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Revoca del licenziamento: novità dalla Cassazione

Sia l’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che l’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, consentono al datore – entro 15 giorni dalla sua impugnazione da parte del dipendente – di revocare il licenziamento intimato, con obbligo del lavoratore di riprendere servizio. La Suprema Corte, con l’ordinanza 14 giugno 2024, n. 16630, ha fornito importanti precisazioni al riguardo.

A prescindere dal fatto che si tratti di un datore di lavoro cosiddetto di maggiori o di minori dimensioni, e di un dipendente cosiddetto vecchio oppure al quale si applicano le cd. tutele crescenti, le regole per la revoca del licenziamento da parte del datore sono di fatto identiche (cfr. tabella che segue).

Art. 5 D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23Art. 18, co. 10, legge 20 maggio 1970, n. 300
Nell’ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione al datore dell’impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente decreto.Nell’ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione al datore dell’impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo.

Ora, premesso che – ai sensi dell’articolo 6, co. 1, della legge 15 luglio 1966, n. 604 – a pena di decadenza, il dipendente ha 60 giorni di tempo (di calendario) per impugnare il proprio licenziamento, rigorosamente in forma scritta, la Suprema Corte ha chiarito che il termine ultimo (di giorni 15 dalla comunicazione dell’impugnativa di licenziamento) per la revoca del recesso datoriale (ai sensi dell’art. 18, co. 10, della legge n. 300/1970, introdotto dalla legge n. 92/2012, ma altrettanto sarebbe valso ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 23/2015), va individuato nel momento di invio della comunicazione al lavoratore e non in quello della sua acquisita conoscenza, perché l’atto di autotutela del datore costituisce esercizio di un diritto potestativo che produce in via immediata la modifica della sfera giuridica del destinatario.

In pratica, e solo per fare un esempio, se il licenziamento viene notificato al dipendente il 1° agosto 2024, il termine ultimo per impugnarlo è il 30 settembre (60 giorni dal 1° agosto, quest’ultimo escluso); se la comunicazione di impugnazione giunge nelle mani del datore proprio il 30 settembre, il termine ultimo per la revoca è il 15 ottobre. In base alla ordinanza n. 16630/2024 in commento, è sufficiente che il datore invii la comunicazione di revoca proprio il 15 ottobre (per esempio, a mezzo raccomandata AR), a prescindere dal fatto che essa giunga nelle mani del dipendente qualche giorno dopo (per esempio, il 18 ottobre). La revoca è considerata comunque tempestiva ed efficace.

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