Processo civile telematico

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Nuove specifiche tecniche per il processo civile telematico

Con il recente provvedimento del 7 agosto 2024, la Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati ha emanato le nuove specifiche tecniche per i depositi telematici nell’ambito civile e penale. Di seguito analizzeremo le principali novità in tema di depositi nell’ambito del PCT, che entreranno in vigore il prossimo 30 settembre 2024.

Formato degli atti e dei documenti allegati

La principale novità introdotta dall’aggiornamento delle specifiche tecniche, riguarda il formato degli atti e dei documenti.

In merito all’atto principale della busta telematica, si specifica oggi che il formato dovrà essere alternativamente il PDF o il PDF/A; per la verità il PDF/A era comunque accettato anche in precedenza dai sistemi di cancelleria, ma oggi la possibilità dell’utilizzo di detto formato viene stabilita normativamente.

In ordine, invece, ai formati ammessi per la trasmissione dei documenti allegati all’atto principale, dal 30 settembre prossimo sarà finalmente possibile utilizzare anche formati di file audio e video, nello specifico, i documenti con le seguenti estensioni: MP3 (.mp3), FLAC (.flac), audio RAW (.raw), Waveform Audio File Format (.wav),  AIFF (.aiff, .aif), nonché documenti di tipo video nei formati MPEG2 e MPEG4 (.mp4, .m4v, .mov, .mpg, .mpeg) e AVI (.avi).

Dimensioni della busta telematica

In ragione della neo-introdotta possibilità di deposito dei suddetti file audio e video, le dimensioni massime della busta telematica sono state aumentate dai precedenti 30mb a 60mb; notoriamente, infatti, tali tipologie di documento hanno dimensioni decisamente maggiori rispetto ai classici file di tipo testuale o immagine.

Accettazione automatica della busta telematica

Ulteriore importante novità è rappresentata dall’accettazione automatica di alcune tipologie di atto telematico.

Per accettazione automatica si intende l’inserimento della busta all’interno del fascicolo digitale senza alcun intervento manuale da parte della cancelleria. Questa novità comporterà tempi di attesa decisamente più brevi per la conclusione del processo di deposito dell’atto telematico e quindi una più rapida generazione della così detta “quarta PEC”.

L’automatismo opererà unicamente per gli atti privi di errori (in tal caso sarà infatti ancora necessario l’intervento del cancelliere) e, almeno per ora, solamente per le seguenti categorie di depositi:

Rito ordinario di cognizione

  • Memorie ex art. 171ter c.p.c.
  • Istanza accoglimento domanda ex art. 183ter c.p.c.
  • Istanza rigetto domanda ex art. 183quater c.p.c.
  • Memoria istruttoria ex art. 183 ultimo comma c.p.c.
  • Memoria istruttoria di replica ex art. 183 ultimo comma c.p.c.
  • Deposito di cui sia stato autorizzata la trasmissione in udienza
  • Deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza
  • Deposito note di precisazione conclusioni
  • Memorie conclusioni
  • Memorie conclusionali di replica

Rito semplificato 

  • Memoria ex art. 473Bis 17 comma 1 c.p.c.
  • Memoria ex art. 473Bis 17 comma 2 c.p.c.
  • Memoria ex art. 473Bis 17 comma 3 c.p.c.

Procedimenti dinanzi al Giudice di Pace

  • Istanza ex art 186 bis c.p.c.
  • Istanza ex art 186 ter c.p.c.
  • Istanza ex art 186 quater c.p.c.
  • Istanza per la fissazione del termine di deposito delle note di trattazione scritta
  • Opposizione alla fissazione del termine di deposito delle note di trattazione scritta
  • Deposito delle note di trattazione scritta

Procedure esecutivi

  • Deposito Istanza ex art 41 TUB
  • Deposito della rinuncia all’esecuzione
  • Deposito della rinuncia al mandato
  • Deposito della nota spese

Perfezionamento del deposito telematico

Va infine evidenziata un’importante novità in tema di momento di perfezionamento del deposito telematico.

Nella precedente normativa, era specificatamente previsto come il deposito potesse dirsi avvenuto (in relazione alla data e l’ora) con la generazione della così detta “seconda PEC”, ossia, della PEC di consegna.

Oggi, in virtù del combinato disposto del nuovo art. 17 comma 11 delle specifiche tecniche e dell’art. 196 sexies disp. att. c.p.c., il perfezionamento del deposito viene anticipato al momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del depositante, ossia, alla così detta “prima PEC”, salvo – logicamente – il buon fine del deposito telematico.

Si precisa, in ogni caso, come sia prudenzialmente – almeno per il momento – continuare a considerare la seconda PEC come elemento centrale del perfezionamento del deposito telematico, questo in virtù di alcune interpretazioni dottrinarie che ritengono confliggente il sopra citato art. 17 comma 11 delle specifiche tecniche, con la normativa generale del codice di procedura civile e, soprattutto, in ragione dell’assenza di orientamenti giurisprudenziali sul punto.

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