FAQ • Crisi di impresa

E’ possibile revocare i revisori nominati in data antecedente alla conversione del Decreto “Rilancio”?

Dalla lettura dei contenuti dell’articolo 51 bis del d.l. “Rilancio” convertito in legge, è possibile far slittare la nomina dei revisori di due anni, con l’approvazione del bilancio 2021. In considerazione del fatto che, per un’ulteriore deroga, il bilancio 2019 poteva essere approvato entro il 30 giugno 2020 e in considerazione del fatto che molte Srl in quell’occasione hanno provveduto alla nomina del revisore, ci si chiede se sia possibile, e in che modo, procedere alla revoca del revisore nominato, in ottemperanza alla possibilità offerta dall’art. 51 bis.

L’art. 51 bis, così come strutturato, non fa menzione ad una possibile “retroattività” del disposto, determinando indubbiamente una disparità di trattamento tra le Srl che hanno approvato il bilancio entro il 30 giugno 2020, quindi in data antecedente rispetto alla conversione del decreto, rispetto alle Srl che non hanno ancora approvato il bilancio e con esso non hanno provveduto alla nomina del revisore.

In risposta al quesito, per le imprese che hanno già provveduto alla nomina, la revoca dei revisori appare molto difficoltosa, poiché non applicabili l’art. 2399 del c.c. così come l’art. 2400 del c.c, in cui si parla di revoca per giusta causa, ma con l’intervento del tribunale. In merito all’ipotesi di giusta causa, volendo richiamare l’art.4 del d.m. n.261/2012 alla lettera i), in cui si dice che la revoca può essere esercitata per “la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge”, è bene precisare che il legislatore, con l’art. 51 bis, ha semplicemente traslato, con una sorta di riapertura dei termini, il periodo di adozione del disposto del codice della crisi, ma non certo ha modificato i requisiti. Pertanto, risulterebbe difficoltoso, fermo restando l’eventuale risarcimento da erogare a favore del revisore revocato, giustificare in modo pacifico la revoca del revisore. Tanto meno è possibile ipotizzare le dimissioni del revisore, in quanto egli è comunque tenuto, in base all’art. 5 del d.m. n. 261/2012, a “motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione anche in considerazione delle finalità dell’attività di revisione legale”.

In definitiva, la nomina del revisore, per le società che l’avessero già fatto, dovrà vedere, ad avviso dello scrivente, la sua naturale scadenza, fermo restando il suo ruolo che, seppur non dettato da un obbligo di legge, può comunque fornire il valido contributo in termini di riallineamento degli assetti organizzativi, in un’ottica di gestione all’insegna del rafforzamento dell’equilibrio reddituale, patrimoniale e finanziario.

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