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Nuove indicazioni della Corte di Cassazione sull’iscrizione a ruolo delle procedure esecutive

Con la sentenza n° 28513/2025 la Suprema Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi dell’annoso problema dell’iscrizione a ruolo delle procedure esecutive e della necessità di allegazione delle copie conformi di titolo, precetto e atto di pignoramento. Approfondiamo in questo articolo le ultime disposizioni della Cassazione su questo tema.

Come è noto, sia la giurisprudenza di merito che quella di legittimità si è più volte espressa sul disposto degli articoli artt. 557 c.p.c. (esecuzione immobiliare) e 543 c.p.c. (esecuzione presso terzi) in relazione alla necessità dell’attestazione di conformità – redatta dall’avvocato depositante – del titolo, del precetto e del pignoramento, ritenendo che, in alcuni casi, l’inottemperanza potesse assurgere a mera irregolarità formale e, in altri, a vera e propria causa di improcedibilità.

Con la pronuncia in oggetto la Suprema Corte è tornata ad occuparsi di questo importante dibattito giurisprudenziale concentrandosi, fra l’altro, sul nuovo testo degli articoli sopra citati che, a seguito della Riforma Cartabia, sono stati modificati – con efficacia a partire dal 25 novembre 2024 – come segue:

  • 557 c.p.c. “Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l’esecuzione depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento, a pena di inefficacia del pignoramento stesso. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Nell’ipotesi di cui all’articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione.”. 
  • 543 c.p.c. “Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione. Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l’esecuzione depositando copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto entro trenta giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione”.  

Come appare evidente dal nuovo testo degli articoli appena citati, il legislatore ha tentato in “via diretta” di dirimere la diatriba giurisprudenziale che si era sviluppata nei 10 anni precedenti dando, oggi, la possibilità alla Suprema Corte di adeguare la giurisprudenza di riferimento al dettato normativo, la quale – proprio con la pronuncia qui in analisi – ha enunciato il seguente principio di diritto:

“l’iscrizione a ruolo del processo esecutivo (immobiliare e presso terzi) va effettuata nel termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c., mediante il deposito di copie, attestate conformi agli originali dall’avvocato del creditore, degli atti indicati in tali norme; il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo, onde non è suscettibile di sanatoria l’eventuale deposito di copie non attestate conformi, oltre il suddetto termine perentorio, neppure mediante il deposito tardivo delle attestazioni di conformità mancanti”.

Si sottolinea che, data la chiarezza del testo normativo, la Suprema Corte si è orientata per l’assoluta non sanabilità dell’errore nel deposito, ritenendo che nemmeno una successiva trasmissione delle attestazioni mancanti possa essere idonea ad evitare l’estinzione della procedura esecutiva.

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