Processo civile telematico

Tempo di lettura:

Tempo di lettura:

Rifiuto del deposito telematico da parte della cancelleria e strumenti di difesa

L’ordinanza della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione n. 19196 dell’11 giugno 2026 offre lo spunto per una riflessione di carattere sistematico sul regime del deposito telematico degli atti processuali e sugli strumenti atti alla difesa della parte depositante. Vediamo in questo articolo quanto indicato dalla Corte di Cassazione.

La vicenda trae origine dal deposito telematico di due diversi atti di costituzione in giudizio, il primo effettuato erroneamente da soggetto privo di procura (ma comunque accettato dalla cancelleria) ed il secondo dall’effettivo difensore che, però, si è visto respingere il deposito da parte della cancelleria con la dicitura “rifiuto atti” per “deposito di atto già pervenuto. Causa iscritta con il n. [omissis]”.

Appare chiaro, quindi, come la cancelleria abbia forzato il primo deposito – la cui terza PEC aveva restituito controlli automatici negativi – e abbia rifiutato il secondo (per mera scelta dell’ufficio) poiché la parte risultava già costituita.

La Corte di Cassazione, oltre a ribadire come la tempestività del deposito debba inquadrarsi nel momento di generazione della seconda PEC (c.d. PEC di Avvenuta Consegna) a patto che il deposito venga poi effettivamente accettato dall’ufficio competente, si concentra sui mezzi di impugnazione e sugli strumenti giuridici della risoluzione di problematiche di questa tipologia.

In via incidentale si segnala come il deposito in questione risalga all’anno 2022 quando non era ancora stato emanato il provvedimento DGSIA del 7 agosto 2024, entrato in vigore il 30 settembre 2024, con il quale il legislatore ha spostato il momento di perfezionamento del deposito dalla seconda PEC alla prima (c.d. PEC di Accettazione).

Tornando, però, al merito dell’Ordinanza in commento, la Suprema Corte ha ribadito che, a fronte di una quarta PEC negativa ovvero del mancato perfezionamento dell’iter di deposito, la parte non può invocare passivamente l’avvenuta generazione della (ratione temporis) seconda PEC, ma debba attivare tempestivamente i rimedi predisposti dall’ordinamento; il tutto sancendo il seguente principio di diritto: “in tema di deposito telematico degli atti, in ipotesi di esito negativo dei controlli relativi alle pec cui è subordinato il perfezionamento del deposito (terza e quarta pec), la parte depositante – ove ritenga l’erroneità del percorso che ha portato a siffatto esito, condizionante il perfezionamento del deposito stesso – ha l’onere di reagire attraverso i rimedi concessi dall’ordinamento, ed in particolare, ove i termini non siano ancora spirati, deve proporre istanza ex art. 60 cod. proc. civ., mentre ove gli stessi siano decorsi, ricorrendone i presupposti, deve richiedere la rimessione in termini”.

Riassumendo, quindi, gli Ermellini hanno sottolineato ancora una volta la necessità che il difensore di parte si attivi tempestivamente in caso di esito negativo del deposito, specificando che:

  • se il termine processuale non è ancora scaduto, il rimedio è individuato nell’istanza ex art. 60, n. 1, c.p.c., esperibile nei confronti del cancelliere o dell’ufficio che rifiuti od ometta di compiere l’atto dovuto.
  • diversamente, ove il termine sia già decorso, la parte potrà richiedere la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153 c.p.c., sempre che dimostri la non imputabilità della decadenza ad atti o fatti alla stessa ascrivibili.
Link iscrizione multi rubrica