FAQ • Lavoro e HR

Dopo quanto tempo dal licenziamento il datore può stare tranquillo?

Entro quanto tempo può essere impugnato un licenziamento e con quali modalità?

L’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, dispone che (a pena di decadenza) il licenziamento deve essere impugnato entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche con l’intervento del sindacato volto a impugnarlo. L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro 180 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale o dalla richiesta alla controparte del tentativo di conciliazione o arbitrato. Se la conciliazione o l’arbitrato richiesti sono rifiutati o non è raggiunto l’accordo necessario al loro espletamento, il ricorso al giudice va depositato a pena di decadenza entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.

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