La responsabilità dell’avvocato nell’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale
Gli strumenti di Intelligenza Artificiale stanno rapidamente trasformando anche l’esercizio dell’attività professionale. In questo articolo analizziamo quali sono ad oggi le norme che ne regolamentano l’utilizzo.
Nel mondo dell’avvocatura si stanno facendo sempre più strada strumenti di Intelligenza Artificiale che possono aiutare il difensore, sia in fase di ricerca dei riferimenti normativi e giurisprudenziali, sia in fase di redazione degli atti.
Tali strumenti, peraltro oggi presenti in modo massiccio sul mercato, debbono però essere utilizzati con sapienza da parte dell’avvocato, ciò per non incorrere in errori e/o, addirittura, in pronunce di condanna da parte dell’autorità giudiziaria.
Va, quindi, innanzitutto ricordata la recente introduzione della Legge 23 settembre 2025, n. 132, con disposizioni e deleghe al Governo in materia di Intelligenza Artificiale.
Si tratta del primo vero e proprio intervento normativo in materia di IA approntato dal nostro parlamento e, per quanto di nostro interesse, si occupa di disciplinare anche l’utilizzo di questi strumenti da parte dei professionisti.
In particolare, l’art. 13 della Legge in oggetto, stabilisce espressamente che:
- “1. L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera.
- 2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo”.
Benché la norma appaia molto generica, la dottrina si è largamente orientata nel ritenere essenziale un’informativa accurata nei confronti dei propri clienti, sia in relazione all’utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale, ma anche per quanto attiene alle informative privacy (che dovranno eventualmente essere aggiornate) e alle effettive modalità di utilizzo di questi strumenti.
Come detto nell’introduzione di questo articolo, il non rispetto di questi principi e un utilizzo non sapiente degli strumenti scelti dal legale, possono comportare seri danni all’avvocato, anche in termini di responsabilità professionale e giudiziaria.
Nel corso degli ultimi anni, difatti, si sono susseguite varie pronunce in relazione all’argomento in oggetto, alcune decisamente “dure” nei confronti dei difensori.
Vanno citate, in particolare, la pronuncia del Tribunale di Firenze (sez. spec. in materia di imprese), del 14 marzo 2025, che a seguito dell’utilizzo “non sapiente” da parte del Difensore degli strumenti di IA, ha ritenuto come “L’indicazione, il richiamo o l’allegazione di precedenti arresti giurisprudenziali, a corredo delle difese esposte in punto di diritto, dalla parte di un processo giurisdizionale civile, estratti da una piattaforma di c.d. intelligenza artificiale, risultati falsi siccome in realtà inesistenti e inventati per effetto del fenomeno c.d. di mera “allucinazione di intelligenza artificiale”, può integrare responsabilità processuale aggravata della stessa parte”; nonché la sentenza del Tribunale di Torino (Sez. Lav.) n. 2120/2025 che ha portato alla condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., per aver – il ricorrente – proposto “un ricorso redatto “col supporto dell’intelligenza artificiale”, costituito da un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico e in larga parte inconferenti, senza allegazioni concretamente riferibili alla situazione oggetto del giudizio – eccezioni tutte manifestamente infondate”.
Posto che tali pronunce sono solo una piccola parte dei molti assunti giurisprudenziali in materia, si raccomanda la massima attenzione dell’avvocato nell’utilizzo degli strumenti di IA, in particolare in relazione alla verifica puntuale e approfondita dei riferimenti normativi e giurisprudenziali che l’Intelligenza Artificiale potrebbe inserire in sede di ricerca o di redazione degli atti.
