitato forti criticità applicative, in quanto riduceva in modo significativo l’intensità dell’aiuto rispetto alle legittime aspettative maturate dalle imprese.

Il D.L. 42 del 3 aprile 2026: la correzione normativa

A distanza di pochi giorni, il Legislatore è intervenuto con il D.L. 42/2026, pubblicato in G.U. n. 78 del 3 aprile 2026 ed entrato in vigore il 4 aprile 2026, modificando in modo sostanziale l’articolo 8 del D.L. 38/2026.

Riscrittura del comma 1 dell’articolo 8 – credito all’89,77%

L’articolo 1, comma 1, lettera a) del D.L. 42/2026:

  • sostituisce integralmente il comma 1 dell’art. 8 del D.L. 38/2026
  • innalza il plafond da 537 a 1.302,3 milioni di euro per il 2026
  • riconosce alle imprese un contributo sotto forma di credito d’imposta pari all’89,77% dell’importo originariamente richiesto, in luogo del 35% dell’importo del credito indicato nelle comunicazioni preventive e di completamento effettuate sul portale GSE per accedere all’agevolazione.

Il beneficio riguarda, secondo quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 1:

  • investimenti in beni materiali e immateriali Allegati A e B
  • spese di formazione del personale strettamente connesse.

Modalità di fruizione

Restano confermate:

  • la comunicazione allimpresa beneficiaria del credito spettante da parte del GSE entro il 30 aprile 2026
  • l’utilizzo esclusivo in compensazione F24 entro il 31 dicembre 2026, a meno che non intervengano ulteriori disposizioni che ripristinino la possibilità di utilizzare il credito in più periodi di imposta, per non penalizzare quelle imprese il cui importo del credito non troverebbe capienza in un solo periodo di imposta, rischiando così di perdere l’eventuale eccedenza non utilizzabile.

Nuovo contributo per FER e certificazioni

Elemento di particolare rilievo è l’introduzione dei nuovi commi 3‑bis e 4‑bis, che:

  • prevedono un contributo aggiuntivo, distinto dal credito d’imposta
  • destinato a:
    • impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili
    • spese per le certificazioni energetiche ex ante ed ex post
    • spese per la certificazione contabile.

Il contributo:

  • è erogato dal MIMIT, sulla base dei dati trasmessi dal GSE
  • è soggetto a plafond pluriennali (2026: 57,7 milioni – 2027: 80 milioni – 2028: 60 milioni)
  • sarà disciplinato probabilmente da un Decreto Attuativo Ministeriale
  • l’ammontare concesso non potrà eccedere quanto richiesto in relazione alle medesime spese con le comunicazioni preventive e di completamento disciplinate dall’articolo 12 del D.M. Transizione 5.0 del 24 luglio 2024.

Considerazioni finali

La vicenda degli “esodati” del Piano Transizione 5.0 rappresenta uno degli esempi più emblematici delle criticità che possono emergere quando strumenti di agevolazione complessi, finanziati con risorse europee, si confrontano con limiti di budget e dinamiche temporali non sempre allineate ai processi decisionali delle imprese.

La correzione introdotta dal D.L. 42/2026 ha certamente il merito di aver riconosciuto, seppur tardivamente e parzialmente, l’affidamento legittimo delle imprese che avevano correttamente seguito l’iter previsto, ottenendo una valutazione di ammissibilità tecnica dei propri progetti.

Tuttavia, pur in presenza di un intervento normativo nettamente migliorativo rispetto alla versione originaria del D.L. 38/2026, restano alcuni elementi di attenzione che impongono un approccio prudente. In particolare, la concentrazione temporale della fruizione del credito entro il solo periodo d’imposta 2026 potrebbe penalizzare le imprese con capacità di compensazione limitata, mentre per le spese connesse alle fonti rinnovabili e alle certificazioni si dovrà attendere l’emanazione di un apposito Decreto per comprendere appieno modalità, tempistiche e criteri nell’assegnazione delle risorse.

In questo contesto, l’esperienza del Piano Transizione 5.0 conferma come la gestione degli incentivi di nuova generazione richieda alle imprese non solo una corretta pianificazione tecnica degli investimenti, ma anche una valutazione strategica del rischio regolatorio-normativo e finanziario, soprattutto in presenza di misure con plafond limitati.

Per il futuro, diventa quindi essenziale affiancare alle scelte di investimento un’attività di monitoraggio normativo costante e una strutturazione finanziaria adeguata, al fine di cogliere le opportunità disponibili senza esporsi a tensioni di liquidità o a esiti agevolativi inferiori alle attese iniziali.

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