FAQ • Lavoro e HR

Cosa accade se il dipendente supera il periodo di comporto per “colpa” del datore di lavoro?

Che cosa accade se un lavoratore in malattia - quest'ultima imputabile a una condotta colposa del datore di lavoro - supera il periodo durante il quale ha diritto alla conservazione del posto?

L’art. 2110, co. 1, cod. civ., dispone che, in caso di malattia al lavoratore è dovuta la retribuzione o un’indennità nella misura e per il tempo determinati, di norma, dal contratto collettivo. In tal caso, il datore ha diritto di recedere dal contratto ex art. 2118 cod. civ. (ossia dando il preavviso o erogando l’indennità sostitutiva), una volta decorso il periodo stabilito per la conservazione del posto.

Secondo la giurisprudenza, però, la malattia del lavoratore – se è imputabile a una condotta colposa del datore – non rientra nel calcolo del comporto, con la conseguenza che, nel caso di intimazione del licenziamento in violazione dell’art. 2110, co. 2, cod. civ., si applica la tutela ex art. 18, co. 4, legge n. 300/1970, richiamato espressamente dal co. 7 di tale norma. In pratica, il licenziamento è illegittimo e il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto e al risarcimento del danno (così, da ultimo, Tribunale di Busto Arsizio, sentenza 5 febbraio 2021).

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