FAQ • Conservazione digitale

I documenti conservati digitalmente, in caso di verifiche, vanno consegnati in carta o in digitale?

L’art. 5, secondo comma del DMEF 17 giugno 2014, riporta testualmente che “In caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documento informatico è reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico presso la sede del contribuente ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

E’ utile però rammentare che una stampa cartacea di fatture elettroniche o scritture contabili conservate in digitale, non potrà mai consentire di verificare la corretta conservazione, dato appunto che firme digitali, marche temporali ed impronte non potranno di certo essere verificate, oltre al fatto che mentre una stampa cartacea di un documento informatico ha la stessa efficacia probatoria dell’originale se la conformità è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, il duplicato informatico mantiene il medesimo valore giuridico se prodotto in conformità alle regole tecniche, e cioè tramite esibizione dei file conservati (DPCM 3 dicembre 2013).

In sostanza quindi sarà necessario che in caso di controlli eseguiti dall’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza su documenti fiscali conservati digitalmente, l’esibizione dei suddetti documenti si svolga unicamente in modalità digitale e non certo con stampa su carta.

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