Lavoro e HR

Certificazione dei contratti di lavoro

Gli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al fine di garantire maggior certezza a entrambe le parti del rapporto di lavoro e, se possibile, di disinnescare sul nascere un eventuale contenzioso, disciplinano la procedura mediante la quale dipendente e datore (o collaboratore e committente) possono avanzare una richiesta congiunta di certificazione del rapporto di lavoro che li riguarda. Di seguito il punto su tale importante istituto.

Chi può accedere alla certificazione del contratto di lavoro

L’accesso alla certificazione del contratto in cui sia dedotta – direttamente o indirettamente – una prestazione di lavoro, purché tale scelta rappresenti la volontà comune di entrambe le parti del rapporto di lavoro, è sempre consentito, a prescindere dal fatto che si tratti di una prestazione di lavoro subordinato resa da parte di un dipendente verso un datore di lavoro, oppure di quella svolta da un collaboratore coordinato e continuativo (o anche da un lavoratore autonomo) nei confronti di un committente.

Perché richiedere la certificazione del contratto di lavoro

Come espressamente dispone l’articolo 75 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, le parti, al fine di ridurre il contenzioso, possono ottenere la certificazione dei contratti in cui, direttamente o indirettamente, sia dedotta una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. La stesura attuale della norma è significativamente più ampia della precedente, la quale si limitava a disporre che, al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione del contratto con una procedura volontaria.

Oggetto di certificazione, in base alla libera ma concorde richiesta di entrambe le parti, può essere l’intero contratto di lavoro (per esempio una collaborazione coordinata e continuativa) come pure una singola clausola del vincolo che si va ad instaurare (come per esempio un patto di non concorrenza).

Consulenza e assistenza alle parti

Prima ancora di occuparci di quanto previsto in un’ottica di prevenzione e gestione di un eventuale contenzioso, va evidenziato che – ai sensi dell’articolo 81 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 – le sedi di certificazione di cui all’articolo 75 della medesima disposizione svolgono anche funzioni di consulenza e assistenza effettiva alle parti contrattuali in relazione:

  • alla stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma negoziale; nonché
  • alle modifiche del programma negoziale concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro;

con particolare riferimento alla disponibilità dei diritti e all’esatta qualificazione dei contratti di lavoro.

Tale funzione di assistenza e consulenza deve essere ben compresa e giudicata con assoluto favore in quanto, a fronte del modesto costo dell’atto certificativo, contribuisce alla stesura di un contratto di lavoro “ben fatto” e rispettoso delle norme di legge, a garanzia di entrambi i contraenti, anche nei confronti, come diremo più avanti, del personale ispettivo.

Organi di certificazione dei contratti di lavoro

L’articolo 76, co. 1, del D.Lgs. n. 276/2003, individua gli organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro nelle commissioni di certificazione istituite come indicato nella tabella che segue.

Commissione di certificazioneDisciplina di dettaglio
Enti bilaterali costituiti nell’ambito territoriale di riferimento (lettera a)Tali enti devono essere espressione dei sindacati comparativamente più rappresentativi.
Enti bilaterali costituiti a livello nazionale quando la commissione di certificazione è costituita nell’ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale (lettera a)Tali enti devono essere espressione dei sindacati comparativamente più rappresentativi
Direzioni provinciali del lavoro e province, come stabilito da apposito decreto ministeriale (lettera b)Le relative competenze sono state trasferite agli Ispettorati Territoriali del Lavoro che possono gestire il procedimento certificatorio anche da remoto, ossia in modalità on line.
Università pubbliche e private, comprese Fondazioni universitarie, registrate nell’albo ex co. 2, solo nell’ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ex art. 66 del DPR 11 luglio 1980, n. 382(1) (lettera c)Per essere abilitate alla certificazione ex co. 1, le università devono registrarsi in un albo tenuto dal Ministero del Lavoro. Per ottenere la registrazione, le università devono inviare, all’atto della registrazione e ogni 6 mesi, studi ed elaborati contenenti indici e criteri giurisprudenziali di qualificazione dei contratti di lavoro con riferimento a tipologie di lavoro indicate dal Ministero del Lavoro (articolo 76, co. 2).
Ministero del lavoro – Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro (lettera c-bis) (2)Solo nei casi in cui il datore abbia le proprie sedi di lavoro in almeno 2 province anche di regioni diverse o per quei datori con unica sede di lavoro associati a organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del Lavoro.
Consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12 (lettera c-ter)Solo per i contratti di lavoro instaurati nell’ambito territoriale di riferimento, unicamente nell’ambito di intese definite tra il Ministero del Lavoro e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con l’attribuzione a quest’ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi.
(1) Tale norma, in sintesi, dispone quanto segue:
1. Le Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati. L’esecuzione di tali contratti e convenzioni sarà affidata, di norma, ai dipartimenti o, qualora questi non siano costituiti, agli istituti o alle cliniche universitarie o a singoli docenti a tempo pieno.
2. I proventi delle prestazioni dei contratti e convenzioni di cui sopra sono ripartiti secondo un regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell’Università, sulla base di uno schema predisposto, su proposta del Consiglio universitario nazionale, dal Ministro della pubblica istruzione.
3. Il personale docente e non docente che collabora a tali prestazioni può essere ricompensato fino a una somma annua totale non superiore al 30% della retribuzione complessiva. In ogni caso, la somma così erogata al personale non può superare il 50% dei proventi globali delle prestazioni.
4. Il regolamento ex co. 2 determina la somma da destinare per spese di carattere generale sostenute dall’Università e i criteri per l’assegnazione al personale della somma di cui al co. 3. Gli introiti rimanenti sono destinati ad acquisto di materiale didattico e scientifico e a spese di funzionamento dei dipartimenti, istituti o cliniche che hanno eseguito i contratti e le convenzioni.
5. Dai proventi globali derivanti dalle singole prestazioni e da ripartire con le modalità ex co. 2 vanno previamente detratte le spese sostenute dall’Università per l’espletamento delle prestazioni medesime.
6. I proventi derivati dall’attività di cui al co. 5 costituiscono entrate del bilancio dell’Università.
(2) Nel solo caso di cui al co. 1, lettera c-bis), le commissioni di certificazione istituite presso gli Ispettorati Territoriali del Lavoro e le province limitano la loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del Lavoro (articolo 76, co. 1-bis).

Infine, l’articolo 76, co. 3, dispone che le commissioni istituite ai sensi dei commi che precedono possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di una commissione unitaria di certificazione.

Quali sono le commissioni competenti

L’articolo 77 del D.Lgs. n. 276/2003, individua la commissione competente a ricevere la domanda, e quindi a svolgere la relativa procedura, in maniera diversificata, come risulta dalla tabella che segue.

ITLLe parti devono rivolgersi alla commissione nella cui circoscrizione si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale sarà addetto il lavoratore
Provincia
Enti bilateraliLe parti devono rivolgersi alle commissioni costituite dalle rispettive associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro

Come avviene il procedimento di certificazione dei contratti di lavoro

L’art. 78 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, dopo aver precisato che la procedura di certificazione è volontaria e consegue obbligatoriamente a un’istanza scritta comune delle parti del contratto (co. 1), stabilisce che le procedure di certificazione sono determinate all’atto di costituzione delle commissioni di certificazione e si svolgono nel rispetto dei codici di buone pratiche di cui al co. 4, nonché di questi principi:

  • l’inizio del procedimento deve essere comunicato all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che inoltra la comunicazione alle autorità pubbliche nei confronti delle quali l’atto di certificazione è destinato a produrre effetti: le autorità pubbliche possono presentare osservazioni alle commissioni di certificazione;
  • il procedimento di certificazione deve concludersi entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza;
  • l’atto di certificazione deve essere motivato e contenere il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere;
  • l’atto di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti, civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione (articolo 78, co. 2).

Infine, ai sensi del co. 3, i contratti di lavoro certificati, e la relativa pratica di documentazione, devono essere conservati presso le sedi di certificazione, per almeno 5 anni dalla loro scadenza. Copia del contratto certificato può essere richiesta dal servizio competente di cui all’art. 4-bis, co. 5, del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, o dalle altre autorità pubbliche nei confronti delle quali esso è destinato a produrre effetti.

Articolo 4-bis, co. 5, del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181 (sintesi)
1. I datori privati e gli enti pubblici economici procedono all’assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo l’obbligo di assunzione con concorso eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici economici. Restano ferme le disposizioni speciali per l’assunzione di lavoratori non comunitari ex D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, quelle previste per l’assunzione di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all’estero ex D.L. 31 luglio 1987, n. 317 (legge 3 ottobre 1987, n. 398), nonché quelle previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. All’atto dell’instaurazione del rapporto, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, i datori devono fornire al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro, secondo le modalità e i tempi ex artt. 1 e 1-bis del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152. Tale obbligo non sussiste per il personale ex art. 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
3. Fermi i co. 1 e 2, le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate da datori privati ed EPE sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale.
4. Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo devono comunicare, entro il giorno 20 del mese successivo alla data di assunzione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l’assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel corso del mese precedente.
5. I datori privati e gli EPE, per quanto di competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro 5 giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, le seguenti variazioni del rapporto di lavoro: a) proroga del termine inizialmente fissato; b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato; c) trasformazione da tempo parziale a pieno; d) trasformazione da apprendistato a contratto a tempo indeterminato; e) trasformazione da CFL a contratto a tempo indeterminato (abolito); e-bis) trasferimento del lavoratore; e-ter) distacco del lavoratore; e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro; e-quinquies) trasferimento d’azienda o di ramo di essa.
6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, con i moduli ex co. 7, sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti degli ITL, dell’Inps, dell’Inail, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo e delle province, ai fini delle assunzioni obbligatorie.
6-bis. All’articolo 7, co. 1, del TU di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, le parole: “o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze” sono soppresse.
6-ter. Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali è ubicata la sede di lavoro. Il decreto di cui al co. 7 disciplina anche le modalità e i tempi di applicazione di quanto previsto dal presente comma.
7. Per assicurare l’unitarietà e l’omogeneità del sistema informativo lavoro, i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonché le modalità di trasferimento dei dati ai soggetti di cui al co. 6 da parte dei servizi competenti sono definiti con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, d’intesa con la Conferenza Unificata.
8. I datori privati e gli EPE possono adempiere agli obblighi ex co. 4 e 5 ed ex co. 2 dell’art. 9-bis del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510 (legge n. 608/1996), ed ex co. 1 dell’art. 21 legge 29 aprile 1949, n. 264, tramite i soggetti ex art. 1 legge 11 gennaio 1979, n. 12, e altri soggetti abilitati alla gestione e alla amministrazione dei dipendenti del settore agricolo, o delle AA.SS. dei datori cui aderiscono o danno mandato. I datori privati e gli EPE, per l’assolvimento di tali obblighi, possono avvalersi della facoltà ex art. 5, co. 1, legge 11 gennaio 1979, n. 12, anche nei confronti delle medesime associazioni sindacali che provvedono alla tenuta dei documenti con personale in possesso dei requisiti ex art. 1, co. 1, legge n. 12/1979.

Codici di buone pratiche

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 78, co. 4 e 5, del D.Lgs. n. 276/2003, il Ministro del Lavoro:

  • adotta con proprio decreto codici di buone pratiche per l’individuazione delle clausole indisponibili in sede di certificazione dei rapporti di lavoro, con specifico riferimento ai diritti e ai trattamenti economici e normativi. Tali codici recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute negli accordi interconfederali stipulati da associazioni dei datori e prestatori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • definisce appositi moduli e formulari per la certificazione del contratto o del relativo programma negoziale, che tengano conto degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in materia di qualificazione del contratto di lavoro, come autonomo o subordinato, in relazione alle diverse tipologie di lavoro.

Efficacia giuridica della certificazione dei contratti di lavoro

L’art. 79 dispone che gli effetti dell’accertamento dell’organo preposto alla certificazione del contratto:

  • permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell’articolo 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari;
  • nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono al momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che la sua attuazione è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede.

NOTA BENE → In caso di contratti non ancora firmati dalle parti, gli effetti si producono solo se e nel momento in cui esse li sottoscrivono, con le eventuali integrazioni/modifiche suggerite dalla commissione adita.

Rimedi esperibili nei confronti della certificazione

Uno degli elementi di maggiore appeal della certificazione – utile a disinnescare un eventuale contenzioso e a favorire il raggiungimento di un accordo tra le parti – risiede certamente nell’obbligo del previo tentativo di conciliazione. Nel dettaglio, l’art. 80, co. 4, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, dispone che chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione ai sensi dei co. 1 e 3 (si veda poco sotto) deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha adottato l’atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 410 del codice di procedura civile.

Codice di procedura civile
Articolo 410 – Tentativo di conciliazione (sintesi)
Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall’articolo 409 può promuovere, anche tramite l’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all’articolo 413.
La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
Le commissioni di conciliazione sono istituite presso l’ITL. La commissione è composta dal direttore dell’ufficio o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da 4 rappresentanti effettivi e 4 supplenti dei datori e da 4 rappresentanti effettivi e 4 supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive OO.SS. maggiormente rappresentative a livello territoriale.
Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell’ITL o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal co. 3. In ogni caso, per la validità della riunione, è necessaria la presenza del presidente e di almeno 1 rappresentante dei datori e almeno 1 rappresentante dei lavoratori.
La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall’istante, è consegnata o spedita con raccomandata AR. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione va consegnata o spedita con raccomandata AR a cura della stessa parte istante alla controparte.
La richiesta deve precisare:
1) nome, cognome e residenza dell’istante e del convenuto; se l’istante o il convenuto sono una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, l’istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;
2) il luogo dove è sorto il rapporto o dove si trova l’azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;
4) l’esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.
Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro 20 giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l’autorità giudiziaria. Entro i 10 giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi 30 giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi assistere anche da un’organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.
La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell’articolo 420, co. 1-3, non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa grave.

In senso conforme si è pronunciata la giurisprudenza (cfr. Tribunale di Roma 11 ottobre 2023), secondo la quale, ove si intenda proporre un ricorso giudiziario avente ad oggetto l’illegittimità di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, è obbligatorio esperire prima il tentativo di conciliazione.

Per il resto, quanto all’autorità competente a decidere, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 80, co. 1, 2 e 5, si veda quanto precisato nella tabella che segue, con la precisazione che il ricorso può essere presentato direttamente dalle parti nonché dai terzi nella cui sfera giuridica l’atto stesso è destinato a produrre effetti.

A chi proporre ricorsoVizioNote
Autorità giudiziaria
ex art. 413 cod. proc. civ. (1)
Erronea qualificazione
del contratto
L’accertamento giurisdizionale dell’erroneità della qualificazione ha effetto fin dal momento della conclusione dell’accordo contrattuale
Difformità tra programma negoziale certificato e sua successiva attuazioneL’accertamento giurisdizionale della difformità tra programma negoziale e quello effettivamente realizzato ha effetto a partire dal momento in cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la difformità stessa
Vizi del consenso
Tribunale amministrativo regionaleViolazione del procedimentoDeve trattarsi del TAR nella cui giurisdizione
ha sede la commissione che ha certificato
il contratto
Tribunale amministrativo regionaleEccesso di potereDeve trattarsi del TAR nella cui giurisdizione
ha sede la commissione che ha certificato
il contratto
(1) L’articolo 413 del codice di procedura civile, in sintesi, dispone quanto segue:
1. Le controversie ex art. 409 sono in primo grado di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro.
2. Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.
3. Tale competenza permane dopo il trasferimento dell’azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro 6 mesi dal trasferimento o dalla cessazione.
4. Competente per territorio per le controversie previste dal n. 3) dell’articolo 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto n. 3) dell’articolo 409.
5. Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle PA è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.
6. Nelle controversie nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato non si applica l’articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
7. Ove non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell’articolo 18.
8. Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio.

Infine, va considerato che (ex art. 80, co. 3) il comportamento complessivo tenuto dalle parti in sede di certificazione del rapporto e di definizione della controversia davanti alla commissione di certificazione potrà essere valutato dal giudice, ex artt. 9 (Competenza del tribunale), 92 (Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese) e 96 (Responsabilità aggravata) del codice di procedura civile.

Rinunzie e transazioni

L’articolo 82, co. 1, dispone che le sedi di certificazione di cui all’articolo 76 del D.Lgs. n. 276/2003 in esame sono competenti altresì a certificare le rinunzie e transazioni di cui all’art. 2113 del codice civile a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse. In tal caso, ai sensi del successivo co. 1-bis, si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dal Capo I (ossia quelle esposte in queste pagine.

Articolo 2113 del codice civile
1. Le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.
2. L’impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
3. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile.

Deposito del regolamento interno delle cooperative

L’articolo 83 del D.Lgs. n. 276/2003 dispone che la procedura di certificazione è estesa all’atto di deposito del regolamento interno delle cooperative riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori, ai sensi dell’art. 6 (regolamento interno) della legge 3 aprile 2001, n. 142. La procedura di certificazione attiene al contenuto del regolamento depositato.

Interposizione illecita e appalto genuino

L’articolo 84 del D.Lgs. n. 276/2003 dispone che le procedure di certificazione possono essere utilizzate, sia in sede di stipulazione di appalto di cui all’art. 1655 del codice civile sia nelle fasi di attuazione del relativo programma negoziale, anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto.

Altre fattispecie oggetto di possibile certificazione

Nella tabella che segue sono indicate alcune situazioni particolari in cui è possibile l’intervento delle Commissioni di certificazione.

Ipotesi normative di possibile coinvolgimento delle commissioni di certificazione
Collaborazioni coordinate e continuative (art. 2, co. 1 e 3, D.Lgs. n. 81/2015)Si applica la disciplina del rapporto subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente.Le parti possono richiedere alle commissioni di cui all’articolo 76 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, la certificazione dell’assenza dei requisiti di cui al co. 1. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato oppure anche da un avvocato o da un consulente del lavoro.
Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA (art. 54, co. 1 e 2, D.Lgs. n. 81/2015)Per promuovere la stabilizzazione dell’occupazione con i contratti a tempo indeterminato e garantire il corretto uso dei contratti di lavoro autonomo, i datori che assumono a tempo indeterminato soggetti già parti di contratti di co.co.co., anche a progetto, e titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono degli effetti ex co. 2 a condizione che: a) i lavoratori da assumere sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi ex art. 2113, co. 4, cod. civ. o avanti le commissioni di certificazione; b) nei 12 mesi successivi alle assunzioni, i datori non recedano dal rapporto, salvo che per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.L’assunzione a tempo indeterminato alle condizioni di cui al co. 1, lettere a rinuncia del lavoratore) e b (assunzione a tempo indeterminato e divieto di recesso da parte del datore, salvi casi particolari, per 12 mesi dalla data di assunzione), comporta l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione.
Lavoro a tempo parziale: clausole elastiche (art. 6, co. 6, D.Lgs. n. 81/2015)Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non disciplini le clausole elastiche, queste possono essere pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante della associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.Le clausole elastiche prevedono condizioni e modalità con cui il datore, con preavviso di 2 giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la misura massima dell’aumento, non oltre il 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. Le modifiche dell’orario comportano il diritto del lavoratore a una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
Mutamento di mansioni (art. 2103, co. 4, codice civile)Nelle sedi ex art. 2113, co. 4, o presso le commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore a conservare l’occupazione, ad acquisire una diversa professionalità o a migliorare le condizioni di vita.Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

Certificazione dei contratti di lavoro sportivo

Una novità da segnalare riguarda la previsione contenuta nell’articolo 25, co. 3, del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36. Tale norma prevede che, ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono individuare indici delle fattispecie utili ex art. 78 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (si tratta del cd. provvedimento di certificazione). In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici individuati con DPCM o con decreto dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del Lavoro, entro 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

Riferimenti alla prassi

Da ultimo, per completezza e al fine di ulteriori approfondimenti, si indicano di seguito i principali interventi amministrativi in materia: Ispettorato Nazionale del Lavoro, circolare 25 settembre 2020, n. 4; Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nota 4 marzo 2020 (prot. n. 1981); Ispettorato Nazionale del Lavoro, circolare 12 febbraio 2018, n. 4; Fondazione Studi Consiglio Nazionale dell’Ordine Consulenti del lavoro, Linee guida 22 aprile 2016; Ministero del Lavoro, Risposte agli interpelli 22 dicembre 2009, n. 81 (prot. n. 25/I/0019848); Inps, circolare 1° giugno 2005, n. 71; Ministero del Lavoro, circolare 15 dicembre 2004, n. 48 (prot. n. 126); Ministero del Lavoro, circolare 15 dicembre 2004, n. 48 (prot. n. 126).

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