Processo civile telematico

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Il momento del deposito telematico nel processo civile retroagisce alla generazione della prima PEC

Il Tribunale di Grosseto, con l’Ordinanza del 23 marzo 2025 ha chiarito che il perfezionamento del deposito telematico di un atto processuale avviene con la generazione della cosiddetta “prima PEC”. Approfondiamo in questo articolo le motivazioni riportate dal Tribunale toscano.

Come è noto, il momento di perfezionamento del deposito telematico nell’ambito civile è stato individuato – sin dai primi anni di operatività del PCT – nel tempo della generazione della cosiddetta seconda PEC, ossia, della PEC di consegna del deposito.

Tale previsione, confermata più e più volte anche dalla Suprema Corte è stata riformata a seguito dell’emanazione delle nuove specifiche tecniche sul deposito telematico, entrate in vigore il 30 settembre 2024, e della così detta “Cartabia Bis”.

In virtù del combinato disposto, difatti, del nuovo art. 17 comma 11 delle specifiche tecniche e dell’art. 196 sexies disp. att. c.p.c., il perfezionamento del deposito viene anticipato al momento in cui è generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del depositante, ossia, alla così detta “prima PEC”, salvo – logicamente – il buon fine del deposito telematico.

Tale nuova previsione non aveva ancora avuto delle conferme giurisprudenziali, ciò sino allo scorso marzo quando il Tribunale di Grosseto Sez. Lavoro, con l’Ordinanza 23 marzo 2025, ha avuto modo di approfondire e analizzare la normativa.

Nel caso di specie il Difensore di una delle parti del giudizio, aveva inviato il proprio atto di costituzione alle 23:59 e 47 secondi dell’ultimo giorno utile, ricevendo però la ricevuta di consegna solo dopo la mezzanotte e quindi, per la normativa precedente, tardivamente rispetto ai termini di costituzione.

Il Giudice del Lavoro di Grosseto che, in un primo tempo, aveva accolto l’eccezione di controparte sul punto dichiarando tardiva la costituzione, ha poi rivisto la propria decisione a seguito di specifica istanza della parte inizialmente soccombente.

Il Tribunale toscano ha ripercorso, con assoluta precisione, l’evoluzione normativa della fattispecie, ricostruendo – infine – l’attuale disciplina operativa: “Il D.M. 44/2011, così come integrato e modificato dal decreto 29 dicembre 2023 n. 217, all’art. 13 prevede che “Nel procedimento civile, gli atti e i documenti in forma di documento informatico di cui agli articoli 11 e 12 possono essere trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni, con modalità telematiche, secondo le specifiche tecniche stabilite dall’articolo 34. 2. I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la conferma della trasmissione, secondo le specifiche tecniche stabilite dall’articolo 34, senza l’intervento degli operatori della cancelleria, salvo il caso di anomalie bloccanti (…)”. (in neretto le modifiche apportate dal Decreto 29 dicembre 2023, n. 217). 

A sua volta, l’art. 34 prevede che “Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito DigitPA e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 2.Le specifiche di cui al comma precedente vengono rese disponibili mediante pubblicazione nell’area pubblica del portale dei servizi telematici. (…)”  La norma rimanda quindi alle determinazioni del responsabile per i servizi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, precisando (co. 3) che “Fino all’emanazione delle specifiche tecniche di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni anteriormente vigenti”. 

La determinazione che viene in rilievo è quella determinazione dirigenziale n. 4292/2024, sopra citata, il cui art. 17, co. 11, prevede che “In caso di accettazione dell’atto, anche dopo l’intervento degli operatori di cancelleria, il gestore dei servizi telematici invia al depositante un messaggio di posta elettronica certificata, contenente la comunicazione dell’avvenuto deposito dell’atto, con effetto a decorrere dal momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del depositante, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68”

Il Giudice grossetano, oltre a considerare tempestiva la costituzione del Difensore, ha poi giustamente osservato come tale intervento normativo sia stato con tutta probabilità introdotto al fine di uniformare i vari procedimenti telematici vigenti nel nostro paese, posto che – ad esempio – il PPT (penale) e il PTT (tributario) prevedono la generazione di una ricevuta di accettazione dell’atto che riporta sostanzialmente l’ora di avvenuto caricamento (upload) dell’atto digitale; per non parlare poi del PAT (amministrativo) ove, da sempre, vige la disposizione normativa che individua il momento di perfezionamento del deposito in quello di generazione della prima pec.

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