Lavoro e HR

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Esonero per l’assunzione di donne vittime di violenza

L’articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), introduce per il prossimo triennio - ossia per il periodo di tempo che va dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 - un incentivo a favore dei datori di lavoro privati che assumono donne disoccupate vittime di violenza. Ecco qualche spunto in materia, anche alla luce delle indicazioni Inps.

Dopo le misure “precarie” degli ultimi anni, assumono finalmente un respiro più lungo le disposizioni volte a incentivare l’assunzione delle donne vittime di violenza. Ebbene, a partire dal 1° gennaio 2024, ai datori di lavoro privati che, entro il 31 dicembre 2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all’articolo 105-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (legge 17 luglio 2020, n. 77), ossia che percepiscono il cd “reddito di libertà” (al riguardo si vedano le indicazioni fornite dall’Inps con la circolare 8 novembre 2021, n. 166) per favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali (esclusi i premi e i contributi Inail) pari al 100%, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.

In pratica, la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 666,66 euro (euro 8.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, essa va riproporzionata alla somma di 21,50 euro (euro 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

In sede di prima applicazione, la previsione di cui sopra si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell’anno 2023.

La durata del beneficio è diversamente articolata a seconda del tipo di assunzione (cfr. la tabella).

Tipo di rapporto di lavoroDurataImporto totale
Contratto a tempo determinato, anche in somministrazione12 mesi8.000 euro
Trasformazione da termine a tempo indeterminato18 mesi12.000 euro
Assunzione effettuata con contratto a tempo indeterminato24 mesi16.000 euro

Attenzione però, i benefici in esame sono riconosciuti nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per il 2024, 4 milioni per il 2025, 3,8 milioni per il 2026, 2,5 milioni per il 2027 e 0,7 milioni per il 2028. L’Inps monitora le minori entrate contributive derivanti dall’applicazione dell’esonero e ove, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento di tali limiti di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande per l’accesso ai benefici contributivi sin qui descritti. Infine, per tutte le indicazioni di dettaglio si rinvia alle precisazioni fornite dall’Inps con la circolare 5 marzo 2024, n. 41.

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