FAQ • Crisi di impresa

La responsabilità personale
degli amministratori nei confronti
dei creditori sociali.

Alla luce delle novità introdotte dall’art. 378 del Codice della Crisi, quali sono stati i risvolti in materia di responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali?

Le novità introdotte dall’art.378 hanno inasprito il concetto di responsabilità in capo agli amministratori, con l’aggiunta di una nuova disposizione all’art.2476 del codice civile, secondo cui “gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale”. Già il co. 1 prevedeva che gli amministratori fossero solidalmente responsabili verso la società, in ipotesi di mala gestio, per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo. Tuttavia, oggi, la legislazione offre più rapide garanzie a tutela dei creditori sociali se consideriamo che è stata estesa ad essi la facoltà, in caso di insufficienza del patrimonio sociale, di richiedere l’escussione del patrimonio personale degli amministratori; azione che fino al 15 marzo scorso, era esercitabile solo dalla società.


A cura di Nicola Lucido – Dottore Commercialista in Pescara, Dottore di ricerca in Economia Aziendale, Ricercatore area aziendale Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

Con queste FAQ cerchiamo di rispondere ai principali dubbi degli operatori che sono alle prese con la gestione dei nuovi obblighi introdotti dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Gli argomenti oggetto delle FAQ saranno trattati su questo portale anche in maniera più approfondita.

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