Quali sono le modifiche apportate dal decreto Sostegni bis (D.L. 73/2021) sul recupero dell’IVA sui crediti non riscossi nelle procedure concorsuali?
Quali sono le novità introdotte dal decreto Sostegni bis in merito alla possibilità di esercitare il diritto alla detrazione da mancato pagamento nelle procedure concorsuali?
In relazione alle procedure concorsuali, il momento in cui è possibile esercitare il diritto alla detrazione da mancato pagamento – emettendo nota di credito IVA – ha suscitato non poche perplessità, tanto che la disciplina ha subìto varie modifiche nel corso del tempo.
La legge di Stabilità 2016, ad esempio, aveva riformulato l’art. 26 anticipando la possibilità, in caso di mancato pagamento, di emettere una nota di credito e di portare in detrazione l’IVA al momento di apertura di una procedura senza dover attendere la conclusione infruttuosa della stessa. Successivamente, la legge di Bilancio 2017 ha invece ristabilito la possibilità di portare in detrazione l’IVA corrispondente alle variazioni in diminuzione, al momento di conclusione infruttuosa della procedura.
Tuttavia, una svolta importante a questa disciplina è stata finalmente apportata dal decreto Sostegni bis (D.L. 73/2021). In particolare, l’art. 18 rubricato “Recupero iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali” ha ripristinato, per le sole procedure concorsuali avviate a partire dal 26 maggio 2021, la possibilità di esercitare, emettendo nota di credito IVA in diminuzione, il diritto alla detrazione da mancato pagamento già a partire dal momento in cui il cedente o prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale. Naturalmente, condizione indispensabile per l’esercizio del diritto alla detrazione, così come previsto anche dalle normative previgenti, è l’infruttuosità della procedura concorsuale in questione.
Il nuovo articolo, inoltre, ha previsto espressamente che, qualora il creditore, successivamente all’emissione della nota di variazione in diminuzione, ottenga il pagamento del corrispettivo, esso dovrà procedere all’emissione di una nuova nota di variazione in aumento. Per di più, se precedentemente il comma 5 dell’art. 26 del DPR 633/72 stabiliva che qualora il cedente/ prestatore si fosse avvalso della facoltà di emettere nota di variazione in diminuzione, il cessionario/committente sarebbe stato obbligato a rendersi debitore dell’imposta corrispondente, adesso l’integrazione apportata dall’art. 18 del D.L. 73/2021 esclude tale obbligo con lo scopo di non alterare il piano di riparto già approvato. La procedura concorsuale, pertanto, dovrà limitarsi a registrare la nota di variazione ricevuta, senza contabilizzare il debito d’imposta, che invece rimane a carico dell’erario.