FAQ • Crisi di impresa

Emergenza Covid: quali novità per contenere le dichiarazioni di fallimento?

L'emergenza da Covid-19 ha colpito pesantemente il tessuto imprenditoriale italiano, tant'è che per i primi sei mesi del 2021 si prevede un raddoppio delle procedure concorsuali, con il 50% in più dei fallimenti. Di conseguenza, quali sono le novità introdotte per contenere le dichiarazioni di fallimento?

La proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 ha reso necessaria l’introduzione di una serie di misure volte ad evitare o aggravare la crisi d’impresa che, in piena emergenza, ha colpito anche quelle aziende che prima della pandemia erano sane. Alla luce di ciò, con l’obiettivo di offrire dei piani di rilancio, nonché salvare tutte quelle imprese insolventi gravate dai debiti fiscali e contributivi, in ambito fallimentare, e nel dettaglio, in materia di strumenti di composizione della crisi, sono state aggiunte nuove disposizioni volte ad innovare tali strumenti.

In particolare, il decreto legge del 7 ottobre 2020 n.125, va a modificare gli articoli 180, 182-bis e 183-ter del regio decreto 267/42, rendendo possibile l’omologazione di concordati preventivi e di accordi di ristrutturazione dei debiti anche quando il voto dell’amministrazione finanziaria e degli enti di previdenza è determinante per ottenere la maggioranza dei creditori. Nello specifico, all’art. 180, comma 4 L. Fall. è stato aggiunta una nuova disposizione secondo cui “il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all’art. 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all’art. 161 co.3 la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria”.

Di pari passo, anche in ambito di accordi di ristrutturazione dei debiti, all’art.18-bis comma 4 è stato aggiunto il seguente periodo: “il tribunale omologa l’accordo anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista, la proposta di soddisfacimento […] è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria”. Ciò che appare evidente da tali disposizioni è che, presupposto fondamentale affinché trovi applicazione la normativa è dimostrare che la proposta formulata sia più vantaggiosa rispetto alla liquidazione del patrimonio in ambito fallimentare.

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