FAQ • Crisi di impresa

L’erogazione di finanziamenti a un’azienda in crisi potrebbe comportare una corresponsabilità degli istituti di credito?

Se un istituto di credito concede un finanziamento a un'impresa in chiara difficoltà economico-finanziaria si può rilevare un comportamento abusivo nella concessione del credito?

La condotta di un istituto di credito che concede un finanziamento, operando nell’intento di supportare un proprio cliente in un processo di risanamento, non può essere valutata a priori come comportamento abusivo nella concessione del credito; né, tantomeno, è possibile parlare fin dall’inizio di corresponsabilità della banca erogatrice, qualora l’impresa cliente non dovesse superare positivamente il momento di crisi (ad esempio, apertura della procedura di fallimento). Infatti, affinché si possa giudicare non confacente il comportamento dell’istituto di credito e, conseguentemente, delineare una corresponsabilità, necessita soffermarsi sulla diligenza adottata dalla banca in relazione all’adeguata valutazione del merito creditizio del cliente.

A tal proposito, di recente è intervenuta la Cassazione con l’ordinanza n. 18610 del 30 giugno 2021, con cui si è stabilito che, l’erogazione del credito da parte dell’istituto potrebbe rientrare nella concessione abusiva del finanziamento, nel caso in cui l’operazione coinvolgesse un’impresa in chiare condizioni di difficoltà economico-finanziarie da considerarsi irreversibili. A maggior ragione se la concessione del finanziamento dovesse aggravare il dissesto in atto, producendo un vantaggio a favore della banca e a discapito del ceto creditorio. In questa circostanza, secondo la Cassazione, è possibile fare emergere una corresponsabilità da parte dell’istituto finanziario (nella sentenza si fa richiamo all’azione del curatore). Si andrebbe, quindi, a ravvisare un comportamento opportunistico della banca, che sottende un profilo patologico che potrebbe intaccare i creditori dell’impresa.

Se così fosse, sarebbe possibile agire direttamente sulla banca, intentando un’azione risarcitoria, a prescindere dalla chiamata a responsabilità degli organi sociali. Pertanto, la condotta dolosa e colposa della banca comporterebbe, dapprima una responsabilità “pre-finanziaria” per una cattiva analisi del rating di rischio dell’azienda in crisi e successivamente una corresponsabilità, condivisa con gli amministratori, per il peggioramento delle passività dell’azienda in forza dell’inopportuno sostegno finanziario.

In definitiva la Cassazione, con questa ordinanza, sottolinea un aspetto primario che dovrebbe sempre guidare il comportamento delle banche nella concessione del credito. I soggetti finanziatori sono obbligati a valutare con prudenza la somministrazione di denaro, in modo particolare, quando il cliente presenta segnali di squilibrio reddituale, patrimoniale e finanziario.  

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