Nuovo iper ammortamento: regole, beni agevolabili e differenze con Transizione 4.0 e 5.0
Con la Legge di Bilancio 2026 il legislatore introduce un’importante svolta nel sistema degli incentivi agli investimenti produttivi segnando il ritorno al meccanismo dell’iper ammortamento, strumento già conosciuto e apprezzato dalle imprese italiane negli anni precedenti prima dell’introduzione del credito di imposta. Il nuovo iper ammortamento prevede una maggiorazione fiscale fino al 180% del costo di acquisizione che sostituisce la logica dei crediti d’imposta tipica dei piani Transizione 4.0 e 5.0, riportando al centro la leva dell’ammortamento fiscale (o del canone di locazione finanziaria) come strumento di riduzione del carico IRES. L’incentivo si rivolge a tutte le imprese (eccetto quelle che determinano il reddito su base forfettaria o catastale), senza distinzioni dimensionali o settoriali, e riguarda investimenti in beni strumentali materiali, immateriali e impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabile al fine di favorire la transizione ecologica delle imprese.
Quadro normativo
Il nuovo iper ammortamento è disciplinato dall’articolo 1, commi 427–433 della Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026).
La fonte normativa secondaria è contenuta invece nel Decreto Attuativo Interministeriale MEF–MIMIT la cui versione ufficiale sottoscritta in data 04/05/2026 (dopo un lungo confronto tra i Ministeri) è ora al vaglio della Corte dei Conti, a cui seguiranno i Decreti Direttoriali che definiranno nel dettaglio le procedure di accesso e il contenuto dei modelli di comunicazione.
Ambito temporale
L’agevolazione si applica agli investimenti effettuati ai sensi del comma 2 articolo 109 Tuir a partire dal 1° gennaio 2026, fino al 30 settembre 2028, e comunque nel rispetto delle tempistiche relative alle comunicazioni telematiche da effettuare sul portale del GSE che verranno approfondite nei paragrafi successivi.
Pertanto anche le imprese che abbiano stipulato contratti/ordini con i fornitori e versato acconti prima del 01/01/2026 potranno accedere al nuovo incentivo fiscale, a condizione che la consegna o spedizione del bene sia effettuata a partire dal 1 gennaio 2026.
Con ogni probabilità la volontà del Legislatore è stata quella di permettere alle imprese che inizialmente avevano già stipulato contratti vincolanti e versato acconti con l’ottica di accedere al Piano Transizione 5.0 di rientrare nel nuovo iper ammortamento posticipando la consegna dei macchinari nel 2026, a seguito delle forti incertezze che hanno caratterizzato Transizione 5.0 nei mesi di novembre e dicembre.
Ambito soggettivo
Per quanto concerne i requisiti di accesso possono accedere all’iper ammortamento le imprese che risultino in possesso e in regola con i seguenti requisiti:
- imprese con struttura produttiva nel territorio dello Stato
- essere titolari di Reddito d’impresa
- imprese di qualsiasi forma giuridica, dimensione e settore (escluse le imprese agricole per cui sarà previsto invece ancora il meccanismo del credito d’imposta) che non determino il reddito su base catastale o forfettaria.
Sono escluse:
- imprese in stato di liquidazione volontaria
- imprese in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o altra procedura concorsuale prevista dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza, di cui al D.Lgs. 12/2019
- imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. n.231/2001
- imprese non in regola con il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
- imprese non in regola con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Caratteristiche dell’incentivo
Natura dell’agevolazione
L’iper ammortamento consiste in una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto del bene, valido ai soli fini delle imposte sui redditi.
Il maggior valore del costo potrà essere portato in deduzione maggiorata nelle seguenti modalità:
- maggiorazione delle quote di ammortamento attraverso la possibilità di portare in deduzione un maggior valore ai fini fiscali
- maggiorazione dei canoni di locazione finanziaria, e del prezzo finale di riscatto nel caso di investimenti effettuati in leasing, sempre grazie alla possibilità di poter portare in deduzione ai fini fiscali un maggior valore della quota capitale del canone
al fine di ridurre la base imponibile IRES/IRPEF.
Nel caso di leasing, come specificato sopra, sarà agevolabile esclusivamente la quota capitale dei canoni e non anche la quota interessi in coerenza con quanto disposto dalla Circolare 9/E 2021 dell’Agenzia delle Entrate per il vecchio regime dell’iper ammortamento prima dell’introduzione del credito di imposta 4.0.
La maggiorazione massima prevista è pari al 180% del costo di acquisizione, con diverse percentuali di maggiorazione a seconda delle fasce di investimento in termini di importi.
Come fruire del beneficio
Il vantaggio fiscale dell’iper ammortamento si realizza:
- progressivamente lungo la vita utile del bene (periodo di ammortamento o durata del contratto di leasing rispettando comunque quanto disposto dal comma 7 dell’articolo 102 del Tuir): sarà possibile pertanto portare in deduzione la quota di ammortamento del bene maggiorata secondo la rispettiva percentuale (180% – 100% – 50%) diminuendo così la base imponibile per il calcolo delle imposte
- in sede di dichiarazione dei redditi (Modello Unico 2027 e seguenti) come diminuzione della base imponibile IRES/IRPEF dovuta alla variazione fiscale in diminuzione generata dall’incentivo.
Emerge pertanto come a differenza del credito d’imposta vi sia un meccanismo diverso per quanto concerne la fruizione del beneficio fiscale che non sarà più utilizzabile in compensazione in F24 in almeno 3 quote (credito di imposta 4.0) o 5 quote (credito di imposta 5.0) in riduzione di una serie di tributi (INPS,INAIL ecc..), ma seguirà la vita utile del bene, e soprattutto produrrà un beneficio subordinato alla presenza di un utile/imponibile fiscale su cui poi verranno calcolate le imposte, e da cui si genererà un risparmio di imposta dato dal fatto che il beneficio dell’iper ammortamento comporterà una variazione fiscale in diminuzione, riducendo in tal modo la base imponibile su cui poi si calcola l’Ires.
Nel caso di imprese in perdita fiscale invece, il beneficio derivante dall’iper ammortamento non sarà immediatamente fruibile, ma comporterà una maggior perdita fiscale da utilizzare successivamente nei periodi di imposta futuri in diminuzione del Reddito Imponibile.
Si riporta di seguito per completezza la formula generale che illustra il meccanismo di funzionamento dell’agevolazione:
Utile civilistico (indicato in bilancio) – Variazione fiscale in diminuzione Iper ammortamento
= Reddito Imponibile Ires
Aliquote e scaglioni di investimento
La Legge di Bilancio 2026 al comma 427 dell’articolo 1 prevede un meccanismo di maggiorazione del costo deducibile inversamente proporzionale alla fascia di importo a cui sarà riconducibile l’investimento secondo la seguente tabella riepilogativa:
| Scaglione | % Maggiorazione | Costo fiscale | Deduzione extra | Risparmio netto rapportato al costo del bene |
| Investimenti fino a 2,5 mln | +180% | 280,0 | 180,0 | 43,2% |
| Investimenti tra 2,5 – 10 mln | +100% | 200,0 | 100,0 | 24,0 % |
| Investimenti tra 10 – 20 mln | +50% | 150,0 | 50,0 | 12,0 % |
Rapportando il beneficio fiscale rispetto all’importo dell’investimento nel caso di progetti di spesa fino a 2,5 milioni di € si avrà quindi un risparmio reale sull’investimento pari a circa il 43% del costo del bene, evidenziando in tal senso un beneficio fiscale pari a circa il doppio rispetto al credito di imposta previsto dal vecchio Piano Transizione 4.0 relativo alle annualità 2023-2024-2025 (ad eccezione degli investimenti “prenotati” entro il 31/12/2022 con consegna entro il 30/11/2023 che potevano godere di un’aliquota pari al 40%).
Beni agevolabili
Nuovi Allegati IV e V
La Legge di Bilancio 2026 introduce due nuovi allegati che sostituiscono e integrano i precedenti Allegati A e B della Legge n. 232/2016 su cui si basavano i precedenti Piano Transizione 4.0 e Transizione 5.0, ovvero:
Allegato IV per i beni materiali, composto rispettivamente dai seguenti Gruppi:
- Gruppo I: “Beni Strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori o azionamenti” – per tale gruppo il Legislatore ha previsto un ampliamento inserendo la seguente categoria: impianti tecnologici necessari a garantire le condizioni ambientali e operative dei processi produttivi (sistemi HVAC, ventilazione, sistemi di umidificazione/deumidificazione) e prevedendo l’integrazione della categoria relativa al revamping inserendo la seguente specifica aggiuntiva: “inclusa componentistica meccatronica ad alta efficienza con recupero energetico (azionamenti rigenerativi, attuatori intelligenti, inverter interconnessi)”.
- Gruppo II: “Sistemi per l’assicurazione della qualità e sostenibilità” – anche qui il Legislatore ha deciso di integrare l’elenco dei beni agevolabili inserendo la seguente categoria: “Sistemi basati su acquisizione immagini/elementi diagnostici, anche con algoritmi di IA, per identificazione automatica di non conformità rispetto alle specifiche di prodotto/processo.”
- Gruppo III: “Interazione uomo macchina, ergonomia e sicurezza” con aggiunta della seguente categoria: “Sistemi intelligenti per l’interazione con il cliente: totem interattivi, camerini digitali, self-checkout, vetrine interconnesse, con acquisizione/elaborazione dati e integrazione con gestionali”.
- Gruppo IV: “Beni strumentali per l’elaborazione la memorizzazione e la trasmissione dei dati funzionali alla trasformazione digitale delle Imprese”. Il Gruppo IV risulta poi suddiviso nelle seguenti sotto categorie: Infrastrutture di calcolo per Intelligenza Artificiale e simulazione; Infrastrutture di connettività industriale; Infrastrutture di sicurezza informatica OT/IT.
Il quarto Gruppo rappresenta una novità rispetto al precedente Allegato A della Legge n. 232/2016, la quale prevedeva solamente i primi tre gruppi sopraindicati.
L’introduzione di questo nuovo Gruppo amplia in modo significativo il perimetro dei beni agevolabili, includendo le infrastrutture digitali e i sistemi avanzati necessari alla gestione, protezione ed elaborazione dei dati aziendali, con particolare riferimento agli ambiti OT/IT.
Per quanto riguarda i requisiti tecnici previsti per i beni rientranti nei quattro Gruppi dell’Allegato IV, il Legislatore conferma l’impianto già noto della precedente disciplina: per i beni del primo Gruppo continuano ad applicarsi i cinque requisiti obbligatori (RO), ai quali si aggiunge la necessità di soddisfare almeno due dei tre requisiti ulteriori (RU). Tale struttura, ormai consolidata nel quadro degli incentivi alla trasformazione digitale, garantisce che i beni agevolabili presentino un adeguato livello di automazione, integrazione e capacità di dialogo con l’ecosistema produttivo aziendale.
Tra i requisiti di maggiore rilevanza viene ribadita la centralità dell’interconnessione al sistema informativo gestionale aziendale, elemento imprescindibile per qualificare l’investimento come coerente con i processi di digitalizzazione e per consentire l’integrazione dei flussi informativi relativi alla produzione, al monitoraggio delle prestazioni, alla manutenzione e alla tracciabilità, espressamente richiamato al comma 429 lettera a) dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2026.
Per quanto concerne i beni del secondo e terzo Gruppo dell’Allegato IV, è necessario soddisfare unicamente il requisito dell’interconnessione, normato tecnicamente dalla Circolare 4/E del 2017 dell’Agenzia delle Entrate.
Diversamente, per i beni rientranti nel quarto e ultimo Gruppo dell’Allegato IV, il legislatore prevede che siano soddisfatti in via alternativa i seguenti requisiti:
- essere interconnessi ai sistemi informativi aziendali e funzionalmente destinati all’esecuzione di software di cui all’Allegato V
- essere di supporto al funzionamento di uno dei beni ricompresi nei Gruppi I, II e III dell’Allegato IV, garantendo quindi la piena operatività, integrazione o continuità dei sistemi produttivi e digitali primari dell’impresa
- essere funzionali all’interconnessione dei beni ricompresi nell’Allegato IV con i beni immateriali dell’Allegato V, assicurando la continuità dei flussi informativi, la gestione integrata dei dati e la sinergia tra infrastrutture materiali e software qualificati.
Come specificato dall’ultimo paragrafo dell’Allegato IV rimangono comunque esclusi dispositivi e sistemi non direttamente correlati ai processi produttivi e operativi dell’impresa, ma connessi ad aspetti legati ad attività amministrative e contabili.
Allegato V per i beni immateriali in sostituzione del vecchio Allegato B con l’inserimento di cinque nuove categorie di software applicazioni e piattaforme agevolabili:
- sistemi EMS per gestione energetica di sito, microgrid e integrazione FER/accumuli (efficienza, peak-shaving, demand-response)
- software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali di intelligenza artificiale avanzata (Large Language Models, Agentic AI)
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la sostenibilità e la transizione ecologica (Carbon Footprint, Digital Product Passport)
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’ interoperabilità e la gestione dei dati (data spaces)
- piattaforme low-code e no-code per lo sviluppo rapido di applicazioni industriali, dashboard operative e automazioni di processo.
Anche per tali beni, il requisito dell’interconnessione in ottica bidirezionale dovrà essere soddisfatto.
Con riferimento agli investimenti in software e piattaforme effettuati in modalità “Software as a Service (SaaS)”, il Decreto Attuativo nella sua versione ufficiale (a differenza di quanto riportato nelle bozze precedenti) non prevede l’ammissibilità all’iper ammortamento , trattandosi di costi sostenuti sotto forma di canoni per un determinato servizio e quindi non capitalizzabili.
In merito a tale fattispecie è auspicabile attendersi comunque un chiarimento o una conferma ufficiale con la pubblicazione di un’eventuale Circolare Operativa.
Superamento del vincolo Made in EU/SEE sui beni strumentali agevolabili Allegato IV e V
Nella versione originaria dell’iper ammortamento 2026 2028, introdotto dall’articolo 1, commi 427 433, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), il Legislatore aveva subordinato l’accesso all’agevolazione all’acquisto di beni strumentali prodotti in uno Stato membro dell’Unione Europea o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo (SEE), introducendo un vincolo di origine geografica dei beni agevolabili previsto dal comma 427.
Tale requisito ha tuttavia generato significative criticità applicative, in particolare per le imprese che operano in settori caratterizzati da filiere produttive globali, inducendo il Legislatore a intervenire in via correttiva con l’eliminazione del vincolo geografico inizialmente previsto dal comma 427 articolo 1 della Legge di Bilancio 2026.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con comunicato ufficiale del 12 marzo 2026 (comunicato stampa n. 31), ha annunciato l’imminente soppressione del vincolo “Made in UE/SEE”, anticipando la volontà del Governo di eliminare tale limitazione con il primo provvedimento legislativo utile per sbloccare gli investimenti programmati dalle imprese: “le disposizioni dedicate al nuovo “iper-ammortamento”, (articolo 1, commi da 427 a 436) che prevedono, in favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa, la maggiorazione, ai fini dell’ammortamento, del costo di acquisizione degli investimenti in beni strumentali. In particolare, verrà disposta la soppressione della disposizione che limita il beneficio ai soli acquisti di beni prodotti in Europa o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo”.
Il superamento del requisito territoriale è stato quindi formalmente recepito a livello normativo dall’articolo 7 del Decreto Legge 27 marzo 2026, n. 38 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026), il quale ha modificato direttamente il comma 427 della Legge n. 199/2025, sopprimendo le parole che limitavano l’agevolazione ai soli beni prodotti nell’UE o nello SEE.
La modifica ha efficacia retroattiva e si applica a tutti gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026, permettendo di agevolare anche gli investimenti già effettuati che prima della pubblicazione del D.L. 42 facevano riferimento a quanto disposto dal comma 427 articolo 1 della Legge di Bilancio 2026, ampliando in modo significativo il perimetro dei beni e dei fornitori potenzialmente agevolabili, fatta salva la permanenza di requisiti specifici per quanto concerne gli impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabile, secondo quanto disposto dal comma 429 lettera b) della Legge 199/2025.
Impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabile
Nel nuovo impianto agevolativo introdotto dalla Legge di Bilancio 2026, in continuità con quanto previsto da Transizione 5.0, rientrano tra i beni materiali agevolabili stand alone anche gli impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (anche a distanza), inclusi gli eventuali sistemi di stoccaggio/accumulo dell’energia prodotta.
La struttura normativa del comma 429 dell’articolo 1 della Legge 199/2025 pone gli impianti fotovoltaici sullo stesso piano dei beni materiali/immateriali che possono costituire beni agevolabili autonomamente, senza dover necessariamente essere “agganciati” a un investimento principale in beni 4.0, in una logica diversa rispetto alla disciplina Transizione 5.0.
Con riferimento ai moduli fotovoltaici la norma richiama i requisiti del Registro delle tecnologie per il fotovoltaico ai sensi dell’art. 12 del DL 181/2023 (convertito poi con modificazioni nella Legge n.11 del 2 febbraio 2024).
Il Registro, già utilizzato anche per gli investimenti in FER agevolati con il Piano Transizione 5.0 prevede tre sezioni:
- Tipo A: moduli prodotti in UE con efficienza di modulo ≥ 21,5%
- Tipo B: moduli (e celle) prodotti in UE con efficienza di cella ≥ 23,5%
- Tipo C: moduli UE con celle bifacciali a eterogiunzione o tandem UE con efficienza di cella ≥ 24,0%.
A differenza di quanto previsto da Transizione 5.0 dalla lettera b) del comma 429 dell’ art. 1 si evidenzia la possibilità di agevolare soltanto impianti con moduli “Tipo B” o “Tipo C”, mentre gli impianti basati su moduli “Tipo A” rimangono esclusi dall’incentivo, comportando pertanto un vincolo ancora più stringente rispetto agli anni precedenti.
A differenza di quanto previsto per i beni di cui agli Allegati IV e V, per gli impianti di energia rinnovabile il Legislatore ha previsto il rispetto del vincolo di territorialità di cui al paragrafo precedente.
Sul piano energetico-dimensionale, l’agevolazione non mira a finanziare impianti “sovradimensionati” poiché il dimensionamento degli impianti dovrà essere ancorato a una producibilità massima attesa non eccedente il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, determinato come somma dei consumi medi annui dell’esercizio precedente a quello in corso nel 2026, analogamente a quanto era previsto nel Piano Transizione 5.0. Ai fini del corretto calcolo del dimensionamento il Decreto attuativo specifica che dovranno essere considerati sia l’energia elettrica che eventuali consumi equivalenti associati all’uso diretto di energia termica o combustibili utilizzati per la produzione di energia termica riferiti alla struttura produttiva utilizzando ai fini del calcolo la formula di determinazione del fabbisogno energetico equivalente riportata alla Sezione I dell’Allegato 1 al Decreto.
Tra le spese agevolabili il decreto attuativo richiama anche diversi componenti funzionali agli impianti tra cui: gruppi di generazione, trasformatori, misuratori, servizi ausiliari di impianto, oltre agli impianti/sistemi per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Per quanto concerne i sistemi di accumulo (ammissibili sole se acquistati contestualmente a un impianto FER nuovo), l’importo massimo agevolabile pari a 900 €/kWh previsto nella bozza precedente del Decreto viene sostituito da una formula di calcolo che proporziona l’importo agevolabile del sistema di stoccaggio all’importo dell’impianto che produce energia da fonti rinnovabili.
Per gli impianti fotovoltaici la Sezione II dell’Allegato I del Decreto prevede un massimale agevolabile €/Kwh sulla base dei seguenti parametri:
- Tipologia dei moduli: massimale agevolabile pari a 1.420 €/Kwh (Tipo B), 1.500 €/Kwh (Tipo C)
- Potenza dell’impianto: massimali inversamente proporzionali alla potenza dell’impianto.
Oltre agli impianti fotovoltaici sono riportati anche i massimali per le altre fonti di energia rinnovabile tra cui eolica, geotermica, idraulica e biomassa.
Emerge quindi come il Legislatore abbia voluto eliminare la logica “trainante/trainato” presente in Transizione 5.0 permettendo di agevolare gli impianti a fonti rinnovabili autonomamente come beni materiali strumentali all’autoproduzione di energia destinata all’autoconsumo.
Non è richiesto inoltre il conseguimento di un “risparmio energetico minimo” come condizione di accesso prevista invece in Transizione 5.0 dove l’agevolazione era subordinata a una riduzione dei consumi energetici (es. 3% struttura produttiva o 5% processo produttivo) non vincolando quindi l’accesso all’agevolazione a determinate soglie di saving energetico del progetto.
Momento in cui effettuare l’investimento
Un’importante novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 riguarda il concetto di effettuazione dell’investimento che segue una logica diversa da quella prevista nel Piano Transizione 5.0 disciplinato dall’articolo 38 del D.L. 19/2024 del 2 marzo, poi convertito nella Legge 56/2024.
Il vecchio piano Transizione 5.0 agevolava gli investimenti effettuati dal 01.01.2024 al 31.12.2025, disciplinando che l’investimento non poteva essere avviato antecedentemente al 01.01.2024, escludendo pertanto dall’incentivo i progetti per cui erano stati stipulati contratti e conferme d’ordine o versati acconti nel 2023. Il comma 1 dell’articolo 4 del D.M. Transizione 5.0 specifica infatti che gli investimenti ammissibili erano quelli avviati dal 01.01.2025 e completati entro il 31.12.2025.
Il nuovo incentivo dell’iper ammortamento invece (probabilmente tenendo conto delle incertezze che hanno caratterizzato Transizione 5.0 negli ultimi mesi del 2025) applica una logica diversa permettendo di far rientrare nell’agevolazione gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2026 al 30 settembre 2028 (comma 427 articolo 1).
Il Decreto attuativo specifica che per investimenti effettuati deve intendersi quanto disposto dall’art. 109 comma 2 del TUIR dove è stabilito che per i beni mobili (Allegati IV e V Legge di Bilancio 2026) rilevano la data di consegna o spedizione.
Relativamente agli impianti finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per identificare il momento di completamento la data di fine lavori è disciplinata dagli articoli 10.6 e 10.6- bis della deliberazione ARERA ARG/elt 99/08, seguendo la stessa logica del DM Transizione 5.0, dove la data di fine lavori coincide con l’avvenuta installazione di tutte le macchine e di tutti i dispositivi elettromeccanici e l’ultimazione delle opere civili funzionali all’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in conformità con il progetto autorizzato, con particolare riferimento alla potenza e alla configurazione complessiva dell’impianto, ivi incluse […] le opere necessarie per gli apparati di misura e di connessione alla rete. (Articolo 1 comma 1 lettera d) Decreto Attuativo).
Sulla base dei termini sopra riportati si evince pertanto la volontà del Legislatore di prevedere un orizzonte temporale più ampio per la pianificazione e l’effettuazione degli investimenti rispetto a Transizione 5.0, evidenziando anche una certa flessibilità per i progetti avviati, ma non effettuati alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026.
Cumulo con altre agevolazioni
Un aspetto centrale del nuovo iper ammortamento 2026 riguarda il tema della cumulabilità con altri incentivi, elemento normato direttamente dal comma 431 art.1 della Legge di Bilancio 2026 che consente alle imprese di cumulare la maggiorazione del costo con ulteriori agevolazioni a valere sia su risorse Nazionali che Europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che non vengano richieste sulle medesime quote di costo e sempre nel rispetto del principio del doppio finanziamento stabilito dal Regolamento UE 241/2021.
La Legge di Bilancio 2026 inoltre applica lo stesso criterio operativo di Transizione 5.0 che prevede di assumere il costo del bene da agevolare tramite l’iper ammortamento al netto di altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevuti.
Al fine di fornire una chiarezza normativa fin dall’inizio si nota come tale meccanismo sia disciplinato direttamente da un atto avente forza di legge e non sia rimandato a successivi chiarimenti operativi attraverso circolari e FAQ come nel piano Transizione 5.0.
Anche per l’iper ammortamento, dunque, rimane valida questa architettura: l’impresa può utilizzare in sinergia più incentivi, ma la base agevolabile deve essere “pulita” dalle altre sovvenzioni e l’ammontare complessivo degli aiuti non può mai eccedere il costo del bene. Tale continuità metodologica garantisce un impianto chiaro e omogeno tra il nuovo sistema delle super-deduzioni e le precedenti logiche di controllo sulla cumulabilità degli aiuti già sperimentate con Transizione 5.0.
Procedure operative e Compliance documentale
È doveroso specificare innanzitutto che l’accesso al beneficio non sarà automatico, ma sarà subordinato al corretto invio tramite piattaforma GSE di tre comunicazioni scandite da termini perentori, definite dal decreto attuativo MIMIT MEF richiamando quanto previsto dal comma 430 della Legge di Bilancio 2026.
In particolare sarà necessario procedere con:
- Comunicazione preventiva (“prenotazione”) – in tale comunicazione si riportano i dati identificativi dell’impresa e la descrizione del progetto riportando la tipologia di beni agevolabili e il relativo importo in riferimento alla medesima struttura produttiva, nonché la data prevista di interconnessione per i beni di cui agli Allegati IV e V e la data prevista di entrata in funzione per gli investimenti in fonti rinnovabili.
- Comunicazione di conferma (“avanzamento”) – da inviare entro 60 giorni dalla ricevuta di invio della comunicazione preventiva allegando prova del versamento dell’acconto di importo almeno pari al 20% dell’investimento (nel caso in cui il programma di investimento sia composta da più beni dovrà essere versato almeno il 20% per ciascun bene) e i riferimenti delle relative fatture. Per gli investimenti effettuati tramite locazione finanziaria l’onere del versamento di acconti di importo almeno pari al 20% si considera assolto con la sottoscrizione del contratto di leasing e con l’impegno assunto dalla società di leasing nei confronti del fornitore.
- Comunicazione di completamento – da trasmettere al completamento degli investimenti e una volta effettuata l’interconnessione entro il 15 novembre 2028, al fine di poter fruire della maggiorazione in dichiarazione. Nel caso in cui l’investimento sia composto da più beni la data di completamento coinciderà con quella dell’ultimo investimento effettuato ai sensi del comma 2 articolo 109 TUIR o con la data di fine lavori nel caso di impianti FER.
Per i progetti di investimento composti da più beni, per cui è stata effettuata un’unica comunicazione preventiva e di conferma dell’investimento, l’impesa può trasmettere più comunicazioni di completamento riferite a uno o più beni che compongono il progetto di investimento senza dover attendere il completamento e l’interconnessione di tutti i beni (richiamati nelle precedenti comunicazione preventiva e di conferma/avanzamento) in modo da poter fruire progressivamente della maggiorazione del costo dei singoli beni, senza dover attendere il completamento del programma complessivo.
Al fine di garantire il corretto monitoraggio della spesa pubblica, il comma 6 dell’articolo 3 del Decreto stabilisce che a partire dalla comunicazione preventiva fino al termine di fruizione dell’agevolazione, in aggiunta alle tre comunicazioni sopra indicate l’impresa è tenuta a trasmettere:
- una comunicazione periodica entro il 20 gennaio di ogni annualità contenente le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo delle quote di ammortamento maggiorate ai fini fiscali
- una comunicazione integrativa entro il 30 giugno, riportante il piano di ammortamento degli investimenti effettuati con indicazione delle quote di ammortamento maggiorate riferite ad ogni esercizio.
Per la corretta definizione del contenuto delle comunicazioni si rimane comunque in attesa dell’emanazione di uno o più Decreti Direttoriali che definiscano dettagliatamente anche la procedura.
Emerge dunque anche per l’iper ammortamento la volontà del Legislatore in continuità con quanto disposto per Transizione 5.0 e per Transizione 4.0 relativamente alle annualità 2023-2024-2025 prima attraverso il D.L. 39/2024 (seguito dal D.D.24 Aprile 2024) e poi con il D.D. 15 Maggio 2025, di non prevedere una fruizione automatica e incontrollata dell’incentivo, ma di prevedere un meccanismo di prenotazione ai fini del controllo della spesa pubblica.
Compliance documentale
In tema di compliance documentale, per accedere in sicurezza all’iper ammortamento sarà necessario dotarsi un set di evidenze tecniche, amministrative e contabili che il decreto attuativo e la Legge di Bilancio disciplinano espressamente seguendo per certi aspetti una logica di continuità con Transizione 5.0 e richiamando alcuni elementi cardine di Transizione 4.0.
In particolare sarà necessario dotarsi di un set documentale che oltre ai documenti attestanti l’effettuazione dell’investimento e il relativo costo sia comprensivo di:
Perizia tecnica asseverata
corredata dalla relativa analisi tecnica rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritti nei relativi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato per i beni Allegato IV (materiali 4.0) e Allegato V (immateriali 4.0) e che attesti:
- requisiti tecnici del bene in coerenza con gli elenchi aggiornati (All. IV e V);
- avvenuta interconnessione al sistema informativo di fabbrica/rete di fornitura.
Nel caso di impianti fotovoltaici è comunque richiesta una perizia che attesti i requisiti di dimensionamento degli impianti in base alla stima del fabbisogno energetico destinato all’autoconsumo (nel limite del 105%) e la conformità dei moduli utilizzati in base a quanto disposto dalla normativa (Tipo B e Tipo C);
A differenza di quanto previsto per Transizione 4.0 e 5.0 per cui era prevista la possibilità di procedere con l’Autodichiarazione del Legale Rappresentante per gli investimenti di importo non superiore a € 300.000 €, con l’iper ammortamento non è prevista questa possibilità, rendendo pertanto sempre obbligatoria la perizia tecnica asseverata a prescindere dall’importo dell’investimento.
Certificazione contabile (asseverazione dei costi del revisore legale)
Riprendendo l’impostazione già vista in Transizione 5.0, è richiesta una certificazione contabile rilasciata da revisore legale/società di revisione dei conti abilitati ai sensi del D.Lgs 27 gennaio 2010, che attesti l’effettivo sostenimento delle spese agevolabili e la coerenza con la documentazione contabile.
Per quanto concerne le spese di certificazione, a differenza di quanto previsto da Transizione 5.0, l’iper ammortamento in virtù del meccanismo fiscale della super deduzione che differisce da quello del credito di imposta non consente di recuperare in alcun modo il costo della certificazione, riversando il costo completamente a carico dell’impresa.
Dicitura sui documenti di spesa
A differenza dei crediti d’imposta 4.0/5.0, per i quali la prassi imponeva una dicitura obbligatoria su fatture/DDT e altri documenti, l’iper ammortamento (che opera come maggiorazione fiscale e non come credito) allo stato attuale non prevede espressamente un obbligo di dicitura su contratti, conferme d’ordine, fatture, DDT e contratti di leasing.
Il Decreto Attuativo richiama espressamente perizie, comunicazioni GSE e certificazione contabile, ma non l’annotazione sui documenti di acquisto.
Si ritiene comunque utile e propedeutico ai fini del corretto tracciamento delle spese, e per una precisa determinazione del costo dell’investimento in caso di verifica degli Enti preposti, inserire nei documenti sopra menzionati almeno il riferimento normativo relativo all’articolo 1 commi 427-436 della Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025).
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Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere esclusivamente informativo e divulgativo. Il contenuto è stato predisposto sulla base della normativa e delle prassi interpretative vigenti alla data di redazione e non può, in alcun caso, essere considerato quale parere professionale, consulenza fiscale, legale o tecnica, né come sostitutivo di una valutazione personalizzata.
L’applicazione concreta delle misure agevolative illustrate – ivi incluso l’iper ammortamento – dipende dalla specifica situazione del singolo soggetto, dalle caratteristiche dell’investimento e dagli eventuali successivi chiarimenti normativi o interpretativi delle Autorità competenti.
