Processo civile telematico

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Aggiornamenti degli schemi ministeriali nel Processo Civile Telematico

Con diversi interventi annunciati nei mesi di maggio e giugno, la Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, ha posto in essere numerosi interventi correttivi e di implementazione per i depositi telematici civili. Vediamo in questo articolo in cosa consistono.

Con una prima news dello scorso 16 maggio è stata annunciata la prossima “messa in esercizio” di nuove tipologie di depositi relativi a procedimenti in materia di minori; si tratta in particolare:

  • Istanza ex art. 473 bis 15 c.p.c. (relativa alla richiesta di provvedimenti necessari e indifferibili nell’interesse dei figli minori)
  • Istanza ex art. Art 473 bis 38 c.p.c. (relativa all’attuazione dei provvedimenti sull’affidamento del minore e alla risoluzione delle controversie in materia di esercizio della responsabilità genitoriale)
  • Istanza ex Art 473 bis 69 c.p.c. (relativa a provvedimenti da adottarsi in favore dei minori in caso di condotte del coniuge o di altro convivente che potrebbero arrecare grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà personale del soggetto)
  • Istanza ex Art 10 L. 18/4/1983 (relativa ai provvedimenti che il Presidente e il Tribunale dei Minorenni possono adottare in caso di minori in stato di abbandono)

Per tutte queste tipologie di istanza, dalla data di messa in produzione degli schemi non ancora annunciata ufficialmente, non sarà più necessario utilizzare la classica “istanza generica”, ma lo specifico schema previsto – come detto – dalla DGSIA.

Oltre a queste importanti novità in tema di giudizio in favore dei minori, la DGSIA ha provveduto, con interventi già operativi dal mese di giugno 2025, a correggere alcune piccole anomalie all’interno di specifici schemi di deposito:

  1. dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, in caso di segnalazione di errore materiale (in relazione al ricorso per correzione di errore materiale nulla è cambiato), sarà oggi necessario inserire ulteriori elementi atti ad identificare in modo univoco il provvedimento di cui si chiede la correzione, ossia, il numero di raccolta generale del provvedimento da correggere e il relativo anno;
  2. per il deposito delle così dette “terze memorie ex. Art 171 bis c.p.c.” è stata finalmente modificata la voce – francamente forviante – da selezionarsi al momento del deposito, passando da “Controrepliche171ter2” a “Controrepliche171ter3”.

In relazione a tale ultimo intervento, si segnala come la DGSIA abbia aggiornato i controlli automatici (quelli relativi alla così detta “terza PEC”) una settimana prima di adottare i nuovi schemi contenenti la nuova dicitura, di conseguenza, si è verificata un’asincronia fra gli schemi presenti sui redattori per il deposito telematico e quelli utilizzati per i controlli automatici.

Molti avvocatii, quindi, potrebbero – a partire dalla seconda metà di giugno 2025 – aver ricevuto dei controlli automatici negativi nonostante l’atto non presentasse anomalie. Si precisa – comunque – che si tratta di un errore forzabile lato cancelleria che, quindi, non dovrebbe aver comportato eccessive problematiche per i difensori.

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