Il deposito di documenti digitali e il disconoscimento
Il Tribunale di Grosseto con la pronuncia n° 260 del 4 aprile 2026 è intervenuto per specificare quali tipologie di file audio e video possono essere depositate e come procedere ad un eventuale disconoscimento. Vediamo in questo articolo le indicazioni del Tribunale.
Sempre più spesso, all’interno dei procedimenti civili e penali, le allegazioni documentali sono costituite da documenti di natura prettamente digitale.
Proprio per tale ragione, a seguito dell’emanazione del provvedimento DGSIA del 7 agosto 2024 entrato in vigore il 30 settembre 2024, sono stati ammesse nel deposito civile e penale anche alcune tipologie di file audio e file video.
L’Avvocato al momento del deposito di queste tipologie di documento, però, dovrà fare particolare attenzione alla fase di estrazione e formazione del documento stesso. Nel caso, ad esempio, di file estratti da un supporto cellulare, il consiglio rimane quello di operare una così detta “estrazione notarile”, ossia, un’operazione di salvataggio (o se servisse di trascrizione) dei documenti con l’ausilio di un notaio. In alternativa, comunque, può essere sempre effettuata anche una copia forense del supporto da mettere eventualmente a disposizione del giudicante in caso di contestazione.
Con la recente pronuncia n° 260 del 4 aprile 2026 il Tribunale di Grosseto ha avuto modo di occuparsi specificatamente di queste tipologie di documenti e del loro eventuale disconoscimento.
Nel caso di specie – trattavasi di procedura di opposizione a decreto ingiuntivo – parte opponente aveva depositato due file audio in formato .mp3, volti a comprovare un presunto accordo fra le parti in relazione al quantum del debito vantato dall’ingiungente.
I difensori di parte convenuta opposta avevano specificatamente disconosciuto – ex art 2712 c.c. – le allegazioni in oggetto, sottolineando come i documenti fossero privi di qualsiasi elemento significativo a livello di origine e datazione (ciò evincibile dall’assenza di metadati sui file) e come gli stessi fossero, fra l’altro, stati estrapolati da una conversazione ben più lunga e quindi “tagliati” ad arte prima del deposito in giudizio.
Sul punto il Tribunale di Grosseto si è espresso con chiarezza in merito dell’eccezione, stabilendo che “…preme sottolineare come la giurisprudenza di legittimità e di merito ha più volte stabilito che le riproduzioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c., ivi comprese le riproduzioni informatiche e telematiche quali trascrizioni di registrazioni audio o video, sms, messaggi WhatsApp ed analoghe comunicazioni digitali, fanno piena prova dei fatti e delle cose in esse rappresentati quando la parte contro la quale sono prodotte non ne disconosca, con atto chiaro, circostanziato ed esplicito, la corrispondenza alla realtà, non precludendo al giudice l’accertamento della reale conformità della riproduzione all’originale anche tramite altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (da ultimo Cass. Civ. n. 2409/2026, ma anche Tribunale Termini Imerese n. 66/2022).
La ricorrente ha disconosciuto e contestato precisamente tali riproduzioni audio all’udienza del 30.04.2025, mettendone correttamente in dubbio l’attendibilità, considerati anche i numerosi tagli fatti alla registrazione, che la rendono del tutto priva di valore probatorio.”
La pronuncia in questione, ampiamente condivisibile, deve porre l’attenzione degli avvocati non solo sulle modalità di formazione e allegazioni dei file digitali all’interno del processo ma anche in relazione alla necessità di disconoscere in modo non generico i file, essendo invece necessaria una puntuale contestazione del contenuto e della formazione dei documenti.
