Lavoro e HR

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Esonero per l’assunzione di beneficiari dell’Assegno di inclusione

Gli articoli 10 e 12, co. 10, del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 (legge 3 luglio 2023, n. 85), hanno introdotto un esonero a favore del datore che assume a tempo determinato e indeterminato o che trasforma i contratti da termine a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro. L’Inps, con la recente circolare 29 dicembre 2023, n. 111, ha fornito le prime indicazioni operative.

In un documento di ben 17 pagine, l’Istituto ha condensato le indicazioni che consentono al datore di fruire dell’esonero previsto per l’assunzione dei beneficiari dell’Assegno di inclusione (AdI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL). Per punti sintetici, qualche informazione essenziale:

  • l’esonero opera a favore di tutti i datori privati, imprenditori o meno, inclusi quelli agricoli;
  • è condizione essenziale che il datore abbia inserito l’offerta di lavoro nel SIISL ex art. 5 del D.L.;
  • l’esonero spetta per le assunzioni e le trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2024 con contratto a tempo indeterminato, pieno o parziale (anche in apprendistato), con contratto a termine o stagionale, a tempo pieno o parziale (anche in somministrazione);
  • sono invece esclusi i dirigenti e i contratti di lavoro intermittente;
  • l’esonero, in caso di assunzione a tempo indeterminato pieno, apprendistato incluso, è pari al 100% dei contributi (Inail esclusi) a carico datore, nel limite massimo di 8.000 euro annui, ridotto in proporzione in caso di part time, applicato su base mensile per 12 mesi. Se si tratta di contratto a termine, l’esonero è pari al 50% dei contributi, con un limite di 4.000 euro annui;
  • nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il rapporto a termine già agevolato sia trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta complessivamente fino a un massimo di 24 mesi, anche se con un’entità differente in presenza del rapporto a termine (50% dei contributi) o di trasformazione a tempo indeterminato dello stesso (100% dei contributi datoriali);
  • l’assunzione è incentivata anche se conseguente all’attività di intermediazione svolta dai soggetti previsti (es. un’agenzia per il lavoro);
  • il diritto all’esonero è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione (art. 31 D.Lgs. n. 150/2015), al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria, nonché al rispetto dei presupposti specifici del D.L. n. 48/2023 (cfr. il par. 5.2 della circolare);
  • la misura è soggetta al rispetto del regime cd. de minimis ma non richiede l’autorizzazione UE;
  • per il coordinamento con altri esoneri cfr. il par. 7 della circolare n. 111;
  • per conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante, il datore deve inoltrare all’Inps solo con il modulo di istanza on-line appositamente predisposto la domanda di ammissione.
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