Deposito telematico di documenti non ammessi dalla normativa regolamentare
Il Tribunale di Como, con l’ordinanza 5 giugno 2024, si è espresso in merito al fatto che sia ammissibile o meno depositare un file in un formato non previsto dalla normativa. Vediamo in questo articolo la decisione del tribunale in merito e le future possibili integrazioni al deposito telematico.
Come è noto, attualmente, il sistema di gestione del Processo Civile Telematico non consente il deposito di tutte le tipologie di file esistenti, ma unicamente di quelli previsti dall’art. 13 delle specifiche tecniche 16 aprile 2014, così come stabilito dall’art. 12 del D.M. 44/2011.
La norma in parola, ad oggi, consente la trasmissione delle seguenti tipologie di file:
- .rtf
- .txt
- .jpg
- .gif
- .tiff
- .xml
- .eml, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti
- .msg, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti
- .zip purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti
- .rar purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti
- .arj purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti
Orbene, nel caso che ci occupa, il Difensore di una delle parti aveva provveduto al deposito di un file in formato .mp4 (file di tipo audio) inserendolo all’interno di un documento compresso di tipo “zip”, così da evitare i controlli automatici del sistema ministeriale.
Il Tribunale di Como, decidendo sull’ammissibilità del documento, ha ritenuto che non si potesse parlare di nullità nel caso di specie, ciò in virtù di tre rilievi:
- la normativa regolamentare non può considerarsi aver valore di legge
- la violazione della norma non prevede un’espressa nullità ex lege
- opera, in ogni caso, il disposto dell’art. 156 c.p.c. e quindi della sanatoria per raggiungimento dello scopo.
Ciò detto, oltre a doversi sottolineare come i rilievi del Giudice comasco siano ampiamente condivisibili nel merito, è comunque necessario operare due ulteriori precisazioni, in primis, è oggi operativo il disposto dell’art. 46 delle disp. att. c.p.c. che espressamente prevede come: “il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell’atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo” e che quindi – da un lato – porta alle medesime conclusioni dell’ordinanza oggi analizzata ma che – dall’altro – prevede la possibilità per il Magistrato di ritenere il deposito non aderente alle specifiche tecniche come valutabile ai fini della decisione sulle spese processuali.
In secondo luogo, infine, vi è da sottolineare come i file audio di questa tipologia, saranno in realtà presto ammessi all’interno del fascicolo telematico; sono infatti in fase di approvazione le nuove specifiche tecniche sul deposito telematico, che estenderanno le tipologie dei documenti ammessi e che permetteranno la trasmissione di buste telematiche di dimensioni maggiori.