FAQ • Crisi di impresa

L’amministratore è responsabile nel caso di un eventuale dissesto dell’impresa a causa dell’emergenza COVID-19?

Gli avvenimenti pandemici, avendo creato effetti distorsivi sul valore delle poste di bilancio, potrebbero rendere fuorvianti le informazioni che tale documento deve essere in grado di fornire in termini reddituali, finanziari e patrimoniali. In tal senso ci si chiede se l’amministratore, sia esso unico o membro di un CdA, possa essere responsabilizzato nel caso di un eventuale dissesto dell’impresa, per non aver fornito le giuste informazioni.

Partiamo dal presupposto, che non è possibile escludere la responsabilità dell’amministratore in senso assoluto, ma nel contempo possiamo chiederci se sia possibile limitare eventuali sue responsabilità in caso di dissesto dell’impresa e comunque relativamente alla portata informativa del bilancio. In altri termini, volendo escludere azioni di mala gestio, o comunque dolosi da parte di questi, sarebbe opportuno che l’amministratore, rifacendosi a quanto indicato dall’art. 7 del d.l. n. 23/2020 e dall’art. 38 quarter del d.l. n. 34/2020, chiarisca sin da subito se si è avvalso o meno della deroga all’art.2423 bis. Qualora ciò fosse, il secondo passaggio è sicuramente quello di mantenere la struttura, punto per punto, sia della nota integrativa, come richiesto dall’art. 2427 del c.c., e sia, eventualmente, della relazione sulla gestione, ex art. 2428 c.c., sottolineando, allo stesso tempo, nei vari passaggi gli elementi che sono stati influenzati dalla pandemia ancora in corso. Così facendo, in caso di dissesto, egli potrà dimostrare nelle sedi più opportune che la portata informativa del bilancio, per quanto non intaccata nelle sue parti “formali”, presentava il presupposto fondamentale relativo al richiamo alla deroga ex art. 2423 bis, primo comma.

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