Cosa si intende per “valore della lite”?
Nell’ambito della procedura del PTT viene richiesto il valoro economico dell’atto avverso il quale si promuove l’impugnazione: ma non è questo l’importo da assumere per il calcolo del contributo unificato, giusto?
Corretto, atteso che l’importo di riferimento per il calcolo di quanto dovuto è ravvisabile nel valore dell’atto impugnato determinato secondo quanto prevede l’articolo 12, comma 2, del D. Lgs, n. 546/1992, disciplinante il processo tributario.
Questa norma prevede che per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.