Computo dei dipendenti ai fini del Fondo di Integrazione Salariale
La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), all’art. 1, co. 191-220, ha profondamente modificato la normativa sugli ammortizzatori sociali contenuta nel D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148; in particolare, è stata superata l’alternatività tra le tutele previste dal Titolo I e del Titolo II del D.Lgs. n. 148/2015, prevedendo un sistema di protezione sociale che si basa sulle prestazioni di integrazione salariale quali la CIGO e la CIGS, il Fondo di integrazione salariale (FIS) e quelle previste dai Fondi di solidarietà bilaterali. Inoltre, la riforma della legge n. 234/221 ha esteso, dal 1° gennaio 2022, le relative tutele anche ai lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia (e, quindi, non soltanto professionalizzante), e ai lavoratori a domicilio. Le modifiche hanno effetto sulle richieste di trattamenti in cui l’inizio della riduzione/sospensione dell’attività va dal 1° gennaio 2022 in avanti.
- Previsione normativa
- Contribuzione ordinaria e addizionale nel FIS
- Soglia numerica rilevante
- Fondo di Integrazione Salariale (FIS): momento in cui effettuare il computo
- Conseguenze del computo errato dei dipendenti per l’accesso al FIS
- Onere della prova
- In pratica: chi si conta e chi no in caso di applicazione del FIS
Previsione normativa
L’articolo 1, co. 207 della legge di Bilancio 2022 riordina la disciplina relativa al Fondo di integrazione salariale (FIS) di cui all’articolo 29 del D.Lgs. n. 148/15 che, allo scopo, viene modificato e integrato.
In particolare, ai sensi dell’articolo 29, co. 2, del D.Lgs. n. 148/2015 (nella versione previgente), il Fondo di integrazione salariale ricomprendeva nel proprio campo di applicazione tutti i datori di lavoro – con più di 5 dipendenti – che non erano soggetti alla disciplina della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria di cui rispettivamente agli articoli 10 e 20 del medesimo decreto legislativo, e che non avevano costituito Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’articolo 27 del predetto decreto legislativo (cfr. la circolare Inps n. 176/2016 e il decreto interministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343).
La legge n. 234/2021 ha novellato il citato articolo 29 del D.Lgs. n. 148/2015, introducendo il co. 2-bis, in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano almeno 1 dipendente e che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIGO) di cui all’articolo 10 del D.Lgs. n. 148/2015, né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del medesimo decreto legislativo.
Pertanto, la legge di Bilancio 2022 ha innovato la disciplina del FIS, rispetto al previgente sistema, nel quale l’ambito di applicazione era riferito ai datori di lavoro con più di 5 dipendenti, che fossero altresì sprovvisti anche delle tutele fornite dalla cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 148/2015.
Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il FIS è volto a tutelare il reddito dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro, che occupano almeno 1 dipendente, non destinatari della cassa integrazione ordinaria e non coperti dai sopra citati Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi e territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige.
Al riguardo, in relazione ai soggetti in esame, continua ad applicarsi la disciplina del FIS e il conseguente obbligo contributivo, a prescindere dal requisito dimensionale di più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento, il cui raggiungimento fa sorgere, contestualmente, l’obbligo di versamento del contributo di finanziamento della CIGS.
Inoltre, in applicazione del dettato di cui all’articolo 29, co. 2-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, che ha comportato, nello specifico, un ampliamento della platea dei beneficiari delle tutele offerte dal FIS, dal 1° gennaio 2022 sono assoggettati alla disciplina del FIS medesimo, e sono tenuti ad assolvere i relativi obblighi di natura contributiva, a prescindere dal requisito dimensionale, anche le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale, e i partiti e movimenti politici destinatari delle integrazioni salariali straordinarie. Si ricorda che, per i citati datori di lavoro, il FIS potrà riconoscere l’Assegno di integrazione salariale esclusivamente per causali ordinarie.
Va anche ricordato che dal 1° gennaio 2022, rientrano nella disciplina del FIS e sono tenuti al versamento del relativo contributo di finanziamento, i datori di lavoro che operano nei settori coperti dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015, già costituiti al 31 dicembre 2021 e che occupano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dai singoli decreti istitutivi. Dalla data di adeguamento di tali decreti istitutivi oppure dalla data in cui si realizza il raggiungimento dei requisiti minimi dimensionali dagli stessi previsti, i datori in esame rientrano nell’ambito di applicazione del rispettivo Fondo di solidarietà bilaterale e non sono più soggetti alla disciplina del FIS, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.
Il FIS, anche nel nuovo impianto normativo, mantiene la propria funzione “residuale”, continuando a rappresentare l’unico modello di Fondo di solidarietà obbligatorio per legge che prescinde da un accordo costitutivo delle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Infine, le aziende di cui all’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 869/1947, in quanto escluse dal campo di applicazione della CIGO e della CIGS, sono tenute al versamento della contribuzione di finanziamento del FIS ove i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro in argomento non siano destinatari delle tutele previste da uno specifico Fondo di solidarietà bilaterale di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015.
Contribuzione ordinaria e addizionale nel FIS
La legge n. 234/2021 ha riformulato le disposizioni del sopracitato art. 29, co. 8, modificando la misura delle aliquote del contributo di finanziamento del FIS, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il FIS sia finanziato:
- da un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e
- da un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.
Le suddette aliquote, calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, ad esclusione dei dirigenti espressamente estromessi dal decreto istitutivo del Fondo, sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.
Giova ricordare che l’art. 1, co. 219, della legge n. 234/2021 aveva disposto, per il solo anno 2022, la riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del Fondo di integrazione salariale.
Sempre con riferimento alla contribuzione ordinaria, il co. 8-bis dell’art. 29 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l’aliquota ordinaria si riduce in misura pari al 40%.
Infine, quanto alla contribuzione addizionale, si rammenta che in caso di ricorso alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale, è dovuto dal datore di lavoro un contributo addizionale nella misura del 4% della retribuzione persa ai sensi dell’articolo 29, co. 8, del D.Lgs. n. 148/2015.
Soglia numerica rilevante
Ai sensi dell’articolo 2-bis del D.Lgs. n. 148/2015, ai fini della determinazione del numero dei dipendenti, sono da comprendere nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda.
Le disposizioni di cui all’art. 2, co. 2, del decreto interministeriale istitutivo del FIS, dispongono che nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.) compresi gli apprendisti, con esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento e reinserimento lavorativo.
I lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento secondo le modalità disciplinate dall’articolo 9 del D.Lgs. n. 81/2015.
I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all’orario effettivamente svolto nel semestre, secondo le modalità disciplinate dall’articolo 18 del citato D.Lgs. n. 81/2015.
Fondo di Integrazione Salariale (FIS): momento in cui effettuare il computo
Per individuare la corretta aliquota occorre far riferimento alla media dei dipendenti nel semestre di riferimento. Ai fini della corretta applicazione dell’aliquota contributiva prevista per i singoli periodi di paga, la soglia dimensionale continuerà a essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre di riferimento. Pertanto, il requisito occupazionale, parametrato su un arco temporale di 6 mesi, può comportare una fluttuazione della misura della aliquota contributiva, nel caso di variazione del numero dei dipendenti occupati.
Conseguenze del computo errato dei dipendenti per l’accesso al FIS
Nel caso in cui il datore di lavoro avesse calcolato male la forza aziendale che determina la differente percentuale di contribuzione dovuta, dovrà procedere alla correzione dei flussi Uniemens e versare la differenza dovuta.
Onere della prova
Spetta all’organo ispettivo dimostrare l’“errato” computo dei dipendenti e, conseguentemente, l’applicazione della corretta aliquota contributiva, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare di aver conteggiato correttamente il personale in forza.
In pratica: chi si conta e chi no in caso di applicazione del FIS
Nella tabella che segue sono individuate le possibili tipologie di rapporti di lavoro, con l’indicazione sintetica circa la loro computabilità o meno ai fini dell’individuazione della soglia dimensionale.
| FIS: COSÌ IL COMPUTO DELL’ORGANICO | |
| Tipo di lavoratore | SI/NO |
| Dirigenti a tempo indeterminato con orario a tempo pieno | SI |
| Dirigenti a tempo indeterminato con orario a tempo parziale (1) | SI |
| Dirigenti a tempo determinato con orario a tempo pieno | SI |
| Dirigenti a tempo determinato con orario a tempo parziale (1) | SI |
| Quadri a tempo indeterminato con orario a tempo pieno | SI |
| Quadri a tempo indeterminato con orario a tempo parziale (1) | SI |
| Quadri a tempo determinato con orario a tempo pieno | SI |
| Quadri a tempo determinato con orario a tempo parziale (1) | SI |
| Impiegati a tempo indeterminato con orario a tempo pieno | SI |
| Impiegati a tempo indeterminato con orario a tempo parziale (1) | SI |
| Impiegati a tempo determinato con orario a tempo pieno | SI |
| Impiegati a tempo determinato con orario a tempo parziale (1) | SI |
| Operai a tempo indeterminato con orario a tempo pieno | SI |
| Operai a tempo indeterminato con orario a tempo parziale (1) | SI |
| Operai a tempo determinato con orario a tempo pieno | SI |
| Operai a tempo determinato con orario a tempo parziale (1) | SI |
| Lavoratori intermittenti a tempo indeterminato (2) | SI |
| Lavoratori intermittenti a tempo determinato | SI |
| Lavoratori somministrati a tempo indeterminato (3) | NO |
| Lavoratori somministrati a tempo determinato (3) | NO |
| Apprendisti di primo livello (4) | SI |
| Apprendisti di secondo livello (4) | SI |
| Apprendisti di secondo livello con NASpI (eccetera) (4) | SI |
| Apprendisti di terzo livello (4) | SI |
| Lavoratori a domicilio | SI |
| Dipendenti in telelavoro a tempo indeterminato (5) | SI |
| Dipendenti in telelavoro a tempo determinato (5) | SI |
| Dipendenti in smart working a tempo indeterminato(6) | SI |
| Dipendenti in smart working a tempo determinato | SI |
| Collaborazioni coordinate e continuative (7) (8) | NO |
| Riders (o ciclo fattorini) (8) | NO |
| Contratto di Prestazione Occasionale (9) | NO |
| Lavoratori autonomi | NO |
| Tirocinanti e stagisti | NO |
| Lavoratori assenti e sostituiti da altro personale (10) | NO |
| Lavoratori assenti e non sostituiti da altro personale | SI |
| Distaccati (propri dipendenti) presso altra impresa | SI |
| Distaccati (altrui dipendenti) da altra impresa | NO |
| (1) L’art. 9 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, dispone che – ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore – i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno. A tal fine, l’arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno. (2) L’art. 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, stabilisce che – ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore – il lavoratore intermittente è computato nell’organico dell’impresa in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre. (3) L’art. 34, co. 3, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, stabilisce che il lavoratore somministrato non è computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. (4) L’art. 47, co. 3, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, dispone che in via generale – fatte salve le diverse previsioni di legge o di contratto collettivo – i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti. Tuttavia, con riguardo all’istituto del FIS qui in esame, l’obbligo di includere gli apprendisti nel computo dell’organico è espressamente previsto dall’art. 2-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dall’art. 2, co. 2, del decreto interministeriale attuativo del FIS. (5) L’art. 2-bis del D.Lgs. n. 148/2015 dispone che sono da comprendere nel calcolo tutti i lavoratori… che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione all’interno e all’esterno dell’azienda. (6) I dipendenti che rendono la propria prestazione in regime di lavoro agile sono inclusi nel computo del normale organico (Ministero Lavoro, Nota 9 giugno 2021, n. 3 – prot. n. 10833). (7) L’art. 2, co. 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (al netto delle eccezioni previste dal co. 2), dispone che – dal 1° gennaio 2016 – si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente (tali disposizioni si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali). Ad avviso dell’ispettorato Nazionale del Lavoro, tuttavia, l’eventuale estensione della disciplina del lavoro subordinato al collaboratore etero-organizzato, configurandosi come un meccanismo di tutela del singolo, non può incidere sulla determinazione dell’organico aziendale e, di conseguenza, sugli istituti normativi o contrattuali connessi alle soglie dimensionali dell’azienda (INL, circolare 30 ottobre 2020, n. 7). Al riguardo si veda però anche Ministero del Lavoro, circolare 3 gennaio 2022, n. 1, par. 5. (8) Sempre che il rapporto sia correttamente gestito e il giudice non ravvisi una vera e propria etero-direzione (INL, circolare 30 ottobre 2020, n. 7). (9) Ai sensi dell’art. 54-bis, co. 20, primo periodo, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (legge n. 96/2017) in caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una PA, del limite di importo di cui al co, 1, lettera c (compensi di importo non superiore a 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore), o del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma a tempo pieno e indeterminato. (10) Il lavoratore assente, ancorché non retribuito (es. per gravidanza), va escluso dal computo solo se, in sua sostituzione, è stato assunto altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato quest’ultimo. | |
