Lavoro e HR

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Apprendistato senza limiti di età: estesa la platea degli interessati

L’art. 36, co. 1, del decreto legge 11 aprile 2025, n. 48, ha modificato l’art. 47, co. 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con particolare riguardo ai soggetti con i quali – a prescindere dalla loro età anagrafica – è possibile stipulare un contratto di apprendistato professionalizzante (o di secondo livello).

L’articolo 47, co. 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, consente l’assunzione in apprendistato professionalizzante – senza alcun limite di età (quello ordinario va dai 18 ai 29 anni) – di alcune particolari tipologie di lavoratori.

Tale norma è stata recentemente aggiornata e si rivolge ora a tutti i soggetti di seguito indicati:

  • lavoratori beneficiari di indennità di mobilità (peraltro abrogata dal 1° gennaio 2017;
  • beneficiari di un trattamento di disoccupazione (NASpI, indennità speciale di disoccupazione edile e DIS-COLL);
  • condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione nonché detenuti assegnati al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354;
  • beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148

Oltre all’applicazione del regime contributivo ridotto tipico dell’apprendistato, differenziato a seconda che il datore occupi fino a 9 ovvero da 10 dipendenti in su, vi sono altre 2 particolarità da evidenziare, in deroga alla disciplina generale:

  • al termine del periodo di apprendistato il datore non può recedere dal contratto semplicemente dando il preavviso ma deve motivare un eventuale licenziamento con la giusta causa o un giustificato motivo (oggettivo o soggettivo);
  • i benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale non sono mantenuti per 1 anno dalla prosecuzione del rapporto al termine del periodo di apprendistato.

In ogni caso, si tratta di una tipologia contrattuale che meriterebbe maggior applicazione, visti gli indubbi benefici per datori e dipendenti.

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