FAQ • Lavoro e HR

Fino al 31 marzo 2021 anche i contratti di somministrazione a termine possono essere prorogati o rinnovati senza indicare le causali?

Proroga o rinnovo acausali entro il 31 marzo sono applicabili anche ai contratti di somministrazione a termine?

Sì. L’art. 8, co. 1, lett. a), del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (legge n. 126/2020), per l’emergenza da Covid-19, consente, in deroga all’art. 21 del D.Lgs. 15 giugno 2010, n. 81, di prorogare o rinnovare un rapporto a termine, anche in assenza delle causali di cui all’art. 19, co. 1. Tale norma, che è stata prorogata al 31 marzo 2021, vale anche per i contratti di somministrazione a termine che, in via eccezionale, potranno essere rinnovati o prorogati oltre i 12 mesi anche senza le causali, fermo il rispetto degli altri limiti di legge. Attenzione però: lo spostamento al 31 marzo 2021 del termine finale per tale rinnovo o proroga acausale (ex art. 1, co. 279, legge n. 178/2020) non riconosce una nuova possibilità di rinnovo o proroga ove essa sia già stata in esercitata. Lo ha precisato il Ministero del Lavoro nella risposta a interpello 3 marzo 2021, n. 2.

Link iscrizione multi rubrica