Contributo addizionale per contratti stagionali e lavoratori cosiddetti “extra”
Ancora (buone) novità per quanto concerne il contributo addizionale dell’1,4% (più l’incremento di 0,5 punti percentuali per ogni rinnovo) che il datore deve versare all’Inps sui contratti a tempo determinato. Le precisazioni giungono dall’Inps con 3 successivi messaggi, come di seguito precisato.
Ricordiamo che l’art. 2, co. 28, legge 28 giugno 2012, n. 92, dispone che ai rapporti subordinati non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali; tale contributo è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ogni rinnovo del contratto a termine, anche in regime di somministrazione.
Rapporti di lavoro stagionali – Tra le diverse eccezioni previste, una delle più rilevanti riguarda (oltre a quanto previsto dal DPR 7 ottobre 1963, n. 1525, per cui nulla di quanto qui in esame è dovuto), le attività stagionali definite come tali dai contratti collettivi. Ebbene, rivedendo le precedenti indicazioni (cfr. Inps, messaggio 23 gennaio 2025, n. 269), l’Istituto ha ora precisato che l’esonero dal contributo addizionale NASpI dell’1,4% e dall’incremento per ogni rinnovo continua ad applicarsi anche ai contratti a termine, stipulati dal 1° gennaio 2020 per lo svolgimento delle attività stagionali “definite dagli avvisi comuni e dai CCNL stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori comparativamente più rappresentative” (Inps, messaggio 7 febbraio 2025 n. 483). Se non ricorre tale condizione, ossia la stipula del CCNL dal 1° gennaio 2020 per attività già previste dai CCNL stipulati entro il 31 dicembre 2011, la contribuzione in esame è invece dovuta.
Contratti fino a 3 giorni: turismo e pubblici esercizi – L’Inps (integrando le indicazioni già fornite con circolare 4 agosto 2020, n. 91), quanto alla “esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi”, ha esteso il novero delle attività esentate dall’1,4% e dall’incremento di 0,5 punti percentuali. La novità è contenuta nel messaggio 14 marzo 2025, n. 913, in cui si precisa che le attività dei settori del turismo e dei cd. “pubblici esercizi” riportate al paragrafo 1.4.1 della circolare n. 91/2020, dal 1° gennaio 2020, vanno integrate anche con le attività di “mense e ristorazione collettiva” con i codici ATECO 56.29.10 e CSC 7.07.05, e del “catering” con i codici ATECO 56.29.20 – 56.21.00 e CSC 7.07.05. Tali attività, infatti, rientrano nella disciplina dei pubblici esercizi e dei CCNL del “Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, Alberghi” e non sono esclusi dal cd. lavoro extra (per le indicazioni riguardanti l’Uniemens, si veda il par. 2 del messaggio n. 913/2025).