FAQ • Crisi di impresa

Cosa cambia dopo la comunicazione del 16 luglio sul metodo di contabilizzazione degli ammortamenti?

Alla luce della comunicazione diffusa il 16 luglio circa la possibilità di modificare il metodo di contabilizzazione degli ammortamenti a seguito delle misure restrittive adottate dal governo durante il periodo della pandemia, ci si chiede quali potrebbero essere gli effetti di tale mutamento sui bilanci precedenti.

La comunicazione diffusa in data 16 luglio, coerentemente con quanto previsto dall’OIC 29, legittima il mutamento del metodo di contabilizzazione degli ammortamenti qualora quello in precedenza utilizzato non sia più rispondente alle condizioni originariamente in essere.

In tal senso, quindi, fermo restando le singole specificità aziendali, gli effetti della pandemia sull’operatività delle imprese rappresentano un valido motivo di riflessione circa l’adeguatezza del metodo di stima utilizzato nella rilevazione degli ammortamenti, se consideriamo l’arresto o il rallentamento del processo produttivo a cui molte aziende sono state obbligate.

È bene precisare che in tal caso, non si tratta di cambiamento del principio contabile, restando immutate le disposizioni di cui agli OIC 16 e 24, bensì di un mero mutamento di stima che dunque non avrà efficacia retroattiva.

Fermo l’obbligo di farne menzione in Nota Integrativa ai sensi del comma 2 dell’art.2426 del Codice Civile, diversamente a quanto accade nei casi di cambiamento di principio contabile non sarà necessario procedere ad una ridefinizione anche della situazione pregressa come se il principio fosse stato sempre applicato, bensì si potrà procedere ad una mera applicazione prospettica del nuovo metodo che troverà dunque applicazione a partire dall’esercizio in cui è intervenuto il fatto rilevante.

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