Procura speciale e ricorso per Cassazione
Una sentenza delle Sezioni Unite interviene a fare chiarezza sulla contestualità del rilascio della procura speciale rispetto al ricorso in Cassazione. Vediamo in questo articolo quanto stabilito dalla Suprema Corte.
Con la recente pronuncia n° 2075/2024, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno definitivamente risolto la questione attinente alla contestualità del rilascio della procura speciale rispetto al ricorso per Cassazione.
Ai fini degli argomenti trattati in questa rubrica, la sentenza risulta di particolare interesse per le riflessioni che gli Ermellini compiono in relazione al “legame digitale” esistente tra atto e procura, nonché alla datazione della sottoscrizione dell’atto rispetto alla relativa procura.
In primis le Sezioni Unite hanno stabilito che: “In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma terzo, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso”; decretando definitivamente la non necessità – anche in caso di firma digitale dell’atto – di sottoscrizione contestuale fra atto e procura, bastando semplicemente che la procura sia stata conferita in un momento antecedente alla notifica dell’atto.
Detto principio, come sopra sottolineato, si estende “alle ulteriori fattispecie, contemplate dal terzo comma dell’art. 83 c.p.c., di procura nativa digitale e di copia informatica di procura rilasciata su supporto cartaceo” e fa luce anche sulle recenti discussioni che hanno accompagnato la modifica del D.M. 44/2011 sulle specifiche tecniche in materia di PCT.
Come è noto, infatti, il provvedimento di modifica del suddetto decreto ministeriale aveva in un primo tempo – visto il successivo intervento del Ministero – erroneamente abrogato l’art. 18 relativo alla procura alle liti da allegarsi – eventualmente – al momento della notificazione via PEC dell’atto cui la stessa si riferisce.
In relazione a detto ultimo elemento, la Suprema Corte ha chiarito come “in ambito di processo civile telematico (PCT), nelle ipotesi – anch’esse contemplate dal terzo comma dell’art. 83 c.p.c., a seguito della novella recata dalla legge n. 69 del 2009 – di procura nativa digitale o di copia informatica di procura rilasciata su supporto cartaceo che afferiscano a ricorso nativo digitale” i documenti possono considerarsi virtualmente congiunti tramite “l’inserimento nel messaggio PEC ovvero nella busta telematica” degli stessi, evidenziando – quindi – che la portata dell’art. 83 c.p.c. è da estendersi anche alla notificazione e non soltanto al deposito dell’atto.
L’eliminazione dell’art. 18 del D.M. 44/2011 che, come detto, è stato oggi ripristinato a seguito di intervento del Ministero, non avrebbe avuto quindi alcun effetto sulla regolarità della notificazione dell’atto e della procura a mezzo PEC, stante la presenza di due norme di rango primario a disciplinare la fattispecie, ossia, l’art. 83 c.p.c. e l’art. 3bis della L. 53/1994, principio, quest’ultimo, ribadito anche dalla successiva pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n°2077/2024.