Lavoro e HR

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Autoimprenditorialità: così l’anticipo della NASpI

Dopo che la legge di bilancio 2026 ha modificato le regole mediante le quali il lavoratore può ottenere l’anticipazione della NASpI che gli spetta, l’Inps ha fornito le indicazioni operative: ecco il punto.

L’art. 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (come modificato dall’art. 1, co. 176, della legge 30 dicembre 2025, n. 199), in sintesi dispone quanto segue:

  • 1. il lavoratore avente diritto alla NASpI può chiedere la liquidazione anticipata dell’importo non ancora erogato, quale incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o per sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;
  • 2. l’erogazione anticipata della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all’ANF;
  • 3. il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione della NASpI deve presentare all’Inps, a pena di decadenza, domanda telematica entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa;
  • 3-bis. l’erogazione avviene in 2 rate, la prima pari al 70% dell’intero importo e la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata di cui all’art. 5 (metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni) e comunque non oltre 6 mesi dalla domanda, previa verifica della mancata rioccupazione ex co. 4 e della titolarità di pensione diretta, eccetto l’assegno ordinario di invalidità;
  • 4. il lavoratore che instaura un rapporto subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI deve restituire per intero l’anticipazione ottenuta, salvo che il rapporto sia instaurato con la cooperativa di cui egli ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

Al riguardo è intervenuto l’Inps (messaggio 7 aprile 2026, n. 1215) che, in relazione alle domande presentate dal 1° gennaio 2026, ha precisato quanto segue:

  • se il richiedente (cui è stata erogata la 1a rata del 70%) diventa titolare di pensione diretta, non gli viene erogata la 2a rata pari al residuo 30%; se presenta domanda di assegno ordinario di invalidità, deve scegliere una delle due prestazioni, con questi distinguo:
    • se opta per l’assegno ordinario d’invalidità, la 2a rata dell’anticipazione della NASpI non viene erogata;
    • se opta per l‘anticipazione della NASpI, viene erogata la 2a rata pari al residuo 30% e viene sospeso il pagamento dell’assegno d’invalidità per tutto il periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI (l’assegno ordinario può essere ripristinato al termine del periodo teorico di spettanza della NASpI erogata in anticipo), ove permanga la titolarità dello stesso;
  • se il richiedente, cui è stata erogata la 1a rata del 70%, si rioccupa con un rapporto subordinato (salvo che si tratti di una cooperativa della quale ha sottoscritto una quota di capitale sociale) entro la fine del periodo di durata della NASpI o, se antecedente, entro 6 mesi dalla presentazione della domanda di anticipazione, non viene erogata la 2a rata pari al residuo 30% dell’intero importo dovuto (in tal caso, inoltre, il lavoratore deve restituire tutta l’anticipazione della NASpI ottenuta, salvo che il rapporto subordinato sia instaurato con la cooperativa di cui ha sottoscritto una quota di capitale sociale).
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