Lavoro e HR

Guida alle agevolazioni per l’assunzione 2024

Districarsi tra le varie misure agevolative in vigore non è affatto semplice, visto anzitutto il fatto che non di rado si tratta di incentivi solamente provvisori; va poi tenuto conto che i requisiti di volta in volta previsti variano quanto all’età e/o alle condizioni del soggetto da assumere, agli importi, e ad una serie di altri fattori. Di seguito, quindi, il punto su tale argomento. Ove sia previsto il rispetto dell’art. 1, co. 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, va tenuto conto – a partire dal 2 marzo 2024 – delle novità introdotte dall’art. 29, co. 1, lettera a), del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, che ha modificato il co. 1175 e introdotto il nuovo co. 1175-bis (cfr. il box a fine testo).

Misure scadute il 31 dicembre 2023 (non riportate perché non applicabili alle nuove assunzioni effettuate dal 1°gennaio 2024) 1. Esonero under 36 (assunzioni effettuate dal 2021 al 2023)
2. NEET 2023 (assunzioni effettuate nel solo 2023)
3. Donne over 50 e di qualsiasi età prive di lavoro retribuito (assunzioni effettuate dal 2021 al 2023)
4. Beneficiari del reddito di cittadinanza (assunzioni effettuate entro il 2023)
Misure in vigore dagli anni precedenti 5. Esonero giovani under 30
6. Esonero contributivo ex studenti o apprendisti (under 30)
7. Contratto a termine per le sostituzioni di maternità e paternità
8. Uomini e donne disoccupati over 50
9. Donne di qualsiasi età prive di lavoro retribuito
10. Decontribuzione Sud
11. Lavoratori disabili
12. Disoccupati percettori di NASPI
13. Lavoratori in Cigs da almeno 3 mesi
Nuove misure in vigore dal 1° gennaio 2024 14. Assegno di inclusione e supporto per la formazione e il lavoro
15. Donne vittime di violenza di genere

Esonero giovani under 30

In base a quanto previsto dall’articolo 1, co. 100-108 e 113-114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dal 1° gennaio 2018, tutti i datori di lavoro privati (imprenditori e non imprenditori), anche agricoli, che assumono giovani under 30 (ossia che, al momento della costituzione del rapporto, hanno al massimo 29 anni e 364 giorni di età), e che non siamo mai assunti prima con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, godono di un esonero contributivo (esclusi i premi Inail).

L’esonero spetta a condizione che il rapporto di lavoro venga costituito con una delle seguenti modalità: a tempo indeterminato (a tempo pieno o parziale); trasformazione a tempo indeterminato di un precedente contratto a termine; somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (anche nel caso in cui la missione, ossia l’invio del lavoratore presso l’utilizzatore, sia a termine), anche con orario a tempo parziale. Invece, il beneficio non opera se il rapporto è costituito mediante contratti di apprendistato, lavoro intermittente, domestico (ecc.).

L’esonero contributivo a favore del datore di lavoro è pari al 50% dei contributi previdenziali a suo carico, per un importo massimo non superiore a 3.000 euro annui, e per una durata di 36 mesi.

Le condizioni generali da osservare riguardano quanto segue: deve sussistere la regolarità contributiva; vanno inoltre rispettati gli obblighi di legge nonché quelli previsti dai contratti collettivi, l’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.); per contro, la misura non è soggetta alla disciplina del regime de minimis.

Per le indicazioni operative si rimanda ai seguenti provvedimenti: Inps, messaggio 24 novembre 2023, n. 4178; Inps, messaggio 9 maggio 2019, n. 1784; Inps, circolare 2 marzo 2018, n. 40.

Esonero contributivo ex studenti o apprendisti (under 30)

In base a quanto previsto dall’articolo 1, co. 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dal 1° gennaio 2018, tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi quelli del settore agricolo, che (entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio) assumono ex studenti (che non hanno ancora compiuto i 30 anni di età) che hanno svolto presso il medesimo datore:

a) attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30%:

  • delle ore di alternanza previste ai sensi dell’art. 1, co. 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107; ovvero – del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi IeFP erogati ai sensi del capo III del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226; ovvero
  • del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi ITS di cui al capo II del DPCM 25 gennaio 2008; ovvero
  • del monte ore (o, in mancanza del monte ore, 30% del numero dei crediti formativi) previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;

b) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione (per i giovani che abbiano effettuato un percorso di apprendistato di alta formazione e ricerca, l’assunzione a tempo indeterminato, per essere incentivata, deve avvenire, presso il medesimo datore, entro 6 mesi dal completamento del progetto di ricerca, laddove non sia previsto il conseguimento di un titolo di studio).

L’incentivo spetta solo se il rapporto viene costituito – anche in somministrazione – mediante un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (di norma, quindi, nel regime delle tutele crescenti ai sensi del D.Lgs. n. 23/2015); tra gli altri sono invece esclusi il contratto di apprendistato e il lavoro domestico.

L’esonero contributivo a favore del datore di lavoro è pari al 100% dei contributi previdenziali a suo carico, per un importo massimo non superiore a 3.000 euro annui, e per una durata di 36 mesi.

Le condizioni generali da osservare riguardano quanto segue: deve sussistere la regolarità contributiva; vanno inoltre rispettati gli obblighi di legge nonché quelli previsti dai contratti collettivi, l’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.); per contro, la misura non è soggetta alla disciplina del regime de minimis.

Per le indicazioni operative si rimanda alla circolare Inps 2 marzo 2018, n. 40.

Contratto a termine per le sostituzioni di maternità e paternità

Ai sensi dell’articolo 4, co. 3-5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, tutti I datori di lavoro privati – a condizione che abbiano un numero di dipendenti inferiore a 20 (quindi, al massimo 19) – i quali assumono con un contratto a termine (ai sensi degli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come da ultimo modificato dal decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85) o utilizzano in somministrazione a termine, un/a lavoratore/trice per la sostituzione di un/a dipendente assente per maternità o paternità che fruisce dei congedi di cui al medesimo D.Lgs. n. 151/2001, godono di uno sgravio contributivo del 50% sulla retribuzione della persona assunta a termine in sostituzione.

Le condizioni generali da osservare riguardano quanto segue: deve sussistere la regolarità contributiva; vanno inoltre rispettati gli obblighi di legge nonché quelli previsti dai contratti collettivi, nonché l’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.); per contro, la misura non è soggetta alla disciplina del regime de minimis.

Quale ulteriore misura agevolativa, oltre al fatto che non opera alcun limite numerico per l’assunzione dei lavoratori da adibire alla sostituzione delle colleghe o dei colleghi assenti per la ragione in esame, il datore di lavoro non deve versare il contributo addizionale dell’1,40% (né l’incremento di 0,5 punti percentuali per ogni rinnovo).

Per le indicazioni operative si rimanda ai seguenti provvedimenti: Inps, messaggio 17 aprile 2014, n. 4152; Inps, messaggio 20 gennaio 2011, n. 1382; Ministero del lavoro, Nota 1° settembre 2008, n. 11604; Ministero del Lavoro, Nota 12 aprile 2005, prot. n. 391; Inail Nota 24 luglio 2001; Inps, circolare 10 luglio 2001, n. 136; Inps, messaggio 14 febbraio 2001, n. 28; Inps, circolare 20 giugno 2000, n. 117

Agevolazioni per l’assunzione di uomini e donne disoccupati over 50

Ai sensi dell’articolo 4, co. 8-11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono potenziali fruitori del beneficio in esame tutti i datori di lavoro privati (esclusi quelli di lavoro domestico) che assumono a tempo parziale o pieno (non con un contratto di lavoro intermittente) – o che utilizzano con un contratto di somministrazione di lavoro – lavoratrici e lavoratori, di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi. Sono incentivati anche eventuali rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge n. 142/2001.

L’esonero a favore del datore (attenzione: inclusi i premi Inail) è pari al 50% dei contributi dovuti, per un periodo di tempo variabile in relazione al tipo di rapporto instaurato (cfr. tabella).

Tempo
determinato
Tempo indeterminato Trasformazione da termine a tempo indeterminato
Durata massimo 12 mesi * 18 mesi massimo 18 mesi
* Incluse eventuali proroghe del medesimo contratto

Le condizioni generali da osservare riguardano quanto segue: deve sussistere la regolarità contributiva; vi deve essere un incremento dell’organico in capo al datore; vanno inoltre rispettati gli obblighi di legge nonché quelli previsti dai contratti collettivi, l’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.); per contro, la misura non è soggetta alla disciplina del regime de minimis.

Per le indicazioni operative si rimanda ai seguenti provvedimenti: Ministero del lavoro, circolare 25 luglio 2013, n. 34; Inps, circolare 24 luglio 2013, n. 111.

Donne di qualsiasi età prive di lavoro retribuito

Ai sensi dell’articolo 4, co. 8-11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (integrati da quanto previsto dal decreto ministeriale 20 novembre 2023, n. 365, e dal decreto ministeriale 17 ottobre 2017) tutti i datori di lavoro privati (esclusi quelli di lavoro domestico) che assumono a tempo parziale o a tempo pieno (non con un contratto di lavoro intermittente) – o che utilizzano con un contratto di somministrazione di lavoro – una donna di qualsiasi età:

  • priva di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residente in determinate aree geografiche;
  • priva di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere;
  • priva di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, a prescindere dal luogo nel quale la lavoratrice risiede;
Tempo determinato Tempo indeterminato Trasformazione da termine a tempo indeterminato
Durata massimo 12 mesi * 18 mesi massimo 18 mesi
* Incluse eventuali proroghe del medesimo contratto

Sono incentivati anche eventuali rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge n. 142/2001.

Le condizioni generali da osservare riguardano quanto segue: deve sussistere la regolarità contributiva; vi deve essere un incremento dell’organico in capo al datore; vanno inoltre rispettati gli obblighi di legge nonché quelli previsti dai contratti collettivi, l’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.); per contro, la misura non è soggetta alla disciplina del regime de minimis.

Per le indicazioni operative si rimanda ai seguenti provvedimenti: Ministero del lavoro, circolare 25 luglio 2013, n. 34; Inps, circolare 24 luglio 2013, n. 111.

Decontribuzione Sud

Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 27, co. 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (legge n. 126/2020), e dell’articolo 1, co. 161-168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, tutti i datori di lavoro privati (imprenditori e non), esclusi i datori di lavoro domestico e agricolo, nonché le imprese del settore finanziario, che assumono ex novo o mantengono in servizio (la misura, infatti, riguarda anche i rapporti di lavoro già in essere e non solo quelli di nuova costituzione) lavoratori dipendenti in una di queste regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, godono di un esonero contributivo la cui misura percentuale decresce nel corso degli anni (fino al 2029), previa autorizzazione della Commissione Europea (attualmente concessa sino al 30 giugno 2024).

Decontribuzione Sud: così le misure dal 2024 al 2029

Anno 2024 30% dei contributi a carico datore
Anno 2025 30% dei contributi a carico datore
Anno 2026 20% dei contributi a carico datore
Anno 2027 20% dei contributi a carico datore
Anno 2028 10% dei contributi a carico datore
Anno 2029 10% dei contributi a carico datore

Le condizioni generali da osservare riguardano la regolarità contributiva e il rispetto degli obblighi di legge nonché quelli previsti dai contratti collettivi; per contro, la misura non è soggetta al rispetto dell’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.) né al regime de minimis.

Per le indicazioni operative si rimanda ai seguenti provvedimenti: Inps, messaggio 28 dicembre 2023, n. 4695; Inps, messaggio 21 dicembre 2022, n. 4593; Inps, circolare 27 luglio 2022, n. 90; Inps, messaggio 26 gennaio 2022, n. 403; Inps, messaggio 13 maggio 2021, n. 1914; Inps, messaggio 25 febbraio 2021, n. 831; Inps, circolare 22 febbraio 2021, n. 33; Inps, messaggio 11 gennaio 2021, n. 72; Inps, circolare 22 ottobre 2020, n. 122.

Lavoratori disabili: agevolazioni per l’assunzione 2024

Ai sensi dell’articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non, che assumono lavoratori disabili con determinate caratteristiche (cfr. tabella che segue) godono di un incentivo economico (nei limiti delle risorse appositamente stanziate a tale scopo) variabile – quanto all’importo e alla durata – a seconda delle diverse ipotesi e della tipologia di rapporto di lavoro subordinato che viene instaurato.

È importante evidenziare che l’assunzione incentivata con un contratto a tempo determinato (anche mediante ricorso al contratto di somministrazione in virtù del ricorso a un’agenzia per il lavoro autorizzata), la quale deve avere una durata minima non inferiore a 12 mesi, è possibile solamente in relazione ai lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

Categoria/Beneficio Contratto Misura Durata
Disabili con riduzione della capacità lavorativa oltre il 79% A tempo indeterminato 70% della retribuzione mensile lorda imponibile 36 mesi
Disabili con minorazioni ascritte dalla 1a alla 3a categoria di cui alle tabelle del DPR 23 dicembre 1978, n. 915 A tempo indeterminato 70% della retribuzione mensile lorda imponibile 36 mesi
Disabili con riduzione della capacità lavorativa tra il 67 e il 79% A tempo indeterminato 35% della retribuzione mensile lorda imponibile 36 mesi
Disabili con minorazioni ascritte dalla 4a alla 6a categoria di cui alle tabelle del DPR 23 dicembre 1978, n. 915 A tempo indeterminato 35% della retribuzione mensile lorda imponibile 36 mesi
Soggetti con disabilità intellettiva e psichica comportante una riduzione della capacità lavorativa oltre il 45% A tempo determinato 70% della retribuzione mensile lorda imponibile Per la durata del contratto (minimo 12 mesi)
Soggetti con disabilità intellettiva e psichica comportante una riduzione della capacità lavorativa oltre il 45% A tempo indeterminato 70% della retribuzione mensile lorda imponibile 60 mesi

Le condizioni generali da osservare riguardano quanto segue: deve sussistere la regolarità contributiva (DURC); vanno rispettati gli obblighi di legge e quelli previsti dai contratti collettivi, nonché l’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc. ma solo per le assunzioni di lavoratori disabili che vengono effettuate oltre la quota di riserva); inoltre la misura è soggetta alla disciplina del regime de minimis. Infine, l’incentivo spetta a condizione che l’assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.

Per le indicazioni operative si rimanda alla circolare Inps 13 giugno 2016, n. 99.

Disoccupati percettori di NASPI: incentivi 2024

Ai sensi dell’articolo 2, co. 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (cd. Riforma Fornero), tutti i datori di lavoro privati – a condizione di non essere tenuti a instaurare il rapporto di lavoro in base a obblighi di legge o di contratto – i quali assumono (solamente) a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) godono di un contributo economico la cui misura, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore (la durata del beneficio è quindi variabile caso per caso), è pari al 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

Il diritto ai benefici economici di cui sopra è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo. L’impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.

Le condizioni generali da osservare riguardano quanto segue: deve sussistere la regolarità contributiva; vanno rispettati gli obblighi di legge e quelli previsti dai contratti collettivi, nonché l’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.); infine la misura è soggetta alla disciplina del regime de minimis.

Per le indicazioni operative si rimanda alla circolare Inps circolare 18 dicembre 2013, n. 175.

Incentivi 2024 per l’assunzione di lavoratori in Cigs da almeno 3 mesi

In base a quanto previsto dall’articolo 4, co. 3, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (convertito in legge, con modifiche, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236), ai datori di lavoro privati (comprese le società cooperative di produzione e lavoro) che si trovino nelle seguenti condizioni:

  • non abbiano in atto nell’azienda sospensioni dal lavoro ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (tale norma è stata abrogata, con decorrenza 24 settembre 2015, dall’art. 46 del D.Lgs. n. 148/2015); ovvero
  • non abbiano proceduto a riduzione di personale nei 12 mesi precedenti;

salvo che l’assunzione avvenga ai fini di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati dalle predette riduzioni o sospensioni di personale, che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori o ammettano soci lavoratori che abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno 3 mesi, anche non continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie da almeno 6 mesi dell’intervento, per un periodo di 12 mesi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.

In pratica, per 12 mesi, la contribuzione a carico del datore è pari al 10,00%

Le condizioni generali da osservare riguardano quanto segue: deve sussistere la regolarità contributiva; vanno rispettati gli obblighi di legge e quelli previsti dai contratti collettivi, nonché l’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.); infine la misura non soggiace alla disciplina del regime de minimis.

Per le indicazioni operative si rimanda ai seguenti provvedimenti: Inps, circolare, 23 gennaio 2007, n. 22; Inps, circolare 1° giugno 1999, n. 122.

Assegno di inclusione e supporto per la formazione e il lavoro

In base a quanto previsto dagli articoli 10 e 12 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 (convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85), a decorrere dal 1° gennaio 2024, tutti i datori di lavoro privati, anche agricoli, imprenditori e non imprenditori, beneficiano di un particolare esonero contributivo (esclusi i premi Inail) per l’assunzione di beneficiari dell’Assegno di inclusione (che ha preso il posto del reddito di cittadinanza, cessato il 31 dicembre 2023) o del supporto per la formazione e il lavoro.

L’esonero spetta a condizione che il rapporto di lavoro sia costituito in una delle seguenti modalità:

  • a tempo indeterminato a tempo pieno o parziale;
  • a tempo determinato o con contratto stagionale a tempo pieno o parziale;
  • in apprendistato;
  • trasformazioni a tempo indeterminato di un contratto a termine;
  • somministrazione tramite agenzia per le ipotesi di cui appena sopra.

Per contro, il beneficio non spetta se si tratta di uno dei seguenti contratti: intermittente, domestico, di prestazione occasionale o con un dirigente. La misura del beneficio – la base è costituita da 8.000 euro annui per i contratti a tempo indeterminato full time, e da 4.000 euro annui per i contratti a tempo determinato full time (da riproporzionare su 12 mesi) – è variabile in relazione al tipo di rapporto e all’orario di lavoro osservato da parte del dipendente (cfr. la tabella che segue).

Contratto a tempo determinato Contratto a tempo indeterminato Trasformazione a tempo indeterminato
Durata massimo 12 mesi 12 mesi massimo 24 mesi*
Percentuale esonero 50% 100% 50% + 100%
Importo massimo per contratto fulltime 4.000 euro 8.000 12.000
Importo per contratto part time (es. 50%) 2.000 euro 4.000 6.000
* Ipotesi riferita a un primo contratto a termine con durata pari a 12 mesi, poi trasformato a tempo indeterminato, con conseguente ulteriore esonero per altri 12 mesi

Per inciso si ricorda che, ai sensi dell’art. 10, co. 6, del D.L. n. 48/2023, ai beneficiari dell’Assegno di inclusione che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio è riconosciuto in un’unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità dell’Assegno di inclusione, nei limiti di 500 euro mensili. Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il MEF e il Ministro delle imprese e del made in Italy.

Le condizioni generali da osservare riguardano quanto segue: il datore deve inserire l’offerta di lavoro nel sistema informativo di cui all’art. 5 del D.L. n. 48/2023; deve sussistere la regolarità contributiva; vanno inoltre rispettati gli obblighi di legge nonché quelli previsti dai contratti collettivi, l’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.), gli obblighi di assunzione dei soggetti disabili (fatta salva l’ipotesi di assunzione di beneficiario dell’Assegno di inclusione iscritto alle liste di cui alla legge n. 68/1999), e la disciplina del regime de minimis.

Inoltre, per questa specifica misura – pena la restituzione dell’incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili di cui all’art. 116, co. 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 – il datore non può licenziare (salvo che per giusta causa o giustificato motivo) il lavoratore assunto (in quanto beneficiario di ADI o di SFL) per 24 mesi. Ad avviso dell’Inps, l’incentivo va restituito (oltre che in presenza di un licenziamento illegittimo) anche nelle seguenti ipotesi: recesso – da parte del datore – al termine del periodo formativo nel caso di un contratto di apprendistato o (in generale) durante il periodo di prova; dimissioni per giusta causa del lavoratore.

Per le indicazioni operative si rimanda ai seguenti provvedimenti: Inps, circolare 29 dicembre 2023, n. 111; Inps, circolare 16 dicembre 2023, n. 105; Inps, circolare 29 agosto 2023, n. 77.

Donne vittime di violenza di genere: esoneri contributivi 2024

Ai sensi dell’articolo 1, co. 191-193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) tutti i datori di lavoro privati che – nel periodo di tempo che va dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 – assumono a tempo determinato o indeterminato (o utilizzano con un contratto di somministrazione di lavoro) donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà (ex art. 105-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77), spetta un esonero contributivo totale (ossia pari al 100% dei contributi dovuti all’Inps, ma esclusi i premi Inail), per un periodo di tempo variabile in relazione al tipo di rapporto instaurato (cfr. tabella).

Tempo determinato Tempo indeterminato Trasformazione a tempo indeterminato
Durata massimo 12 mesi 24 mesi massimo 18 mesi

In fase di prima applicazione, la misura si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che ne hanno già fruito nell’anno 2023. È però previsto un limite di spesa totale, raggiunto il quale la fruizione del beneficio non è più possibile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Fatte salve diverse indicazioni da parte dell’Inps, le condizioni generali da osservare riguardano quanto segue: deve sussistere la regolarità contributiva; vanno inoltre rispettati gli obblighi di legge nonché quelli previsti dai contratti collettivi, l’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.); per contro, la misura non è soggetta alla disciplina del regime de minimis.

Per le indicazioni operative si veda quanto precisato dall’Inps con la circolare 5 marzo 2024, n. 41.

Articolo 1, co. 1175 e 1175-bis della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(dopo le modiche introdotte dall’art. 29, co. 1, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19)

A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all’assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
1175-bis. Resta fermo il diritto ai benefici di cui al co. 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo co. 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.
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